Consolato Onorario di Francia: Requisiti e Funzioni
Gli uffici consolari, sia italiani che di altri paesi come la Francia, si distinguono in due categorie principali: quelli di prima e di seconda categoria. Agli uffici consolari di I categoria è preposto un funzionario di carriera, mentre agli uffici consolari di II categoria, come i consolati onorari, è preposto un funzionario onorario.
Funzioni Notarili degli Uffici Consolari
A partire dal 28 maggio 2011, gli uffici consolari italiani possono esercitare funzioni notarili esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovano all'estero, come previsto dall’art. 28 del d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71. Questi uffici hanno una competenza notarile generale, non limitata a particolari categorie di negozi giuridici. Tuttavia, nella pratica, la maggior parte degli interventi richiesti ai consoli concerne la predisposizione di procure speciali e generali, oltre alla redazione di testamenti.
Il console può delegare a personale non appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa o alla terza area funzionale le funzioni notarili per le autenticazioni e le procure generali e speciali, come previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 71 del 2011. È importante notare che il funzionario consolare onorario può esercitare le funzioni notarili solamente se tale facoltà viene espressamente richiamata dal relativo decreto di nomina del Ministro degli affari esteri.
Tutti gli atti compiuti dai consoli nell’esercizio delle funzioni notarili richiedono l’applicazione diretta della legge notarile e, per questo motivo, non hanno natura di “atti provenienti dall’estero”. Devono, quindi, essere rispettate tutte le formalità previste dall’art. 51 l. not., che richiede, tra le altre, la menzione della certezza dell’identità personale delle parti e della lettura dell’atto e l’apposizione delle sottoscrizioni marginali. Una deroga alla legge notarile è rappresentata dalla possibilità che i testimoni utilizzati non siano residenti in Italia, come espressamente disposto dal comma 3 del citato art. 28, del d.lgs. n. 71 del 2011.
Limitazioni delle Funzioni Notarili
Una limitazione delle funzioni notarili esercitate dagli uffici consolari è stata introdotta dal decreto del Ministero degli affari esteri del 31 ottobre 2011. In forza di tale normativa, al capo degli uffici consolari italiani di Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia sono state sottratte dal 1° gennaio 2012 - almeno nella normalità dei casi - le funzioni notarili. Questa scelta è stata giustificata dal fatto che «i Notariati presenti in tali paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (Uinl) e hanno proceduto alla dichiarazione di cui all’art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 sull’esenzione dalla legalizzazione di atti negli Stati membri della CEE o stipulato in merito Convenzioni bilaterali con l’Italia».
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I capi di tali uffici consolari possono continuare, in ogni caso, a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti ovvero internazionali e possono altresì ricevere atti che rivestono carattere di necessità ed urgenza, quando il ritardo possa recare pregiudizio al cittadino italiano. A tal proposito, si ritiene che la verifica dell'esistenza del requisito di necessità e urgenza sia rimessa all’insindacabile valutazione dell’ufficio consolare e non debba esserne fatta menzione nel corpo dell’atto.
I cittadini italiani all'estero possono rivolgersi non solamente presso un ufficio consolare italiano, ma anche presso un professionista che svolga funzioni notarili nel paese in cui si trovano. Al contrario, chi non è cittadino italiano ed ha necessità di produrre un documento nel nostro ordinamento potrà avvalersi solamente di quest’ultima soluzione.
Differenze tra Civil Law Notaries e Common Law Notaries
Quando si riceve un atto notarile proveniente dall’estero, è cruciale distinguere tra documenti redatti da civil law notaries e common law notaries, e tra questi ultimi, quelli provenienti dai public notaries. Per valutare l’equivalenza di un documento redatto all’estero rispetto a un atto notarile italiano, è necessario accertare che il notaio straniero sia tenuto a svolgere, secondo la propria legge nazionale, una funzione analoga a quella del notaio italiano in relazione all’atto di cui si tratta e lo rediga nel rispetto delle norme previste dal proprio ordinamento (auctor regit actum).
La grande distinzione tra i sistemi di common law e quelli di civil law si riflette sia nella figura dei notai prevista nei rispettivi ordinamenti, sia nelle relative funzioni svolte.
Nei paesi di civil law, la professione notarile è chiaramente delineata e attribuisce al notaio funzioni similari a quelle disciplinate dalla legge notarile italiana, riconoscendo agli atti dagli stessi redatti la forma corrispondente a quella dell'atto pubblico italiano. Generalmente, non si presentano problematiche nell’utilizzo di documenti redatti da civil law notaries, ferma restando la necessità di rispettare le eventuali formalità connesse alla traduzione e alla legalizzazione o all’Apostille, nonché, ovviamente, la legge applicabile all’atto o al negozio di cui si tratta.
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Negli ordinamenti di common law, invece, non vi sono disposizioni legislative che attribuiscono la forza di prova privilegiata e l’efficacia esecutiva dei documenti notarili inglesi che, quindi, non possono essere definiti atti pubblici.
Gli Scrivener Notaries
In Inghilterra, si distingue un piccolo gruppo di professionisti, circa una trentina, con il titolo di scrivener notary. Questi esercitano nella City di Londra e dintorni e costituiscono una branca distinta della professione notarile inglese, non cumulata a quella di avvocato. Si caratterizzano per il possesso di specifici requisiti di istruzione relativi allo studio di materie giuridiche di base, diritto romano o diritto civile e diritto internazionale privato. Il titolo è attribuito dalla Worshipful Company of Scriveners, che verifica il possesso delle qualifiche necessarie, incluso un periodo di tirocinio di due anni, parte del quale trascorsa all'estero presso notai o avvocati di diritto civile.
Nella pratica, gli scrivener notaries sostengono, nei limiti del loro ordinamento giuridico, i principi della pratica notarile tipici delle giurisdizioni di diritto civile, concentrandosi principalmente sull'emissione di procure (powers of attorney) per l’estero, con esclusione di qualsiasi atto con contenuto negoziale. Grazie al loro specifico processo di formazione, gli scrivener notaries sono in grado di curare anche la traduzione e il procedimento di legalizzazione o di Apostille, in modo che tali documenti possano essere utilizzati direttamente nelle giurisdizioni estere a cui sono rivolti.
Public Notaries
La grande maggioranza dei public notaries inglesi riveste anche la funzione di solicitor. Le loro competenze consistono principalmente nel ricevimento di dichiarazioni giurate e attestazioni e nell’accertamento della provenienza delle sottoscrizioni, senza, normalmente, prestare consulenza giuridica, con l’importante precisazione che ciò è addirittura vietato dalla quasi totalità delle leggi vigenti negli Stati Uniti, proprio per evitare che venga confuso l’intervento di un public notary locale con quello di un civil law notary. Per questi motivi, si ritiene pragmaticamente che i documenti portanti le sottoscrizioni autenticate da detti public notaries siano idonei a garantire solamente la riferibilità delle firme in capo ai sottoscrittori e la loro identità.
Deposito e Integrazione di una Procura Estera
Le procure consolari richiedono l’applicazione diretta della legge notarile e, quindi, non hanno natura di “atti provenienti dall’estero”. In linea teorica, le autorità consolari devono curare tutte le formalità successive e connesse agli atti da loro redatti o ricevuti e aventi ad oggetto beni siti in Italia, in quanto esercitano l’attività di pubblici ufficiali come se operassero nel territorio dello Stato.
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Gli atti ricevuti o autenticati tramite gli uffici consolari sono equiparati agli atti ricevuti in Italia e assoggettati alle norme di diritto interno. Dal punto di vista fiscale, tutti gli atti consolari sono soggetti, oltre che alla tassa indicata nella Tariffa consolare, che viene pagata in sede di stipula presso il Consolato, anche a tutte le imposte e tasse dovute ai sensi della normativa italiana che, di prassi, non sempre vengono corrisposte tramite il Consolato.
Le autorità consolari sono tenute a trasmettere direttamente alle competenti autorità nazionali, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, gli atti notarili o le copie dei medesimi e qualunque altro atto o documento la cui trasmissione è richiesta dal codice civile, dalle leggi notarili e da altre normative vigenti, come previsto dall'art. 76 del d.lgs. n. 71 del 2011.
Tuttavia, tale soluzione si rivela non facilmente attuabile nella prassi, poiché l’adempimento degli obblighi di registrazione e pubblicitari da parte degli uffici consolari può rivelarsi difficoltoso in presenza di modalità operative, telematiche e in continuo aggiornamento. In tali ipotesi, soltanto l’obbligo della registrazione degli atti può essere adempiuto direttamente dalle parti contraenti, che possono farne richiesta ad una qualsiasi Agenzia delle entrate, pagando la relativa imposta.
In alternativa, gli atti consolari non soggetti ad adempimenti pubblicitari ulteriori rispetto alla registrazione, come le procure generali, possono essere direttamente allegati ad un atto italiano in copia conforme. L'allegazione permette l'adempimento dell'obbligo di registrazione anche dell'atto allegato, tramite l'istituto dell'enunciazione, e ha lo stesso valore del preventivo deposito ai sensi dell'art. 106 l. not.
Ai fini della pubblicità nei pubblici registri, invece, il deposito ai sensi dell’art. 106, comma 1, n. 4, l. not. costituisce la modalità preferibile e consigliabile per il notaio per effettuare i necessari adempimenti pubblicitari di un atto redatto all’estero da autorità consolari o diplomatiche italiane, nonostante tale atto si possa definire “nazionale” o “italiano”.
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