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Diritto di Recesso nel Codice del Turismo: Condizioni e Implicazioni

Il Codice del Turismo, disciplinato dal D. Lgs. modificato dal d.lgs., riconosce al viaggiatore una serie di diritti, tra cui il diritto di recesso in determinate circostanze.

Diritto di Recesso: Quadro Normativo

Una delle questioni più importanti riguarda il "diritto di recesso" riconosciuto al viaggiatore dall'art. del Codice del Turismo.Ebbene, come abbiamo visto sopra, il Codice del Turismo prevede che il diritto di recesso, nei 5 giorni dalla conclusione del contratto, sia previsto per quei contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Contratti Negoziati Fuori dai Locali Commerciali

In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso.

Recesso per Circostanze Inevitabili e Straordinarie

In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

Modalità di Esercizio del Diritto di Recesso

Il diritto di recesso può essere esercitato tramite una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della decisione di recedere dal contratto di vendita inviata al venditore entro il termine per l’esercizio del diritto.

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Rimborso e Tempi

L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso.

COVID-19 e Diritto di Recesso

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. prevede (con l'art. 88-bis, comma 6) che: "I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. prevede (con l'art. 88-bis, comma 7) che "Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri.

In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

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In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. prevede (con l'art. 88-bis, comma 8) che "Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio.

Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Risoluzione alternativa delle controversie (ADR)

In caso di controversie, il Codice del Turismo prevede diverse procedure di risoluzione alternativa, tra cui:

  • procedura ADR (o “di conciliazione) presso un Organismo ADR, ai sensi dell’art.
  • negoziazione paritetica, ai sensi dell’art.
  • procedimento di mediazione civile volontario ai sensi del D.Lgs.

Le prime due tipologie rientrano fra le procedure ADR normate dal D. Lgs. 130/2015, attuativo della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, la terza è normata dal D. Lgs.

Impatto sulle Agenzie di Viaggio

Fra le molte questioni che stanno preoccupando le agenzie di viaggio intermediarie, una delle più spinose è certamente quella relativa al “diritto di recesso” che è riconosciuto al viaggiatore dall’art.

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Molte le telefonate ricevute da parte di agenzie associate, che ci hanno segnalato che i T.O.

La portata di questa norma, che ha certamente un impatto positivo e di massima garanzia verso il consumatore, rischia tuttavia di avere un impatto notevole e certamente negativo nel caso in cui il t.o. organizzatore non sia un grande operatore, che può più facilmente “ammortizzare i costi di una tale evenienza, ma una piccola realtà imprenditoriale.

Esempio Giurisprudenziale

Si esprime in questo senso innanzitutto l’ordinanza del Tribunale di Torino del 2 ottobre 2014, emessa nell’ambito di un procedimento sommario (cosiddetto ex articolo 702 bis). In questo caso, una coppia acquistava un pacchetto turistico, quale proprio viaggio di nozze.

Casistiche Particolari

Ciò significa che laddove, come purtroppo è già capitato in passato, nel luogo di vacanza scelto dal viaggiatore si verifichino atti di terrorismo o calamità naturali, il viaggiatore ha il diritto di non partire più per la vacanza prenotata e ad ottenere la restituzione delle somme pagate per il suo acquisto.

Altro caso è quando nel luogo di destinazione si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie che impediscono la corretta esecuzione del pacchetto.

Pensiamo al caso in cui il viaggiatore abbia stipulato un contratto di finanziamento, per l’acquisto di una vacanza o un contratto di assicurazione, per il caso di smarrimento del bagaglio. Questo tema, che ha dato molto da discutere in passato, è stato oggi chiaramente risolto con la previsione normativa che stiamo esaminando.

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