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Dimissioni nel CCNL Turismo: Guida Completa al Preavviso e alla Procedura

I lavoratori assunti a tempo indeterminato possono presentare le proprie dimissioni volontarie all’azienda, interrompendo così il rapporto di lavoro in qualunque momento, purché venga rispettato il periodo di preavviso previsto da contratto. Ma cosa implica esattamente questo preavviso nel contesto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore Turismo? Ecco una guida dettagliata.

Comunicazione delle Dimissioni: La Procedura Telematica

A partire dal 2016, le dimissioni vengono comunicate esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili sul sito del Ministero del Lavoro, seguendo semplici procedure che, a partire dal 2016, devono essere necessariamente telematiche. Infatti, a protezione dei lavoratori e nel tentativo di eliminare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.

Uno degli elementi cruciali che viene richiesto dal sistema nel corso della procedura è proprio la data di decorrenza delle dimissioni: qual è il giorno esatto da indicare? Il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali specifica che la data di decorrenza delle dimissioni volontarie da indicare nell’invio telematico è “quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Ad esempio, qualora il contratto di lavoro preveda un preavviso di 15 giorni, inviando la comunicazione sul sito ClickLavoro il 1° giorno del mese, la data di decorrenza corrisponderà al 16° giorno dello stesso mese.

In caso di errori nella presentazione della comunicazione telematica di dimissioni (o in caso di ripensamento) il lavoratore può revocare le sue dimissioni entro i 7 giorni successivi la sua presentazione.

Il Preavviso: Calcolo e Durata

Il preavviso che i dipendenti sono tenuti a dare varia in base a tre fattori: il loro inquadramento, la loro anzianità aziendale e il loro CCNL di riferimento, come previsto dalla legge. Nel momento in cui andrà calcolato il periodo di preavviso, bisognerà partire da due presupposti. Innanzitutto, il preavviso va calcolato tenendo conto dei giorni naturali e non giorni lavorativi.

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Di conseguenza, 15 giorni di preavviso corrisponderanno circa a due settimane lavorative. Sempre il CCNL stabilisce anche la modalità di calcolo, indicando, ad esempio, se vanno calcolati nel preavviso tutti i giorni a calendario o solo quelli lavorativi. I lavoratori che fanno riferimento al CCNL Metalmeccanica devono rispettare un periodo di preavviso che decorre dal giorno successivo alla ricezione della lettera di dimissioni. Il Contratto Collettivo per il settore Turismo e Pubblici Servizi non esplicita la data in cui si deve iniziare a calcolare il periodo di preavviso e, di conseguenza, quella di decorrenza delle dimissioni.

Il periodo di preavviso comincia una volta che viene comunicata, da parte del dipendente, la decisione di terminare il proprio rapporto lavorativo con il datore di lavoro. In linea generale, la lunghezza del preavviso è più lunga quanto più è alto il livello di inquadramento e l’anzianità del dipendente. Inoltre, la maggior parte dei CCNL prevede che il preavviso parta non dal giorno effettivo delle dimissioni, ma dai successivi 1° o 16° giorno del mese. Anche se ha dato le dimissioni il 19 luglio, il preavviso partirà soltanto dal primo giorno del mese successivo, quindi dal 1 agosto.

Termini di preavviso nel CCNL Turismo, ristorazione e Pubblici Esercizi

A disciplinare i termini di preavviso sia in caso di dimissioni del lavoratore che di licenziamento da parte del datore di lavoro è l'art. L'articolo 207 stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, così come modificate dalla legge n. 108 del1990, nei casi consentiti dalla legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti dal successivo articolo 208″. Vediamo quali sono i termini del preavviso e quando scatta l'indennità sostitutiva del preavviso per il datore di lavoro o per il lavoratore in caso di dimissione o licenziamento senza preavviso.

Preavviso dimissioni o licenziamento fino a 5 anni di servizio

Preavviso dimissioni o licenziamento da 5 a 10 anni di servizio

Preavviso dimissioni o licenziamento oltre 10 anni di servizio

Mancato Preavviso e Indennità Sostitutiva

In questi casi scattano i procedimenti relativi all’indennità sostitutiva di preavviso, ovvero un indennizzo che va corrisposto al datore di lavoro, penalizzato dal fatto che il dipendente non gli ha concesso il tempo necessario per trovare un sostituto.

L'articolo 209 del CCNL Turismo, ristorazione e Pubblici esercizi disciplina l'indennità sostitutiva del preavviso prevedendo l'ipotesi di licenziamento senza rispetto del preavviso da parte del datore di lavoro e l'ipotesi della dimissione del lavoratore senza rispetto del preavviso.

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Licenziamento senza preavviso: diritti del lavoratore

In caso di licenziamento senza preavviso dato al lavoratore, l'articolo 209 comma 1 del CCNL prevede che "il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanta diversamente previsto per i pubblici esercizi all’art. 179″. La normale retribuzione è la retribuzione fissa e continuativa spettante al lavoratore.

L'art.

  • a) paga base nazionale;
  • b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle parti generate especiale del presente Contratto;
  • c) indennità di contingenza;
  • d) eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste all’art. 182.

Dimissione senza preavviso: trattenute in busta paga

In caso di dimissioni senza preavviso da parte del lavoratore, l'articolo 209 del CCNL Turismo, ristorazione e Pubblici esercizi stabilisce che "il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso. Il contratto collettivo pertanto stabilisce che il datore di lavoro potrà trattenere i giorni di mancato preavviso direttamente nella busta paga finale del lavoratore, contenente anche la quantificazione del trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità a titolo di ferie e/o permessi non goduti.

Preavviso e Malattia o Ferie

L'articolo 209, che tratta l'indennità sostitutiva del preavviso, al comma 4 prevede che "Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso".

L'articolo 208 del CCNL in materia di preavviso di dimissioni o licenziamento stabilisce che "Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione". Si tratta di un permesso retribuito straordinario concesso al lavoratore, ma che scatta solo nel caso di licenziamento con preavviso concesso da parte del datore di lavoro.

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Altre Disposizioni del CCNL Turismo

Allo stesso tempo, grazie al contratto pubblici esercizi, ristorazione e turismo, i datori di lavoro riescono a gestire tutti i rapporti di lavoro in essere.

Il CCNL del settore turistico:Quadro A - fanno parte di questo livello le risorse che hanno grande responsabilità in azienda. Definiscono gli obiettivi dell’attività e hanno potere decisionale, di coordinamento e di controllo.

  • Primo livello - fanno parte di questo livello i dipendenti che hanno funzioni ad elevato contenuto professionale.
  • Secondo livello - i soggetti che fanno parte di questo livello godono di autonomia operativa e di iniziativa con funzioni di coordinamento e controllo.
  • Quarto livello - fanno parte di questo livello i dipendenti che si occupano di specifiche mansioni di natura amministrativa, di vendita e tecnico-pratiche.
  • Quinto livello - i lavoratori che svolgono compiti esecutivi e sono in possesso di specifiche conoscenze, fanno parte del quinto livello.

Il CCNL turismo prevede un monte ore settimanale di 40 ore, distribuite solitamente in cinque giorni e mezzo alla settimana. Il limite massimo stabilito per il lavoro straordinario è di 260 ore all’anno per ciascun dipendente del settore. Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in base alle esigenze dell’azienda. Questo periodo, di regola, non è frazionabile. Il contratto collettivo del turismo prevede il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

In caso di malattia o infortunio, il lavoratore non in periodo di prova né di preavviso ha diritto a conservare il posto per la durata di sei mesi in un anno. La madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato che non superi i sei mesi grazie al ricorso al congedo parentale.

Periodo di comporto: se ci si assenta per malattia, si ha diritto a mantenere il proprio posto di lavoro per 180 giorni. Il primo giorno è a carico del lavoratore; il secondo e il terzo giorno sono a carico dell’azienda.

Il periodo di prova sussiste sia per i contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato.

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