Codice Civile, Turismo e Ristorazione: Obblighi e Responsabilità
Il Codice Civile italiano, insieme ad altre normative, disciplina diversi aspetti del turismo e della ristorazione, definendo obblighi e responsabilità per gli esercenti. Questo articolo mira a fornire una panoramica di tali aspetti, con particolare attenzione alle locazioni turistiche e alle responsabilità degli operatori del settore.
Responsabilità nel Settore Alberghiero e Assimilati
Dal punto di vista razionale, l'assimilazione ad alberghi di altre imprese si deve considerare giustificata ed opportuna, in quanto si fondi sulla presenza di quegli stessi elementi, che costituiscono la ratio juris della particolare responsabilità alberghiera. È invece sotto il secondo profilo che la norma appare passibile di riserve.
Essa, infatti, accomuna nel regime giuridico esercizi, rispetto ai quali è evidente la presenza di quel presupposto - tali le pensioni e le case di cura - ad altri, in cui l'evidenza a minore - così gli stabilimenti balneari e le carrozze letto - e ad altri ancora, come le trattorie e le imprese di pubblici spettacoli, per i quali veramente l'assimilazione non può approvarsi senza riserve. Riserve che non riposano, si badi bene, sul rilievo della minor durata della permanenza del cliente nei locali dell'esercizio, ma per il suo carattere contingente e meramente quantitativo, né su quello, che la grande affluenza di pubblico, connaturale a questi esercizi, non consentirebbe adeguata vigilanza: pouché non si tratta certo di impossibilità assoluta ma soltanto della necessità di misure di sicurezza più specifiche ed efficienti.
È quindi la normale funzione pratica del servizio offerto al pubblico che rende ultronea l'imposizione all'esercente di una speciale e complicata attrezzatura di sorveglianza su soprabiti, cappelli, ombrelli etc. dei clienti. Del resto, tale attrezzatura, per riuscir veramente efficace, dovrebbe risolversi nella istituzione di un servizio di guardaroba con gettoni numerati, come infatti non infrequente: ma cosi si determinerebbe il passaggio al tipo di rapporto contemplato dall'art. 1783, di affidamento in custodia all'esercente, che sarebbe sottoposto al regime del deposito anche indipendentemente dall'espressa previsione legislativa, mentre la questione ha ragione di porsi con esclusivo riguardo all'estensione del particolare regime stabilito, per le cose non depositate, dagli artt. 1784 e 1785.
È vero che l'avventore di un ristorante o simili deve poter essere tutelato anche se porti, per avventura (e non per intrinseca funzione della prestazione fornitagli), cose diverse da quelle sopraindicate, per es. valigie, plichi, etc. ; ma a tal fine sarebbe stato sufficiente sancire, a carico dell'esercente, soltanto l'onere di assunzione del deposito, come previsto nell'art. 1784 n. 2, e con le stesse conseguenze.
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Viceversa l'estensione a tali categorie di imprenditori della speciale responsabilità (e con lo stesso limite di risarcimento) di cui all'art. Ma, de jure condito, la norma è quella che è, e l'interprete non può che cercare di fissarne la portata in maniera da circoscriverne le conseguenze ritenute eccessive, nell'unico punto in cui tale determinazione abbisogna della sua attività suppletiva: vale a dire, in sede di interpretazione dell'ultimo inciso, che, estendendo il regime di responsabilità alberghiera anche alle imprese similari, conferisce carattere esemplificativo e non tassativo alla precedente enumerazione.
Ed a tal fine, mentre a fil di logica (cave a consequentiariis!) si potrebbe considerare elemento necessario e sufficiente per l'estensione il carattere di pubblico esercizio, così comprendendo anche gli spacci di bevande, bar, caffè, pasticcerie, rosticcerie, ristoranti c.d. Sono pertanto da comprendersi, accanto alle specie espressamente previste, anche i collegi e pensionati, gli affittacamere - ad eccezione forse di quelli meramente occasionali - i circoli di riunione, di lettura o sportivi, le vetture ristorante, i saloni da parrucchiere.
In favore di questa interpretazione, si può esegeticamente invocare l'omessa menzione, accanto alle trattorie, dei bar e delle pasticcerie, pur non caratterizzati da identiche modalità di effettuazione delle prestazioni mentre all'incontro grave, e non moderabile nelle conseguenze, appare l'espressa contemplazione degli stabilimenti di spettacoli pubblici, che implica la responsabilità dell'esercente, ai sensi dell'art. 1784, anche per gli effetti non depositati in guardaroba.
Locazioni Turistiche: Aspetti Civilistici e Adempimenti
Ai sensi dell’art. 53 del codice del turismo (D. Lgs. 79/2011), si definiscono locazioni turistiche quei contratti volti alla locazione di alloggi, esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati. Tali contratti, secondo la previsione della stessa norma, sono civilisticamente disciplinati dagli art. I contratti di tipo turistico hanno, rispetto a quelli di locazione ordinaria, numerosi profili di favore.
Innanzitutto, non è prevista la stipula di alcun tipo di contratto formale per le locazioni di durata inferiore ai trenta giorni. I contratti di locazione turistica “brevi”, quindi, non generano a carico delle parti la necessità di nessun ulteriore adempimento. A differenza degli altri contratti di affitto, inoltre, non è previsto l’obbligo di versare cauzioni o caparre a garanzia del rapporto.
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Occorre ricordare che la differenza tra la locazione turistica ed una qualsiasi altra attività ricettiva, come agriturismi o bed and breakfast, consiste nell’assenza di servizi ulteriori rispetto alla concessione della stanza o dell’appartamento. Tale configurazione è suscettibile di importanti conseguenze.
Tali obblighi, invece, non sono previsti in capo a chi svolge attività di locazione turistica in maniera non abituale, affittando, ad esempio, la propria casa al mare per un mese l’anno. Proprio i Comuni, inoltre, hanno spesso emanato regolamenti in materia di locazioni turistiche.
Per la certificazione dei redditi ottenuti tramite l’attività di locazione turistica, ai fini dichiarativi, si ritiene necessario predisporre e conservare il contratto di locazione, firmato dalle parti e, possibilmente, copia dei documenti degli occupanti.
Altre Forme di Ospitalità Turistica
Oltre alle locazioni turistiche, esistono altre forme di ospitalità turistica, ciascuna con le proprie caratteristiche e regolamentazioni:
- Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
- Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero.
- Gli alloggi nell’ambito delle attività agrituristiche sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96.
- I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche.
Servizi di Ristorazione e Appalti Pubblici
I servizi di ristorazione indicati nell’allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall’articolo 95, comma 3. La valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell’agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all’articolo 34 del presente codice e della qualità della formazione degli operatori.
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Buoni Pasto: Regolamentazione e Utilizzo
L’attività di emissione di buoni pasto, consistente nell’attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.
Gli operatori economici attivi nel settore dell’emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione europea possono esercitare l’attività di cui al comma 3 se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 3 possono svolgere l’attività di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, ((in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto.
Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l’assunzione, da parte del concorrente, dell’impegno all’attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell’aggiudicazione fissato in sede di bando.
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