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Cos'è l'Ente Turismo Campania e il Codice Identificativo Regionale (CIR)

La Campania, regione nota per la sua impareggiabile ospitalità, vanta un clima sempre mite e una natura rigogliosa che incornicia paesaggi mozzafiato e coste fiabesche. Questa regione riassume secoli di culture, tra Occidente e Oriente, in un solo gioiello del Mediterraneo.

Il Codice Identificativo Regionale (CIR) è un codice alfanumerico che quasi tutte le regioni italiane hanno adottato per identificare le strutture ricettive e le locazioni ad uso turistico, a prescindere o meno dalla loro forma imprenditoriale. Le regioni si sono in pratica allineate alla finalità dell’art. 13 quater comma 7 decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, successivamente convertito nella legge n. 58/19, che istituisce il Codice Identificativo Nazionale e ne rende obbligatoria l’esposizione nelle comunicazioni inerenti l’offerta e alla promozione.

Cos'è il CIR e a cosa serve?

Il CIR è quindi un codice univoco paragonabile ad una sorta di carta d’identità dell’alloggio, che consente alle competenti autorità locali di facilitare i controlli amministrativi volti a migliorare la qualità dell’offerta turistica ed a contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali. La struttura di questo codice alfanumerico viene in genere riportata in ogni deliberazione della giunta regionale successiva all’istituzione del CIR.

Per strutture ricettive si intendono quelle alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta, che comprendono anche Case Vacanze, B&B e affittacamere. Gli affitti brevi sono invece le locazioni ad uso turistico ovvero gli alloggi o porzioni di essi di proprietà dei soggetti privati su cui hanno fissato la residenza o li utilizzano come seconda casa.

Una cosa è certa: già da anni l’indicazione del CIR per le strutture ricettive è obbligatoria in quasi tutte le regioni d’Italia. Per quanto invece riguarda gli alloggi ad uso turistico, alcune regioni hanno reso non obbligatoria l’esposizione del CIR per le locazioni turistiche superiori a 30 giorni mentre altre sì. Sono quindi esonerati dall’obbligo di indicazione di CIR e CIN le locazioni non turistiche superiori a 30 giorni, riguardanti ad esempio gli immobili dati in affitto con contratto di locazione ad uso transitorio.

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Sanzioni per la mancata indicazione del CIR

Il decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a 5000 in caso di mancata indicazione del CIR (articolo 13 quater, commi 7 e 8).

Come ottenere il CIR

Ad oggi non è mai stata istituita una procedura semplice per l’ottenimento del CIR e che sia anche valida su tutto il territorio nazionale. L’inizio dell’attività di locazione prevede la registrazione dell’alloggio presso il comune di ubicazione utilizzando la procedura che esso stesso prevede.

In altre regioni d’Italia, come ad esempio la Sicilia, ogni comune adotta una procedura a sé. Qui, infatti, per l’inizio dell’attività, in alcuni uffici comunali è sufficiente presentare un’autocertificazione utilizzando un modello standard mentre altri prevedono l’utilizzo di modulistiche ad hoc. Altri comuni ancora rendono obbligatorio l’utilizzo della piattaforma informatica Impresa in un Giorno o piattaforme similari valide esclusivamente per i comuni aderenti. Per evitare errori è quindi consigliabile chiedere al proprio comune la procedura prevista per registrare l’immobile.

Prima di registrare l’alloggio è fondamentale accertarsi della regolarità e della conformità dell’alloggio e degli impianti alle vigenti norme di igiene e sicurezza, in quanto i comuni possono richiedere la relativa documentazione oppure un’autocertificazione che ne attesti il possesso. La regolarità dell’alloggio e la sua conformità alle norme regionali e nazionali rientra nella finalità per cui il CIR è stato istituito ovvero migliorare la qualità dell’offerta turistica e contrastare forme irregolari di ospitalità.

Importanza del CIR per i turisti

Il CIR è anche elemento di fiducia e rassicurazione per i turisti: ciò significa che a prescindere dagli obblighi normativi, l’esposizione del CIR in modo ben visibile all’interno della struttura e nelle comunicazioni ufficiali diventa, agli occhi degli ospiti, segno di regolarità e conformità alle norme regionali e nazionali. A rafforzare questo concetto è anche intervenuto il decreto legge che ha istituito il codice identificativo nazionale, prevedendo all’art. 13 ter comma 6 che il CIN deve essere esposto anche all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, nonché in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

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