Disoccupazione e Diritti degli Stranieri Extracomunitari in Italia: Requisiti e Prestazioni INPS
L'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) mette a disposizione dei lavoratori stranieri in Italia diversi strumenti a sostegno del reddito. Tra questi, un'attenzione particolare merita il sussidio di disoccupazione, ovvero il sostegno economico che l’INPS garantisce ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro. “Involontariamente” significa che il lavoratore non ha dato le dimissioni oppure le ha date per giusta causa. Questo non vale per i dipendenti della Pubblica Amministrazione e per i lavoratori agricoli che ricevono prestazioni agevolate.
Diritti dei Cittadini Stranieri in Attesa di Rinnovo del Permesso di Soggiorno
Anche i cittadini stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno hanno diritto a ricevere le "prestazioni economiche a sostegno del reddito, di varia natura", erogate dall'INPS, come per esempio le indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll o il bonus asilo nido. Lo ha ribadito l'INPS dopo aver interpellato in proposito l'Avvocatura dello Stato.
Nel messaggio n.1589 del 22 aprile 2024, l'INPS richiama l'art. 9 bis del Dlgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), che recita: ”In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno …”.
L'INPS cita, poi, la Direttiva del Ministero degli Interni N. PROT.11050/M(8) del 5 agosto 2006, in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, secondo la quale: “… le citate norme in materia di immigrazione postulano la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall'ufficio, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo”… .
Quella stessa direttiva specifica che "Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora: [...] - sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione”.
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L'INPS conclude quindi che "le strutture territoriali, nei casi in esame, a seguito dell'accertamento dei requisiti di legge prescritti per il riconoscimento del diritto in relazione alla prestazione richiesta, dovranno disporre il pagamento della relativa misura richiesta dall'assicurato in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.
NASpI Anticipata e Trasferimento all'Estero
Tra gli strumenti a sostegno del reddito, si annovera la NASpI anticipata. Il lavoratore straniero che intende recarsi fuori dall’Unione europea nel periodo di fruizione della NASPI deve in via preventiva assicurarsi di poter mantenere una comunicazione con il Centro per l’impiego competente. È necessario che il numero di telefono fornito continui ad essere raggiungibile, che ci sia qualche persona di fiducia presso l’indirizzo di residenza pronta a ricevere la corrispondenza e a trasmetterla al beneficiario.
Normative Europee a Tutela dei Lavoratori Stranieri
Il Trattato di Amsterdam del 1997 ha segnato una svolta nelle politiche migratorie dell’Unione europea, indicando un nuovo equilibrio tra le politiche di controllo e le politiche di valorizzazione dei flussi migratori. Il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 1971 coordina le legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale al fine di proteggere i diritti di previdenza sociale delle persone che si spostano all’interno dell’Unione europea. Il regolamento è completato dal regolamento d’applicazione (CEE) n. 574/72.
Grazie al Regolamento 859/2003 del Consiglio, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 sono estese ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. Si garantisce così a tutti i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio della Comunità e che soddisfano le altre condizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71, la protezione dei loro diritti di previdenza sociale.
I beneficiari di disoccupazione NASpI che si recano in un altro Stato membro della UE alla ricerca di lavoro possono quindi continuare a usufruire della prestazione. Inoltre, i lavoratori frontalieri hanno diritto a richiedere l'indennità di disoccupazione nel proprio Stato di residenza, in base all'articolo 65 del regolamento (CE) n.
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L'indennità spetta ai lavoratori frontalieri e ad alcune categorie di lavoratori diversi dai frontalieri:
- i lavoratori marittimi;
- le persone che esercitano normalmente attività nel territorio di almeno due Stati membri;
- i membri degli equipaggi di condotta e di cabina addetti al trasporto aereo, passeggeri o merci;
- le persone cui si applica un accordo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, regolamento (CE) n.
Altre Misure di Sostegno
Oltre alla NASpI e Dis-Coll, esistono altre misure di sostegno al reddito:
- Il Decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147 istituisce il reddito di inclusione sociale (Rei) quale misura generale per il sostegno e l’assistenza sociale delle persone a rischio di povertà. Tra i destinatari sono inclusi cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in Italia.
- Messaggio n. 6456 del 20 ottobre 2015 riconosce ai cittadini stranieri extracomunitari non vedenti, anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno, il diritto alla pensione e all’indennità speciale riconosciute ai ciechi civili qualora legalmente soggiornanti.
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