Documento di Viaggio per Stranieri: Requisiti e Procedura
Ottenere un titolo di viaggio per stranieri è forse la più appariscente delle questioni burocratiche che animano la vita di uno straniero nel nostro paese. Diamo spesso per scontata la libertà di poterci spostare da un Paese all’altro, abbiamo solo bisogno di un passaporto in corso di validità, e con un semplice biglietto aereo possiamo raggiungere la parte opposta del globo. Ottenerlo non è sempre facile. Infatti, non tutti gli Stati hanno autorità consolari o diplomatiche in Italia, e l’assenza delle stesse può rendere gravoso il procedimento per il rilascio. Può capitare poi che gli apparati burocratici del paese di appartenenza rendano impossibile il suo conseguimento.
Cos'è il Titolo di Viaggio per Stranieri
Il titolo di viaggio è un documento equipollente al passaporto del Paese di cittadinanza e consente al titolare di circolare liberamente all’interno dell’Area Schengen. Ai sensi del comma 2 dell’art. 24 D.lgs n. 251/2007, “quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.”
Chi può chiedere il Titolo di Viaggio
- Il titolare di protezione sussidiaria.
- Chi sia impossibilitato ad ottenere il passaporto dalle autorità del Paese di appartenenza.
Tuttavia, chi ha ottenuto la protezione sussidiaria in virtù del ricorrere di rischio di danno grave di cui alla lett. A (pena di morte) e B (tortura o trattamenti inumani o degradanti) dell’art. 14 d.lgs 251/2007, non può interloquire con le autorità del suo Paese di origine e di conseguenza non può chiedere il passaporto alla propria Ambasciata. Viene quindi integrata la previsione di cui all’art. 24 del d.lgs. 251/2007 che prevede il rilascio del titolo ai beneficiari di protezione sussidiaria, poiché si è in presenza di fondati motivi che impediscono di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cui lo straniero è cittadino.
In primo luogo, l’art. 24 del d.lgs. 251/2007 comma 1 conferisce ai rifugiati il diritto alla concessione, da parte della questura competente, di un documento di viaggio di durata quinquennale per consentire gli spostamenti al di fuori del territorio nazionale. In questo caso, quindi, non sarà necessario dimostrare l’assenza di autorità competenti dello Stato di appartenenza nel territorio italiano, proprio in ragione dell’accertato timore di persecuzione.
Quanto ai beneficiari di protezione sussidiaria, il comma 2° del medesimo articolo, prevede invece che l’emissione del titolo da parte della Questura, sia possibile solo dopo aver accertato l’impossibilità di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche e consolari del Paese di cittadinanza, e a tal proposito, è pacifico che, in virtù del ricorrere di rischio di danno grave così come delineato dell’art.
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Si badi bene, nei casi citati, e alla luce di quanto detto, una volta ottenuto il titolo di viaggio, non sarà ad ogni modo possibile il ritorno nel proprio Paese di origine.
Come si Richiede
Nel caso in cui siano rispettati i quesiti di cui sopra, la Questura territorialmente competente dovrà rilasciare il titolo di viaggio, pertanto sarà necessario farne richiesta direttamente al Questore. Starting from March 10, 2025, you can submit your application by booking an appointment through the PrenotaFacile platform.
Documenti Richiesti per il Titolo di Viaggio
Per la richiesta di del documento / titolo di viaggio, occorre presentare:
- Domanda su apposito modulo (allo sportello)
- 2 foto tessera recenti e identiche a norma per passaporto
- Fotocopia del permesso del soggiorno
- Fotocopia della carta di identità
- Ricevuta di versamento di € 42,22 sul ccpn. 67422808, intestato Ministero Economia e Finanze -Dipartimento del Tesoro con causale "titolo di viaggio per stranieri"
- Documentazione relativa all'impossibilità di ottenere il passaporto da parte delle autorità diplomatiche del proprio Paese - non richiesta ai titolari di un permesso di soggiorno per "asilo" status di rifugiato riconosciuto. E' necessaria la registrazione.
Inoltre, secondo lo stesso art. 24, qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare sull’identità del titolare della protezione sussidiaria, la richiesta può essere rifiutata o il documento ritirato.
È necessario quindi una documentazione che attesti le fondate ragioni che impediscono il rilascio del passaporto da parte della rappresentanza Diplomatico - Consolare in Italia.
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Qualora fondati motivi non consentano allo straniero di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cui è cittadino
Domande Frequenti
Posso ottenere il titolo di viaggio con protezione umanitaria/speciale?
Il titolare di protezione speciale ha diritto al titolo di viaggio per stranieri nel caso in cui non possa ottenere il passaporto all’Ambasciata del Paese di origine.
Lo stesso Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3552/2018 ha chiarito che “Gli stranieri che non possono ottenere il passaporto dalle autorità consolari del proprio paese hanno diritto al rilascio del titolo di viaggio, non solo quando l’impossibilità derivi dal rischio di avere contatti con le autorità del proprio paese d’origine ma anche quando si tratti di una impossibilità oggettiva derivante dalle prassi e dalla normativa del paese in questione”.
Pertanto, con un’attestazione scritta proveniente dalla propria Ambasciata che dichiari che tale autorità non è autorizzata al rilascio del passaporto, o qualora sussistano ragioni soggettive o oggettive che impediscano il rilascio che passaporto (quali ad esempio, fondato timore ad avere contatti con la rappresentanza diplomatica del proprio paese, impossibilità di produrre i documenti richiesti dall’Ambasciata ai fini del rilascio del passaporto, assenza della rappresentanza consolare in Italia) è possibile chiedere il titolo di viaggio direttamente al Questore.
Quanto costa il titolo di viaggio?
- Tassa di concessione governativa di € 73,50.
- Ricevuta di versamento di € 42,22 (sul c.c. n. 67422808 intestato al Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Tesoro).
Quanto dura il titolo di viaggio?
5 anni.
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Dove si può andare con il titolo di viaggio?
Il titolo di viaggio corrisponde al passaporto del proprio Paese di origine. Consente di circolare liberamente all’interno degli Stati europei dell’Area Schengen.
Dove si rinnova il titolo di viaggio?
In Questura, con gli stessi documenti richiesti per il primo rilascio.
Data ultimo aggiornamento: 04.10.2024
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