Albergo Atene Riccione

 

Cos'è l'Ente Bilaterale Turismo Confesercenti?

Gli Enti Bilaterali sono organismi paritetici, il che significa che sono composti da un numero uguale di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Questi enti svolgono un ruolo cruciale nel settore turistico, offrendo una piattaforma per affrontare questioni legate al lavoro, alla formazione e allo sviluppo del settore.

Funzioni e Attività degli Enti Bilaterali nel Turismo

L’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica (E.B.I.T.) è stato costituito il 7 giugno 2000 da FEDERTURISMO Confindustria, con l’adesione di Confindustria AICA, e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del settore FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.

L’E.B.I.T. è lo strumento per lo svolgimento delle attività indicate nel CCNL per i Dipendenti da aziende dell’Industria Turistica in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. Inoltre, l’E.B.I.T. può intervenire, attraverso il Fondo Sostegno al Reddito, nel settore turistico a sostegno del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell’attività.

Tra le attività che svolge, deve essere sottolineato l’avvio di forme di sostegno al reddito sulla base delle disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali.

EBNT riveste un ruolo determinante nella creazione e consolidamento dell’occupazione di settore e ne studia l’evoluzione, anche in relazione al tema delle pari opportunità, promuovendo interventi mirati volti al superamento di ogni forma di discriminazione nei luoghi di lavoro.

Leggi anche: Esplorare Milano: Consigli

La struttura dell’ente Nazionale è caratterizzata da un ampio utilizzo di processi informatici e digitali; ciò consente di ottimizzare le risorse disponibili così da garantire efficienza e maggiori prestazioni per i lavoratori.

E.Bi.Ter: Un'opportunità di Sviluppo per il Settore Terziario

E.Bi.Ter è uno strumento nato per offrire opportunità di sviluppo al Settore Terziario della Distribuzione e dei Servizi. L'“Osservatorio provinciale del lavoro”, il “Sostegno al reddito del lavoratore”, la “Commissione Provinciale per il lavoro”, l'“Organismo paritetico provinciale”, la “Commissione Provinciale di Conciliazione”, il “Collegio Arbitrale” e la “Formazione Professionale” sono gli organismi che operano insieme ad E.Bi.Ter.

E.B.T. Piacenza (comunemente detto EBITER) è costituito dalle Rappresentanze territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, beneficiari delle attività svolte, sulla base di quanto stabilito dall’art.

E.B.T. OPTER (Organismo Paritetico Terziario), costituito all'interno di E.Bi.Ter Piacenza, è iscritto al numero 17 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, ai sensi dell’articolo 4, c.1 - D.M. 11 ottobre 2022 n.

O.P.P. Piacenza è iscritta al numero 16 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, ai sensi dell’articolo 4, c.1 - D.M. 11 ottobre 2022 n.

Leggi anche: Islanda: informazioni utili per i turisti

Adesione agli Enti Bilaterali: Obbligo o Facoltà?

Viene chiarito, per l’appunto, che l’accesso ai benefici normativi e contributivi è subordinato all’applicazione della sola parte economica e normativa e non a quella obbligatoria giacché ciò risulterebbe in contrasto con i principi di libertà sindacale di cui all’art.

“Al riguardo, come richiamato nella stessa circolare ministeriale, la condizione va intesa nel senso che i benefici sono subordinati all’applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi”. Infine, in risposta ad ulteriori quesiti in merito all’accesso ai “benefici contributivi” cioè nell’applicazione del CCNL per la fruizione delle agevolazioni (così come previsto dall’art. 10 della L. 30/2003) citiamo parte della circolare INPS n.

“...una determinata prestazione…che rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, e l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta nient’altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Quindi se non è obbligatoria l'adesione, e il conseguente versamento, ad un ente bilaterale, non viene considerata obbligatoria l'adesione ad un ente specifico anche se di riferimento al contratto applicato.

Coerentemente con le forme di tutela per i lavoratori, previste nel CCNL nella parte economico-normativa, il datore può scegliere tra: riconoscere al dipendente retribuzioni o prestazioni equivalenti (anche attraverso altro ente).

Tutte tesi confermate, non solo dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Corte Cass. 10 maggio 2001, n.

Leggi anche: Val d'Ossola e San Bernardino: cosa non perdere

TAG: #Turismo

Più utile per te: