Orari e Procedure del Consolato Dominicano in Italia per il Rilascio del Passaporto
Il passaporto è un documento di viaggio e di identità rilasciato ai cittadini italiani regolarmente residenti nella circoscrizione consolare, iscritti all’Anagrafe Consolare e con una situazione di stato civile aggiornata.
Requisiti e Documentazione Necessaria
Per ottenere il passaporto, è necessario presentare la seguente documentazione:
- Esibizione di un documento di riconoscimento e fotocopia (genitori e minori).
- Due fotografie a colori 3.5 x 4 cm, di buona qualità e nitidezza, senza ombre o macchie, fondo bianco (frontale, spalle in su, il viso deve essere completamente scoperto e non deve occupare più del 60% dell’area totale della fotografia, espressione neutra, bocca chiusa).
N.B.: La somma da pagare cambia trimestralmente.
Prenotazione Appuntamento
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Atto di Assenso per i Minori
L’atto di assenso è una dichiarazione personale che l’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria e, ove presente, anche l’affidatario, può sottoscrivere presso l’Ufficio emittente, oppure inviare per posta, per via telematica (solo via PEC) unitamente ad una copia fotostatica del proprio documento di identità (ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
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La sottoscrizione dell’atto d’assenso deve avvenire in una data prossima o contestuale alla richiesta del passaporto.
Si segnala che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è valida e che il minore può viaggiare all’estero solo con un documento di viaggio individuale. I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono comunque validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.
Come stabilito dalla Legge n. 1185/1967, art. 3 (aggiornata con le modifiche dell’art. 24 della Legge n. 3/2003), nel modulo di domanda di passaporto il cittadino italiano deve indicare obbligatoriamente l’esistenza di figli minori, siano essi conviventi o meno con il richiedente stesso. Per questi casi la Legge prevede che il genitore italiano presenti un’autocertificazione, come specificato in questa pagina.
Se un genitore si rifiuta di firmare l’atto di assenso, il richiedente può avviare la procedura del decreto consolare, con la quale il Console competente territorialmente per la residenza del minore, in veste di Giudice Tutelare, autorizza eccezionalmente il rilascio del passaporto previa valutazione dei motivi del mancato assenso, delle condizioni sociali e psicologiche del minore, dell’attribuzione della potestà genitoriale e dell’affidamento, degli obblighi imposti ai genitori (es.
Le ragioni che possono essere addotte per negare l’assenso sono quelle legate al mancato rispetto degli obblighi alimentari e di mantenimento dei minori.
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In mancanza dell’assenso dell’altro genitore, il responsabile dell’ufficio consolare - nella sua veste di Giudice Tutelare dei minori residenti nella sua circoscrizione consolare - dopo aver effettuato una serie di accertamenti, potrà valutare se autorizzare, con apposito Decreto Consolare, il rilascio del Passaporto al richiedente.
Iscrizione AIRE per i Minori Nati all'Estero
I figli minori nati all’estero dei cittadini italiani vanno iscritti all’AIRE contestualmente alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita. Il nostro ufficio provvederà a preparare e trasmettere la richiesta di iscrizione all’AIRE insieme all’atto di nascita stesso.
Qualora gli atti di nascita venissero trascritti direttamente in Italia al Comune di residenza, i genitori sono comunque tenuti a richiedere l’iscrizione AIRE del figlio.
Attestazione di Accompagnamento per Minori
N.B. L’Ufficio Consolare (o la Questura se il minore si trova in Italia) provvederà poi a rilasciare l’attestazione di accompagnamento che l’accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure a stampare sul passaporto del minore la menzione.
La dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi (salva la possibilità per l’ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es.
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Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.