Cancellazione Espulsione Straniero: Motivi e Procedura
Questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni sull'attività svolta dall'Avvocato Francesco Lombardini. Tutte le informazioni ed i materiali in esso contenuti, accessibili e fruibili dagli utenti a titolo gratuito, hanno unicamente scopo divulgativo e non possono ritenersi sostitutivi di una consulenza legale.
Con uno studio approfondito possono individuarsi dei profili di illegittimità del decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero: dai vizi formali a quelli più strettamente sostanziali, per la violazione dei presupposti di legge.
Tipologie di Espulsione Amministrativa
Sono espulsioni amministrative i provvedimenti amministrativi di espulsione (art. 13 D.lgs. n. 286/1998):
- Espulsione prefettizia (cioè del Prefetto).
- Espulsione ministeriale (cioè del Ministero dell’Interno).
Come spiegato prima le espulsioni amministrative sono di due tipi e sono disciplinate dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 286/1998:
- Espulsioni ministeriali disposte dal Ministro dell’Interno nei confronti di stranieri che siano ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (ad esempio in caso di presunti legami con organizzazioni terroristiche) (art. 13, co. 1, TUI).
- Espulsioni prefettizie, adottate dal Prefetto nei seguenti casi (art. 13, co. 2, TUI):
- Quando lo straniero è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto (c.d. ingresso clandestino).
- Quando lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’art. 6, co. 2, TUI (c.d. soggiorno irregolare).
Anche questa espulsione ha natura amministrativa.
Leggi anche: Procedure di espulsione del coniuge straniero
Procedura di Espulsione
Nei casi previsti dall’art. 13, co. 5 bis TUI, il Questore emette un ordine di trattenimento.
Tale provvedimento dev’essere comunque comunicato entro 48 ore al giudice di pace, il quale fissa un’udienza a cui parteciperanno necessariamente l’interessato e un avvocato (in mancanza di nomina di un avvocato di fiducia ne verrà nominato uno d’ufficio) ed, entro le 48 ore successive, provvede o meno alla convalida.
Se il giudice convalida il provvedimento, esso diventa esecutivo, altrimenti perde ogni effetto.
Per le espulsioni amministrative può essere concesso un termine compreso tra 7 e 30 giorni per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito.
In questi casi possono essere disposte ulteriori misure: la consegna del passaporto, l’obbligo di dimora in un luogo determinato o l’obbligo di presentazione in giorni ed orari stabiliti presso un ufficio della forza pubblica.
Leggi anche: Procedura di Espulsione: Approfondimento
Ora, quindi, la partenza volontaria è la modalità ordinaria di rimpatrio.
Infatti, nei casi in cui non viene disposto l'accompagnamento coatto alla frontiera, lo straniero può richiedere al Prefetto un termine tra i sette e i trenta giorni per lasciare volontariamente il territorio dello Stato.
Il Prefetto può aderire alla richiesta anche subordinandola all'attuazione di una serie di misure e dopo aver verificato che lo straniero sia in possesso di risorse idonee a consentirgli l'allontanamento volontario dal territorio nazionale.
Al contrario, l'accompagnamento coatto alla frontiera può essere disposto esclusivamente in ipotesi specifiche.
Tuttavia il variabile atteggiarsi delle circostanze del caso concreto non sempre consente l’esecuzione dell’accompagnamento immediato.
Leggi anche: Profili di illegittimità espulsione
L’art. 14 del D. Lgs. N. 286/98 prevede il trattenimento dello straniero presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR).
Entro 48 ore dall’adozione del provvedimento, il questore trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, affinché questi proceda nelle successive 48 ore a convalidarlo o meno.
Se convalidato, il provvedimento comporta la permanenza nel CPR per un periodo di 30 giorni, che il giudice, su richiesta del questore, può prorogare di ulteriori 30 giorni “qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà”.
Il questore può chiedere al giudice altre proroghe, alla cui richiesta si applicano le stesse garanzie previste per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento (Cass. civ., sez. VI, n.12709/2016), ma il periodo massimo di trattenimento del CPR non può in ogni caso superare i 180 giorni.
In base alla legge “lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità” (art 14.2 T.U.I.).
Anche la Corte di Cassazione ha affermato che “il trattenimento costituisce una misura di privazione della libertà personale, legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata” (Cass., Sez. I, 22 febbraio 2019, n. 5251).
Le modalità del trattenimento nei C.P.R. sono poi disciplinate dall’art. 5 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
“1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all’interno del centro e con visitatori provenienti dall’esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l’assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
Revoca dell'Espulsione
Il decreto di espulsione, in quanto provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, è revocabile.
L’espulsione può essere revocata se il giudizio di pericolosità viene meno.
L’interessato o il suo difensore possono fare istanza di revoca ex art. 679 c.p.p. e contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza è possibile proporre appello al tribunale di sorveglianza ex art. 72 L. 354/1975.
Impugnazione del Decreto di Espulsione
Per ottenere l’accoglimento del ricorso è necessario trovare dei giusti motivi, come ad esempio il fatto di rientrare in una delle categorie per cui è previsto il divieto di espulsione oppure di avere legami familiari nel territorio dello Stato o ancora, nel caso in cui il decreto non è sia tradotto nella lingua della persona colpita dall’espulsione e quest’ultima non sia stata assistita da un interprete (v. Cassazione n. 18226/2006).
Diverso è il caso dei decreti di espulsione ministeriale (tipologia b), considerati atti di alta discrezionalità amministrativa e quindi insindacabili nel merito.
Potrà essere impugnata l’adeguatezza formale della motivazione davanti al giudice amministrativo (TAR del Lazio, sede di Roma) (art. 4 L. 1034/1971).
Contro il decreto di espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione (tipologia d) è possibile opposizione di fronte al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto allo straniero; il tribunale decide nel termine di 20 giorni (art. 16, co. 5, d.lgs. 286/1998).
Divieto di Reingresso
Lo straniero espulso non può rientrare in Italia senza una speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno.
Il divieto di reingresso infatti può essere disposto per un periodo di 5 anni riducibile a 3 su richiesta del difensore e su accoglimento del giudice di pace nella sua decisione (art. 13, co. 13, TUI).
Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali
La disciplina dettata dall'art. 13 del D. Lgs. n. 286/1998 è fondamentale in materia di espulsione.
L'espulsione per extracomunitari e dei loro familiari, infatti, è soggetto alla distinta regolamentazione di cui al D. Lgs. n. 30/2007.
Ai fini dell'accertamento della pericolosità dello straniero deve condursi un riscontro sulla base degli stessi elementi valutati in sede di emanazione di una misura di prevenzione.
Per quanto riguarda la motivazione del decreto prefettizio di espulsione, la giurisprudenza ha sottolineato che “in presenza di un potere di natura vincolata, l’obbligo di motivazione si restringe all’indicazione della sussistenza dei necessari presupposti di legge per l’adozione del provvedimento, senza che occorrano ulteriori giustificazioni a sostegno” (Tar Piemonte Torino, 14/02/2004 n. 296).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, il decreto prefettizio di espulsione non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990, avendo tale decreto natura di atto ad emanazione vincolata e non discrezionalità ed essendo comunque garantito il contraddittorio, seppure differito, in via giurisdizionale (Cass. 22/08/2006 n. 18226; conforme: Cass. 9/04/2002 n. 5034).
Come sottolineato dalla Cassazione, con sentenza n. 23704/2013, il decreto di espulsione a titolo di misura di sicurezza (tipologia c) non è immediatamente operativo, ma presuppone il successivo intervento del magistrato di sorveglianza.
Cass. civ., sez. I, sent. 22 febbraio 2019, n. 5251 Massima: “In tema di espulsione del cittadino straniero, secondo il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, si deve tenere conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, oltre che dell’esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.
Cass. civ., sez. I, sent. 15 gennaio 2019, n. 877 Massima: “In tema di espulsione del cittadino straniero, qualora questo non eserciti il diritto al ricongiungimento familiare, i suoi legami familiari nel territorio dello Stato, per consentire l’applicazione della tutela rafforzata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, devono essere soggettivamente qualificati ed effettivi e il giudice di merito è tenuto a darne conto adeguatamente, sulla base di vari elementi, come l’esistenza di un rapporto di coniugio e la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che essi rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione ed altri fattori che testimonino l’effettività di una vita familiare.
TAG: #Straniero