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Credito d'Imposta per il Turismo: Requisiti dei Beneficiari e Modalità di Accesso

È in vigore il credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi da 1 a 16 del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, pubblicato in G.U. n. 265 del 6 novembre 2021 (in vigore dal 7 novembre 2021). Tale decreto, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, dispone misure agevolative per il settore turistico.

Beneficiari degli Incentivi

Gli incentivi sono riconosciuti a:

  • Imprese alberghiere
  • Strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 e dalle pertinenti norme regionali
  • Strutture ricettive all’aria aperta
  • Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi:
    • Stabilimenti balneari
    • Complessi termali
    • Porti turistici
    • Parchi tematici (inclusi parchi acquatici e faunistici)

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti suddetti devono essere regolarmente iscritti al registro delle imprese. Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura d'impresa oggetto di intervento.

I soggetti beneficiari devono gestire, in virtù di un contratto regolarmente registrato da allegare obbligatoriamente alla domanda, un'attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi, ovvero devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o servizio turistico.

Tipologie di Interventi Ammissibili

Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire interventi quali:

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  1. Interventi di incremento dell'efficienza energetica.
  2. Interventi di riqualificazione antisismica.
  3. Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1996.
  4. Interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  5. Realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323.
  6. Spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del Decreto-Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106.
  7. Acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica.
  8. Spese per le prestazioni professionali.

Tali interventi devono essere eseguiti nel rispetto “dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” ex Legge n. 18/2009. Gli interventi devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

Entità degli Incentivi

Ai soggetti suddetti è riconosciuto un incentivo:

  • Credito d'imposta: fino all'80% delle spese ammissibili sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.
  • Contributo a fondo perduto: non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 40.000 euro.

Maggiorazioni del Contributo a Fondo Perduto

Il contributo può essere aumentato come segue, anche cumulativamente:

  • Fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;
  • Fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo.
  • Fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Modalità di Utilizzo del Credito d'Imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Inoltre, il credito d'imposta non è tassato ai fini IRPEF (comprese le addizionali regionali e comunali)/IRES/IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi dell'art. 61, TUIR ed ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR.

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È cedibile, in tutto/in parte, a terzi, con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti (comprese banche/altri intermediari finanziari). Il cessionario utilizza il credito ceduto con le medesime modalità previste per il cedente.

Cumulabilità degli Incentivi

Gli incentivi sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi.

Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

Risorse Finanziarie

Gli incentivi sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

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I fondi utilizzati per il finanziamento del credito in esame erano quelli destinati al credito d’imposta riqualificazione/miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10, DL n. 83/2014. Conseguentemente, per il 2022, quest’ultimo credito non è più “confermato”.

Disposizioni Transitorie

Le disposizioni si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

Agli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 79, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.

Avvio dei Lavori e Prova delle Spese

L'avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti. Le spese dell'intervento successive alla data del 7 novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura.

Fondo Rotativo per il Turismo

È in via di attivazione il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo. Per chiudere il cerchio mancano i termini e le modalità di presentazione delle domande. domande a valere sulla misura prevista dall’art. 3, D.L. Gli interventi dovranno:

  • Essere avviati entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
  • Essere conclusi entro 30 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
  • Non sono cumulabili con gli altri incentivi previsti dagli articoli 1, 2 e 8, comma 6, n.

Tabella Riassuntiva Incentivi Turismo

Incentivo Percentuale/Importo Massimo Cumulabilità Note
Credito d'Imposta Fino all'80% delle spese ammissibili Cumulabile con contributo a fondo perduto (nel limite del costo sostenuto) Utilizzabile in compensazione
Contributo a Fondo Perduto Fino al 50% delle spese ammissibili, max 40.000€ (+ maggiorazioni) Cumulabile con credito d'imposta (nel limite del costo sostenuto) Maggiorazioni per digitalizzazione, imprenditoria giovanile/femminile, localizzazione in alcune regioni

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