Dimissioni nel Contratto Turismo: Preavviso e Modalità
I lavoratori assunti a tempo indeterminato possono presentare le proprie dimissioni volontarie all’azienda, interrompendo così il rapporto di lavoro in qualunque momento, purché venga rispettato il periodo di preavviso previsto da contratto. Sai cosa si intende per preavviso di dimissioni? Il preavviso che i dipendenti sono tenuti a dare varia in base a tre fattori: il loro inquadramento, la loro anzianità aziendale e il loro CCNL di riferimento, come previsto dalla legge.
Il periodo di preavviso comincia una volta che viene comunicata, da parte del dipendente, la decisione di terminare il proprio rapporto lavorativo con il datore di lavoro. In linea generale, la lunghezza del preavviso è più lunga quanto più è alto il livello di inquadramento e l’anzianità del dipendente.
Nel momento in cui andrà calcolato il periodo di preavviso, bisognerà partire da due presupposti. Innanzitutto, il preavviso va calcolato tenendo conto dei giorni naturali e non giorni lavorativi. Di conseguenza, 15 giorni di preavviso corrisponderanno circa a due settimane lavorative.
Inoltre, la maggior parte dei CCNL prevede che il preavviso parta non dal giorno effettivo delle dimissioni, ma dai successivi 1° o 16° giorno del mese. Anche se ha dato le dimissioni il 19 luglio, il preavviso partirà soltanto dal primo giorno del mese successivo, quindi dal 1 agosto.
Sempre il CCNL stabilisce anche la modalità di calcolo, indicando, ad esempio, se vanno calcolati nel preavviso tutti i giorni a calendario o solo quelli lavorativi. I lavoratori che fanno riferimento al CCNL Metalmeccanica devono rispettare un periodo di preavviso che decorre dal giorno successivo alla ricezione della lettera di dimissioni.
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CCNL Turismo e Pubblici esercizi: calcolo del preavviso
Il Contratto Collettivo per il settore Turismo e Pubblici Servizi non esplicita la data in cui si deve iniziare a calcolare il periodo di preavviso e, di conseguenza, quella di decorrenza delle dimissioni.
Modalità Telematiche per le Dimissioni
A partire dal 2016, le dimissioni vengono comunicate esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili sul sito del Ministero del Lavoro. A partire dal 2016, le dimissioni vengono comunicate esclusivamente modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili sul sito del Ministero del Lavoro, seguendo semplici procedure che, a partire dal 2016, devono essere necessariamente telematiche. Infatti, a protezione dei lavoratori e nel tentativo di eliminare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.
Uno degli elementi cruciali che viene richiesto dal sistema nel corso della procedura è proprio la data di decorrenza delle dimissioni: qual è il giorno esatto da indicare? Il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali specifica che la data di decorrenza delle dimissioni volontarie da indicare nell’invio telematico è “quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Ad esempio, qualora il contratto di lavoro preveda un preavviso di 15 giorni, inviando la comunicazione sul sito ClickLavoro il 1° giorno del mese, la data di decorrenza corrisponderà al 16° giorno dello stesso mese.
In caso di errori nella presentazione della comunicazione telematica di dimissioni (o in caso di ripensamento) il lavoratore può revocare le sue dimissioni entro i 7 giorni successivi la sua presentazione.
In questi casi scattano i procedimenti relativi all’indennità sostitutiva di preavviso, ovvero un indennizzo che va corrisposto al datore di lavoro, penalizzato dal fatto che il dipendente non gli ha concesso il tempo necessario per trovare un sostituto.
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CCNL Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo
Approfondimento dedicato al Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dei pubblici esercizi, della ristorazione e del turismo, aggiornato con tutte le novità per i lavoratori del settore. Il Contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo firmato l'8 febbraio 2018 e scaduto il 31 dicembre 2021, è stato rinnovato il 5 giugno 2024 con scadenza il 31 dicembre del 2027.
È stato sottoscritto per la parte datoriale da FIPE - Confcommercio, Angem e Legacoop Produzione e Servizi, e per la parte sindacale da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Il CCNL, indipendente e svincolato rispetto ai contratti precedenti, interessa oltre un milione di lavoratori e coinvolge più di 300mila imprese del settore, per un fatturato complessivo di oltre 80 miliardi di euro.
Si applica a realtà come bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, mense scolastiche ospedaliere e aziendali, grandi aziende della ristorazione commerciale multi localizzata, imprese della ristorazione collettiva, cooperative della ristorazione, stabilimenti balneari, discoteche, sale giochi.
Il contratto del 2018 aveva introdotto alcune novità: l'aumento in busta paga di €100 a regime, il rafforzamento dell'assistenza sanitaria integrativa, la durata quadriennale e importanti innovazioni mirate al recupero di produttività costituiscono una base equilibrata dalla quale potremo tutti assieme lavorare congiuntamente per salvaguardare un mercato nell'interesse di tutti i protagonisti, lavoratori, consumatori e imprese.
Il rinnovo del 2024 ha previsto un aumento in busta paga di 200 euro a regime, il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una significativa revisione della classificazione e dell’inquadramento del personale, fermi dagli anni Novanta, per renderli più rispondenti alle mutate esigenze del mercato e alle nuove tipologie di offerta. Sono poi state rafforzate le normative in materia di diritti individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, come le misure di contrasto alle violenze e alle molestie nei luoghi di lavoro e i congedi per le donne vittime di violenza.
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"Grazie all'impegno e al senso di responsabilità di tutti i firmatari - ha commentato Lino Enrico Stoppani presidente Fipe - è stato possibile dare un contratto di riferimento per uno dei settori strategici e di punta del Made in Italy".
Struttura del CCNL
Il CCNL è organizzato nel seguente modo:
- Parte generale:
- Titolo I - validità e sfera di applicazione
- Titolo II - relazioni sindacali
- Titolo III - classificazione del personale
- Titolo IV - mercato del lavoro
- Titolo V - rapporto di lavoro
- Titolo VI - trattamento economico
- Titolo VII - sospensione del rapporto di lavoro
- Titolo VIII - risoluzione del rapporto di lavoro
- Titolo IX - vigenza contrattuale
- parte speciale
- Titolo X - settore ristorazione collettiva
- Titolo XI - settore ristorazione commerciale
- Titolo XII - stabilimenti balneari
- Titolo XIII - alberghi diurni
- Titolo XIV - locali notturni e sale giochi autorizzate
Punti chiave del CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici Esercizi
Di seguito una sintesi degli argomenti più importanti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. Tra i temi di maggiore rilevanza troviamo gli interventi sulla flessibilità dell'orario di lavoro, sui permessi retribuiti.
- Orario di lavoro
- Lavoro straordinario e notturno
- Ferie e Permessi
- Periodo di prova
- Dimissioni/licenziamento
- Tredicesima/Quattordicesima
- Periodo di comporto (Malattia)
- Infortunio
- Maternità
- Retribuzione
Orario di lavoro
La normale durata di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto stabilito nella parte speciale del presente Contratto per gli stabilimenti balneari. La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in cinque giornate e mezza. Diversi criteri di ripartizione potranno essere però contrattati a livello aziendale. Per gli stabilimenti balneari la distribuzione dell'orario settimanale è fissata nella parte speciale del Contratto.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali. Nei casi di lavoro organizzati con turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambia squadra e non può usufruire del periodo di riposo giornaliero, tra la fine servizio di una squadra e l'inizio di quella successiva, potrà goderlo in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.
L'orario di lavoro per minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni compiuti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Deve inoltre essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.
Lavoro straordinario e notturno
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata:
- del 30% se diurno;
- del 60% se notturno, che non è però cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno, inoltre la maggiore assorbe la minore;
- per il lavoro straordinario la percentuale è stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi dell’articolo 179.
Ferie e Permessi
Il personale ha diritto a 26 giorni di ferie. Per questo, la settimana lavorativa viene considerata di sei giornate, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro.
Tra i premessi e i congedi troviamo:
- Congedo per matrimonio - 15 giorni, da avanzare con almeno dieci giorni di anticipo;
- Congedo per motivi familiari - limite massimo di 5 giorni che può essere prolungato di altri tre a seconda della distanza del luogo da raggiungere;
- Permessi per elezioni;
- Permessi e congedi individuali - liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 179;
- Permessi per lavoratori studenti (diritto allo studio) - per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio
- Congedo di maternità - 2 mesi precedenti al parto e i 3 successivi, oppure un mese prima della data presunta del parto e i 4 mesi successivi ( a condizione che nel settimo mese il medico competente attestino che questa opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro);
- Congedo di paternità;
- Congedo parentale - l'astensione volontaria nei primi 12 mesi di vita del bambino, con un limite massimo di 6 mesi per la madre e di 7 per il padre. Il limite complessivo tra i genitori è di 11 mesi;
- Congedo per la malattia del figlio.
Periodo di prova
La durata del periodo di prova deve risultare all'interno della lettera di assunzione. Salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 85 comma 3 la durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono::
- Livelli A e B - 6 mesi;
- Livello I - 150 giorni;
- Livello 2 - 75 giorni;
- Livello 3 - 45 giorni;
- Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
- Livello 6S - 20 giorni;
- Livelli 6 e 7 - 15 giorni.
Dimissioni/licenziamento
Le dimissioni del dipendente devono essere presentate per iscritto e con i termini di preavviso stabiliti dall'articolo 208. Il datore di lavoro può comunque decidere di rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario.
I licenziamenti individuali per "giusta causa" possono essere effettuati senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non permette la prosecuzione del rapporto. I licenziamenti per "giustificato motivo con preavviso" sono determinati da un inadempimento degli obblighi contrattuali, quindi sono inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento. Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il licenziamento per iscritto, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 15 giorni dalla comunicazione, il lavoratore potrà chiedere i motivi che lo hanno determinato e il datore è tenuto a inviarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.
Sia nei casi di dimissioni che di licenziamento, i termini di preavviso sono i seguenti:
Fino a 5 anni di servizio compiuti:- Livello A e B - 4 mesi;
- Livello I - 2 mesi;
- Livelli 2 e 3- un mese;
- Livelli 4 e 5 - 20 giorni;
- Livelli 6S, 6 e 7 - 15 giorni.
- Livello A e B - 5 mesi;
- Livello I - 3 mesi;
- Livelli 2 e 3- 45 giorni;
- Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
- Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.
- Livello A e B - 6 mesi;
- Livello I - 4 mesi;
- Livelli 2 e 3- 2 mesi;
- Livelli 4 e 5 - 45 giorni;
- Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.
Tredicesima e Quattordicesima
Tredicesima mensilità Pari ad una mensilità di retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
Quattordicesima mensilità Pari ad una mensilità di retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari e gli scatti di anzianità maturati.
Malattia
Solitamente la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente all'Inps dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia. Nei casi di certificazione medica cartacea il lavoratore ha l'obbligo di recapitare entro 2 giorni dal rilascio l'attestazione dell'inizio e della presunta durata della malattia.
Infortunio
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare all'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro. Per il restante che non è soggetto per legge dovranno comunque essere presenti altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle seguenti modalità:
- invalidità temporanea;
- invalidità permanente: 7.746,85 euro;
- morte: 5.164,57 euro
Maternità
Durante il congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, per 5 mesi, ad un'integrazione dell'indennità a carico dell'INPS del 100% della retribuzione giornaliera netta, compresa la tredicesima mensilità.
Retribuzione
Tabelle retributive CCNL Fipe 2024
Livello | Paga base | giu-24 | giu-25 | giu-26 | giu-27 | dic-27 | Aumento totale | Paga base dic 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qa | 1.706,48 € | 82,22 € | 65,78 € | 65,78 € | 49,33 € | 65,78 € | 328,88 € | 2.035,36 € |
Qb | 1.540,98 € | 74,52 € | 59,00 € | 59,00 € | 44,55 € | 59,00 € | 296,99 € | 1.837,97 € |
1 | 1.396,07 € | 67,66 € | 53,81 € | 53,81 € | 40,36 € | 53,81 € | 269,06 € | 1.665,13 € |
2 | 1.230,58 € | 59,42 € | 47,43 € | 47,43 € | 35,57 € | 47,43 € | 237,16 € | 1.467,75 € |
3 | 1.130,82 € | 54,88 € | 43,95 € | 43,95 € | 32,96 € | 43,95 € | 217,94 € | 1.348,75 € |
4 | 1.037,75 € | 50,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 200,00 € | 1.237,75 € |
5 | 939,96 € | 45,26 € | 36,20 € | 36,20 € | 27,15 € | 36,20 € | 181,15 € | 1.121,11 € |
6s | 883,51 € | 42,57 € | 34,06 € | 34,06 € | 25,54 € | 34,06 € | 170,27 € | 1.053,78 € |
6 | 862,97 € | 41,52 € | 33,22 € | 33,22 € | 24,93 € | 33,22 € | 166,32 € | 1.029,28 € |
7 | 774,70 € | 37,33 € | 29,86 € | 29,86 € | 22,40 € | 29,86 € | 149,30 € | 924,01 € |
Preavviso nel CCNL Turismo, ristorazione e Pubblici Esercizi
A disciplinare i termini di preavviso sia in caso di dimissioni del lavoratore che di licenziamento da parte del datore di lavoro è l'art. L'art. L'articolo 209 del CCNL Turismo, ristorazione e Pubblici esercizi disciplina l'indennità sostitutiva del preavviso prevedendo l'ipotesi di licenziamento senza rispetto del preavviso da parte del datore di lavoro e l'ipotesi della dimissione del lavoratore senza rispetto del preavviso.
Termini di preavviso nel CCNL Turismo, ristorazione e Pubblici Esercizi
Il preavviso nel CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e Turismo non si differenzia, invece, in termini di durata del preavviso, tra dimissione del lavoratore o del licenziamento. L'articolo 207 stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, così come modificate dalla legge n. 108 del1990, nei casi consentiti dalla legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti dal successivo articolo 208″.
Vediamo quali sono i termini del preavviso e quando scatta l'indennità sostitutiva del preavviso per il datore di lavoro o per il lavoratore in caso di dimissione o licenziamento senza preavviso.
Preavviso dimissioni o licenziamento fino a 5 anni di servizio
- Livello A e B - 4 mesi;
- Livello I - 2 mesi;
- Livelli 2 e 3- un mese;
- Livelli 4 e 5 - 20 giorni;
- Livelli 6S, 6 e 7 - 15 giorni.
Preavviso dimissioni o licenziamento da 5 a 10 anni di servizio
- Livello A e B - 5 mesi;
- Livello I - 3 mesi;
- Livelli 2 e 3- 45 giorni;
- Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
- Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.
Preavviso dimissioni o licenziamento oltre 10 anni di servizio
- Livello A e B - 6 mesi;
- Livello I - 4 mesi;
- Livelli 2 e 3- 2 mesi;
- Livelli 4 e 5 - 45 giorni;
- Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.
Mancato preavviso dimissioni o licenziamento: cosa succede
Licenziamento senza preavviso: diritti del lavoratore
In caso di licenziamento senza preavviso dato al lavoratore, l'articolo 209 comma 1 del CCNL prevede che "il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanta diversamente previsto per i pubblici esercizi all’art. 179″.
La normale retribuzione è la retribuzione fissa e continuativa spettante al lavoratore. L'art.
- a) paga base nazionale;
- b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle parti generate especiale del presente Contratto;
- c) indennità di contingenza;
- d) eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste all’art. 182.
Dimissione senza preavviso: trattenute in busta paga
In caso di dimissioni senza preavviso da parte del lavoratore, l'articolo 209 del CCNL Turismo, ristorazione e Pubblici esercizi stabilisce che "il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.
Il contratto collettivo pertanto stabilisce che il datore di lavoro potrà trattenere i giorni di mancato preavviso direttamente nella busta paga finale del lavoratore, contenente anche la quantificazione del trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità a titolo di ferie e/o permessi non goduti.
Preavviso e malattia o ferie
L'articolo 209, che tratta l'indennità sostitutiva del preavviso, al comma 4 prevede che "Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso".
Permessi durante il preavviso
L'articolo 208 del CCNL in materia di preavviso di dimissioni o licenziamento stabilisce che "Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione". Si tratta di un permesso retribuito straordinario concesso al lavoratore, ma che scatta solo nel caso di licenziamento con preavviso concesso da parte del datore di lavoro.
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