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Conversione di Nomi Stranieri: Regole e Procedure in Italia

La legislazione italiana ha subito modifiche significative riguardo all'imposizione di nomi stranieri ai bambini con cittadinanza italiana. In precedenza, l'art. 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, poneva un divieto in tal senso, ma tale divieto è stato abrogato.

Normativa Attuale

L'art. 92.1.1d della Legge 31 ottobre 1966, n. 935, ha modificato l'art. 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, stabilendo che:

  • È abrogato il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini aventi la cittadinanza italiana.
  • I nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con l'estensione alle lettere J, K, X, Y, W.

Quindi, per esempio, un nome giapponese o cinese, può essere attribuito anche a un bambino solo cittadino italiano, ma il nome deve essere scritto con caratteri alfabetici e non in ideogrammi.

Estensione dell'Alfabeto Italiano

I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana, devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici (dieresi, accenti circonflessi, cedija, tilde ecc. ecc.) propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome.

Limiti e Restrizioni

Non si possono dare come prenome più di tre prenomi separati. In caso di più nomi, se il secondo e/o il terzo nome sono separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’Ufficiale di stato civile e di anagrafe viene riportato solo il primo dei nomi (art. 35, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 come modificato dall’art. 5, comma 2, L. 10 dicembre 2012, n. 219).

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Gli articoli 34 e ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 stabiliscono che non possono essere imposti cognomi come nomi (ad es. nomi ridicoli o vergognosi), essendo invece non più previsto il divieto di dell’attribuzione di prenomi geografici come Italia, Europa o America per i quali vi era comunque una certa tolleranza.

Altresì, l’art. 34, comma 4, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 prevede che se il dichiarante, pur avvertito dall’Ufficiale di Stato Civile che il prenome che intende attribuire al minore non è consentito, persiste nel suo proposito, l’Ufficiale di stato civile non può rifiutarsi (come in passato) di attribuire al bambino il nome indicato dal genitore ma deve formare l’atto di nascita con prenome (che si ritiene non consentito) voluto dal dichiarante; in tale evenienza l’Ufficiale di stato civile deve darne immediatamente notizia al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario ai fini dell’eventuale promovimento del giudizio di rettificazione (artt. 95 ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) e informando di ciò il/i genitore/i.

Attribuzione del Nome e Intervento del Tribunale

Nell’ordinamento italiano l’attribuzione del nome ai cittadini italiani spetta congiuntamente ai genitori (artt. 231 e 233 Codice Civile). In caso di disaccordo far i genitori, gli stessi si dovranno rivolgere al Tribunale per i Minorenni (art. 316 Codice Civile). Tale procedura è lunga, come ci si comporta nel frattempo l’Ufficiale di Stato Civile che deve formare l’atto di nascita? Quando la scelta non venga compiuta oppure non si conoscano i genitori, vi provvede l’Ufficiale di stato civile (art. 29 D.P.R., 3 novembre 2000, n. 396).

Si noti, da ultimo, come talora anche il legislatore utilizza il termine “nome” per indicare soltanto il prenome: si intende, in particolare, alludere agli artt. 33, comma 2 e 602 sempre comma 2 C.C., agli artt. 34 e ss. Regolamento per l’ordinamento di Stato Civile, all’art. 51, nn. 1-4, 6, 8 e 13 Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Cittadini Stranieri

Al bambino cittadino straniero si applicano le norme dettate dalla sua legge nazionale in tema di nome; se segue, pertanto, la stessa procedura descritta per l’attribuzione del cognome e cioè che se l’Ufficiale di stato civile non conosce il diritto straniero da applicare al caso di specie, applica la disposizioni nazionali e ne informa l’Autorità dalla quale dipende, ma quid iuris se il dichiarante vuole attribuire un prenome non conforme al diritto nazionale ? Si ritiene che in tal caso l’Ufficiale dello stato civile debba in ogni caso dare applicazione a quanto previsto dall’art. 34, comma 4, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e, quindi, forma l’atto di nascita con il prenome scelto dal dichiarante, informandone l’Autorità dalla quale dipende (Prefetto competente per territorio) e dando notizia al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario ai fini dell’eventuale promovimento del giudizio di rettificazione e informando di ciò il/i genitore/i.

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Rettifica del Nome e Persone Transgender

È possibile richiedere al Tribunale competente la rettifica del nome e del genere anagrafico. Inoltre, salvo casi eccezionali, a seguito della sentenza di modifica dei dati anagrafici, la persona interessata potrà accedere agli interventi chirurgici di conferma di genere che vorrà effettuare, non rendendosi necessaria a tal fine un’autorizzazione espressa da parte del Tribunale.

La disciplina attuale è frutto di un recente intervento della Corte costituzionale, con il quale è stata sancita la parziale illegittimità della normativa precedentemente in vigore in materia di interventi chirurgici. Infatti, con la sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.

Si precisa, che in nessun caso la previa sottoposizione ad uno o più interventi chirurgici potrà essere considerata come condizione per la rettifica dei dati anagrafici. Ciò a seguito di due importanti sentenze della Corte di Cassazione (15138/2015) e della Corte Costituzionale (221/2015) che hanno stabilito che per la riassegnazione del nome e del genere anagrafico non è necessario l’intervento chirurgico di conferma di genere.

Documentazione Necessaria per la Rettifica

Il Tribunale, non richiede una espressa lista di documenti, ciò che va provato, allegando una documentazione specifica, è la disforia di genere della persona, nonché la irreversibile immedesimazione nel genere percepito e la eventuale trasformazione corporea avvenuta. Dunque non è possibile dire quale documentazione serva dal momento che la lista dei documenti da allegare può variare da Tribunale a Tribunale e da percorso a percorso.

Ciò che si può affermare con certezza è che la domanda dovrà essere accompagnata da una documentazione psico-diagnostica e da una documentazione medica che attestino il percorso di affermazione di genere, la volontà irreversibile di rettificare il proprio genere anagrafico, la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio ed eventualmente la volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.

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Procedimento Giudiziario

I tempi del procedimento giudiziario variano in base a molti fattori: la grandezza del Tribunale, il carico di lavoro del Giudice investito della causa, la completezza dei documenti allegati, la eventuale nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio o CTU (vedi sezione specifica).

Gratuito Patrocinio

Del gratuito patrocinio possono beneficiare tutti i cittadini italiani nonché tutte le persone straniere o apolidi regolarmente soggiornanti in Italia. Ormai da anni i Tribunali ritengono applicabile la legge 164/82 alle persone transgender straniere regolarmente soggiornanti e residenti in Italia.

Alla persona straniera presente nel territorio dello Stato devono essere riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti (art. 2, comma 1 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”).

Tabella Riassuntiva dei Punti Chiave

Argomento Dettagli
Nomi Stranieri Possono essere imposti ai bambini italiani, espressi in alfabeto italiano con estensioni (J, K, X, Y, W).
Limiti Prenomi Non più di tre prenomi separati.
Rettifica Genere Richiesta al Tribunale, non necessariamente legata a interventi chirurgici.
Persone Straniere Legge 164/82 applicabile a transgender stranieri residenti in Italia.

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