Ingresso in Svizzera per Turismo: Documenti Necessari
Per entrare regolarmente in Italia, è necessario possedere un passaporto o un altro documento di viaggio valido, oltre a un visto d'ingresso, se richiesto. Il visto è necessario per motivi di visita e/o turismo, lavoro, studio e/o ricerca, famiglia, ecc., e deve essere richiesto all'ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d'origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario.
L’Italia dal 27 ottobre 1997 fa parte del “Sistema Schengen” - spazio comune di libera circolazione - che prevede l’eliminazione tra gli Stati aderenti dei controlli alle frontiere.
Documenti di Viaggio Necessari
Il passaporto o il documento di viaggio è sempre necessario e deve essere in corso di validità con scadenza minima entro tre mesi dalla partenza prevista dal territorio Schengen e data di rilascio nei 10 anni precedenti la data di ingresso.
I cittadini di Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera possono entrare in Spagna e circolare liberamente con la carta d'identità nazionale o un passaporto valido (i minori non accompagnati che viaggiano con la carta d'identità devono essere muniti di autorizzazione dei genitori).
Visto per Brevi Soggiorni
Ad oggi, i cittadini di 105 Paesi del mondo sono tenuti a chiedere un visto per passare brevi periodi (massimo 90 giorni per ogni periodo di 180 giorni), ad esempio per turismo o affari, nei 26 paesi dell’area Schengen.
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I turisti di determinate nazionalità necessitano di un visto di soggiorno in corso di validità. Il visto non è necessario se il viaggiatore è in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen.
Visti di breve durata: è il visto generale per turisti che sono cittadini di un paese extra Schengen e permette di transitare e soggiornare in Spagna per 90 giorni. Vengono rilasciati da ambasciate e consolati di Spagna nel paese di origine.
Come Verificare la Necessità del Visto
Cliccando sulla domanda “Lei ha bisogno del visto?” e compilando i dati di Nazionalità, Residenza, Durata soggiorno e Motivo visto, il cittadino straniero può sapere se deve munirsi di visto per fare ingresso in Italia e ottenere informazioni di carattere puramente indicativo (e non esaustivo) sui requisiti generali per richiederlo.
Tipologie di Visto
Nel decreto interministeriale dell'11 maggio 2011 sono elencate le varie tipologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento. Le ventuno tipologie di visti previsti, corrispondenti ai diversi motivi di ingresso, sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro e volontariato.
Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL)
Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.
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Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità.
Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN)
Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità.
Rilascio del Visto
La competenza al rilascio dei visti spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete degli uffici diplomatico-consolari all’estero, i quali restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso.
La domanda per ottenere il visto di ingresso deve, pertanto, essere presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero, allegando la documentazione necessaria a seconda del visto di ingresso richiesto. Per la documentazione necessaria per ottenere ciascuna tipologia di visto è possibile consultare database visti del Ministero degli Affari Esteri.
Nel caso sia necessario richiedere il visto d'ingresso, verranno fornite tutte le informazioni e i moduli necessari alla richiesta.
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il 2 febbraio 2020 è entrata in vigore la riforma del codice visti, con cui è stato modificaro il regolamento (CE) n. 810/2009. il costo del visto d’ingresso per soggiorno breve è salito a 80 euro (prima era 60 euro), le risorse aggiuntive dovrebbero migliorare l’informatizzazione e l’efficienza dei consolati. i viaggiatori potranno presentare le domande da 6 mesi (prima erano 3) a 15 giorni prima del viaggio.
Condizioni per l'Ingresso
Il cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro.
Inoltre, le autorità possono richiedere di indicare e giustificare il motivo del viaggio con documenti come la prenotazione di un viaggio organizzato, la certificazione dell'esistenza di un alloggio o una lettera di invito.
In tutti i casi, il turista deve essere in grado di provare di disporre di risorse finanziarie per il soggiorno previsto in Spagna e per il ritorno o il trasferimento in un altro paese.
Non è ammesso in Italia chi non soddisfa questi requisiti, o è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne.
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 31.8.1999, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. in caso di condanne, anche in seguito a patteggiamento, per i reati di cui all’art. In caso di ingresso per ricongiungimento familiare il visto può essere negato solo se lo straniero rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Ingresso e Permanenza in Italia
L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto.
Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l'espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge.
I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un'autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso.
Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali.
Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l'Italia viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l'immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità.
L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.) stabilite nei decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti 'decreti-flussi', emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione (articolo 3).
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