Espulsione dello Straniero Coniuge di Cittadino Italiano: Requisiti e Procedure
La normativa italiana in materia di immigrazione prevede sia il respingimento alla frontiera che l'espulsione dal territorio nazionale per gli stranieri che non soddisfano i requisiti di ingresso o soggiorno.
Respingimento
Il respingimento si verifica quando una persona si presenta ai valichi di frontiera senza i requisiti necessari per l'ingresso. Esistono due tipi di respingimento:
- Respingimento immediato: Effettuato dalla Polizia di frontiera nei confronti di stranieri che si presentano ai valichi senza i requisiti per l'ingresso.
- Respingimento differito: Applicato a stranieri temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
Il respingimento immediato ha esecuzione istantanea, con lo straniero immediatamente respinto nello Stato da cui proviene. Il respingimento differito avviene dopo che è cessata la necessità di pubblico soccorso.
Espulsione Amministrativa
L'espulsione è un provvedimento che intima allo straniero di lasciare il territorio dello Stato e viene disposta quando non sussistono le condizioni o i requisiti per il soggiorno in Italia. Le espulsioni amministrative sono di due tipi:
- Espulsione prefettizia: Disposta dal Prefetto nei casi previsti dall'art. 13 del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI).
- Espulsione ministeriale: Disposta dal Ministero dell'Interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.
Il Prefetto dispone l'espulsione dello straniero con decreto motivato immediatamente esecutivo, eseguito dal Questore con accompagnamento alla frontiera.
Leggi anche: Diritti e tutele degli stranieri
Motivi di Espulsione Prefettizia
Il prefetto può disporre l'espulsione nei seguenti casi:
- Lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione prevista dall'art. 27, comma 1-bis, del TUI, o senza aver richiesto la proroga del visto o del permesso di soggiorno nel termine prescritto.
- Lo straniero appartiene a una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (normativa antimafia).
- Lo straniero è entrato nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto subito dopo l’ingresso ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 286/98.
Importante: Nell'adottare il provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine.
Espulsione Ministeriale
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 286/98, il Ministero dell’Interno può disporre l’espulsione dello straniero, anche se non residente in Italia, per motivi di ordine pubblica o di sicurezza dello Stato, dando previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri nonché al Ministro degli affari esteri.
Limitazioni all'Espulsione
L'espulsione non può essere disposta nei confronti di:
- Minori stranieri, salvo il diritto di seguire il genitore espulso.
- Stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (rilasciato ai sensi dell’art. 9 del TUI), salvo motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.
- Stranieri che potrebbero essere perseguitati nel proprio Paese per motivi razziali, religiosi, politici, o per condizioni sociali o personali, o se vi sia il rischio che i cittadini vengano rinviati in un altro Paese dove sarebbero perseguitati.
Partenza Volontaria
Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione può chiedere al prefetto un periodo per la partenza volontaria, compreso tra 7 e 30 giorni, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito. Il prefetto valuta il singolo caso e intima allo straniero di lasciare volontariamente il territorio nazionale entro il termine stabilito.
Leggi anche: Analisi approfondita del termine "Straniero"
Accompagnamento Coatto alla Frontiera
Ci sono alcuni casi in cui il Questore dispone l’accompagnamento in frontiera della forza pubblica. Si tratta dei casi in cui l’espulsione è stata eseguita dal Ministero dell’Interno o se lo straniero fa parte di una organizzazione di criminalità organizzata nonché l’espulsione sia il risultato di una condanna penale imposta come pena accessoria, in questo caso parliamo dell’espulsione giudiziaria.
Espulsione Giudiziaria
L’espulsione che sia il risultato di una condanna penale imposta come pena accessoria si tratta di espulsione giudiziaria. Ciò vuol dire che, ai sensi dell’art.16 del d.lgs. 286/98, il giudice può imporre l’espulsione come pena accessoria quando emette la sentenza di condanna per un reato non colposo, cioè volontario, oppure nel caso in cui lo straniero, ritenuto socialmente pericolo, sia condannato per uno dei reati indicati negli artt. 380 e 381 codice di procedura penale ai sensi dell’art. 15 del d.lgs.
Procedura di Convalida e Ricorsi
Essendo un atto amministrativo che incide sulla libertà individuale, il provvedimento di espulsione è soggetto alla verifica giudiziaria in merito alla sussistenza dei presupposti di legge. Infatti, entro 48 ore l’autorità di pubblica sicurezza deve comunicare all’autorità giudiziaria il provvedimento e quest’ultima deve dare la convalida o meno dell’atto entro le 48 ore successive al ricevimento della comunicazione. Per la convalida si segnala un’udienza nella quale deve essere presente un difensore dello straniero (sia questo di fiducia o di gratuito patrocinio). In attesa della convalida lo straniero è trattenuto in un centro d’identificazione ed espulsione - CIE.
Contro il provvedimento di espulsione è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'espulsione, a meno che non venga richiesta espressamente al Tribunale competente.
Rientro in Italia dopo l'Espulsione
Lo straniero espulso non può rientrare in Italia senza una speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno. Il divieto di rientro opera per un periodo non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni a partire dalla data di esecuzione dell’espulsione.
Leggi anche: Documenti necessari per sposarsi in Italia se sei straniero
Eccezioni al Divieto di Rientro
È possibile ottenere un'autorizzazione al rientro per:
- Motivi di giustizia: per partecipare a procedimenti penali.
- Ricongiungimento familiare: se sussistono i requisiti ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 286/98.
- Autorizzazione del Tribunale dei Minori: per la tutela dello sviluppo psicofisico e delle condizioni di salute del minore presente nel territorio italiano.
Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE)
I CIE sono strutture nelle quali il Questore può trattenere gli stranieri sottoposti a provvedimenti di respingimento o di espulsione che non possono essere eseguiti immediatamente. La permanenza nei CIE è soggetta a convalida da parte del Giudice di Pace entro 48 ore dall’adozione del provvedimento. La convalida comporta la permanenza complessiva di 30 giorni all’interno del Cie. Eventuali proroghe devono essere accordate con il Giudice di Pace, di due mesi in due mesi per un periodo massimo di permanenza è di 18 mesi.
Tabella Riepilogativa delle Autorità Competenti
Provvedimento | Autorità Competente |
---|---|
Espulsione Amministrativa | Prefetto (in generale), Ministero dell'Interno (per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato) |
Espulsione Giudiziaria | Giudice (come pena accessoria) |
Respingimento | Polizia di Frontiera, Questore |
Convalida del Trattenimento nei CIE | Giudice di Pace |