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Cancellazione Segnalazione Schengen: Procedura e Tutela dei Diritti

Chi è stato segnalato nel Sistema di Informazione Schengen (SIS II) può affrontare gravi limitazioni alla propria libertà personale, specialmente in caso di arresto, rifiuto di ingresso o sorveglianza.

Tuttavia, esistono procedure legali per richiedere la cancellazione della Segnalazione dal SIS II nell’Unione Europea e tutelare i propri diritti. Il SIS II è il principale database europeo di cooperazione giudiziaria e di polizia.

Come Richiedere la Cancellazione della Segnalazione SIS II

Ogni cittadino può inoltrare una richiesta all’autorità nazionale del Paese che si presume abbia effettuato la segnalazione. La durata della procedura dipende dal tipo di ricorso utilizzato e dal Paese coinvolto.

Una volta cancellata, la segnalazione SIS II viene rimossa da tutti i Paesi Schengen.

Negazione del Visto e Accesso al S.I.S.

Ti hanno negato il visto d'ingresso perché nel Sistema d'Informazione Schengen risulta il tuo nominativo? In questa materia il nostro intervento legale si svolge in 2 fasi: prima di tutto, occorre richiedere l'accesso al fascicolo custodito nella sede italiana del S.I.S.

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Va ricordato che dal 1° gennaio 2004 il diritto di accesso ed i diritti connessi possono essere esercitati direttamente nei confronti dell'Autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del S.I.S. (c.d. accesso "diretto") e non più solo "per il tramite" del Garante (c.d. accesso "indiretto"), rivolgendosi al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza. Il Garante è l'Autorità di controllo sulla sezione nazionale del S.I.S.

Segnalazione ai Fini della Non Ammissione

Particolare importanza riveste la segnalazione ai fini della "non ammissione", che ricorre quando la presenza di uno straniero può rappresentare "una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale", ad esempio laddove lo straniero stesso sia stato condannato per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno, oppure sia stato oggetto di "una misura di allontanamento, respingimento, o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto di ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno" (art.

Una persona il cui nome è contenuto nel database comune del S.I.S. non potrà usufruire della libera circolazione nell'area Schengen: si può essere segnalati al S.I.S.

Sistema di Informazione Schengen (SIS): Principi Generali

L'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e la relativa convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 hanno istituito uno spazio di libera circolazione delle persone mediante la soppressione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri nonché l'instaurazione del principio di un controllo unico all'entrata nel territorio Schengen.

Al fine di mantenere un livello di sicurezza soddisfacente è apparso necessario, tra altre misure (rafforzamento della cooperazione tra forze di polizia e giudiziaria, armonizzazione delle politiche in materia di visti e di asilo), creare il sistema di informazione Schengen (SIS). Il SIS è un archivio comune a tutti gli Stati membri dello spazio Schengen.

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Vi sono centralizzate due grandi categorie di informazioni concernenti rispettivamente le persone ricercate o poste sotto sorveglianza e i veicoli o gli oggetti ricercati quali, ad esempio, documenti d'identità.

Esempi di Persone Schedate nel SIS

  • Le persone ricercate o sorvegliate dai servizi di polizia.
  • Le persone scomparse o che debbono essere poste sotto protezione, in particolare i minori.
  • Le persone non cittadine di uno Stato membro dello spazio Schengen alle quali è vietato entrare nel territorio Schengen.

All'esecuzione di una richiesta si applica il diritto nazionale dello Stato Schengen di esecuzione. Se questo non consente l'azione necessaria, lo Stato Schengen richiesto informa al riguardo, immediatamente, lo Stato Schengen d'inserimento che ha effettuato la segnalazione.

Diritti Riconosciuti dalla Convenzione Schengen

In applicazione dei principi della protezione dei dati, particolari diritti sono riconosciuti dalla convenzione Schengen alle persone, siano essi o meno cittadini di uno Stato membro dello spazio Schengen.

Si tratta essenzialmente:

  • Di un diritto di accesso alle informazioni ad esse attinenti, archiviate nel SIS.
  • Di un diritto di rettifica quando i dati sono archiviati in base a un errore di diritto o materiale.
  • Del diritto di proporre un'azione dinanzi a giurisdizioni o istanze competenti al fine di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati errati, ovvero un indennizzo.

Diritto di Accesso: Modalità

Il diritto d'accesso è la facoltà per chiunque lo richieda di accedere ai dati che lo riguardano registrati in un archivio analogo a quello previsto dal diritto nazionale.

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Si tratta di un principio fondamentale di protezione dei dati, che permette agli interessati di esercitare un controllo sui dati di carattere personale detenuti da terzi. Tale diritto è espressamente previsto dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 19 giugno 1990.

Ai sensi dell'articolo 109 di detta convenzione, chiunque ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel Sistema di Informazione Schengen (SIS). Tale diritto è integrato da un diritto di rettifica - quando i dati contengono errori di fatto - e da un diritto di cancellazione - quando i dati sono inficiati da un errore di diritto - dei dati contenuti nella segnalazione inserita nel SIS (articolo 110).

L'accesso è rifiutato se può nuocere all'esecuzione dell'attività legale indicata nella segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e della libertà altrui. È negato in ogni caso durante il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza discreta (articolo 109, paragrafo 2 della convenzione).

Esercizio del Diritto di Accesso

Chiunque eserciti il proprio diritto d'accesso può rivolgersi all'autorità competente del paese Schengen da lui scelto. Questa facoltà di scelta risulta dal fatto che ciascuna delle basi nazionali (N-SIS) è identica alla base centrale (C-SIS) installata a Strasburgo (cfr. articolo 92, paragrafo 2 della convenzione). Il diritto d'accesso verte pertanto su dati identici, qualunque sia lo Stato presso il quale è proposta la domanda.

Ciò nonostante, il diritto d'accesso si esercita in conformità del diritto nazionale dello Stato adito. Ora, le norme procedurali applicabili variano da un paese all'altro, in quanto sono attualmente in vigore due regimi per il diritto d'accesso agli archivi di polizia - e pertanto al SIS. Taluni paesi prevedono il diritto d'accesso diretto, altri il diritto d'accesso indiretto.

Chiunque lo desideri può ottenere informazioni sul regime per il diritto d'accesso e di rettifica applicabile presso l'autorità nazionale di protezione dei dati dello Stato Schengen rispettivo.

Diritto d'Accesso Diretto

In questo caso la persona sottopone la domanda di diritto d'accesso direttamente all'autorità competente per la gestione dei dati (servizi di polizia, gendarmeria, dogane, ecc.). Se il diritto nazionale lo prevede, al richiedente possono essere comunicate le informazioni che lo riguardano.

Diritto d'Accesso Indiretto

In questo caso la persona presenta domanda di diritto d'accesso all'autorità nazionale di protezione dei dati dello Stato presso cui ha proposto la domanda. La verifica delle informazioni inserite nel SIS è effettuata, alla stregua di quelle per gli archivi di polizia che interessano la sicurezza dello Stato, la difesa o la pubblica sicurezza, dall'autorità di protezione dei dati.

Le modalità di comunicazione dei dati differiscono a seconda del paese interessato (cfr. in appresso) e possono in taluni casi essere estremamente limitate.

Rettifica o Soppressione dei Dati

Ai sensi della convenzione Schengen, soltanto lo Stato che ha effettuato una segnalazione inserita nel SIS la può modificare, o eventualmente cancellare (articolo 106).

Quando a un paese che prevede il diritto di accesso diretto è presentata una domanda di diritto d'accesso per una segnalazione che non è stata effettuata dallo Stato in questione, esso deve fornire allo Stato che ha effettuato tale segnalazione l'occasione di prendere posizione quanto alla possibilità di comunicare i dati al richiedente.

Quando si tratta di un paese che prevede un diritto di accesso indiretto, occorre instaurare una cooperazione tra autorità nazionali di protezione dei dati, sulla base dell'articolo 114, paragrafo 2 della convenzione Schengen (cfr. in appresso).

Cooperazione tra Autorità Nazionali di Protezione dei Dati

Quando una persona presenta domanda di diritto d'accesso ai dati che la riguardano all'autorità nazionale di protezione dei dati di uno degli Stati membri dello spazio Schengen e, all'atto del controllo dei dati emerge che questi sono stati introdotti da un altro Stato Schengen, una stretta cooperazione è instaurata tra le autorità di controllo dei due Stati interessati, vale a dire quello in cui è stata introdotta la domanda di accesso e quello all'origine della segnalazione.

In considerazione dell'elevato numero di domande di diritto d'accesso che coinvolgono più Stati e delle conseguenze che una segnalazione nel SIS può avere in materia di libertà individuali, in particolare la libertà di circolazione, occorre una cooperazione rapida ed efficace tra le autorità di controllo.

Si dovrebbero seguire i seguenti principi nel rispetto delle legislazioni nazionali:

  • L'autorità di controllo nazionale a cui è stata presentata una domanda di diritto d'accesso deve, quando i dati personali sono stati introdotti da un altro Stato, agire in stretta cooperazione con l'autorità di controllo nazionale di detto altro Stato.
  • Una siffatta domanda di cooperazione non comporta in nessun caso la perdita di competenza dell'autorità adita in primo luogo.
  • L'autorità di controllo adita in primo luogo fornisce all'autorità richiesta ogni elemento in suo possesso utile all'esercizio delle verifiche. L'autorità di controllo nazionale richiesta procede con diligenza alle verifiche richieste.
  • In particolare, l'autorità di controllo verifica la fondatezza della segnalazione nel SIS, il che comporta talvolta la necessità di estendere le verifiche ai dati inseriti in archivi nazionali.
  • Al trattamento di tali domande deve essere data particolare priorità, al fine di non allungare eccessivamente i termini della risposta al richiedente.
  • Se, ai sensi del diritto nazionale applicabile, il richiedente è in grado di esercitare il suo diritto d'accesso direttamente presso le autorità che gestiscono gli archivi nazionali, tale possibilità deve essergli comunicata quanto prima.
  • Al termine delle verifiche, l'autorità di controllo richiesta trasmette all'autorità di controllo adita in primo luogo l'insieme delle informazioni raccolte nel corso delle sue indagini. Nel parere da essa formulato l'autorità di controllo nazionale informa l'autorità di controllo nazionale richiesta circa le implicazioni del suo diritto interno sul diritto di accesso e può stabilire quale sarebbe la decisione relativa alla domanda di accesso in base a detto diritto interno. Indica, nel caso di un'autorità di diritto d'accesso diretto, laddove l'autorità richiedente è di diritto d'accesso indiretto, se è d'accordo a trasmettere al richiedente le informazioni in questione.

L’Inserimento di "Alias"

Accade di frequente che una persona la cui identità sia stata usurpata (ad esempio in seguito al furto e all'utilizzazione fraudolenta dei suoi documenti di identità da parte di terzi) sia segnalata nel SIS. Infatti la persona realmente ricercata è registrata sotto le diverse identità che è suscettibile di assumere.

La segnalazione nel SIS di persone la cui identità è stata usurpata pone seri problemi di ordine giuridico e pratico. Il SIS contiene una segnalazione corredata di un'identità che non corrisponde né di diritto né de facto a una persona che risponde ai criteri previsti agli articoli da 95 a 100 della convenzione Schengen. Tale segnalazione è in contrasto con i principi di pertinenza e di esattezza dei dati, essenziali in materia di protezione degli stessi.

L'esperienza delle autorità di controllo nazionali dimostra inoltre che le persone la cui identità sia stata usurpata possono trovarsi in una situazione estremamente spiacevole e incontrare grandi difficoltà nel far valere i propri diritti.

Fatte salve le soluzioni tecniche previste a più lungo termine, ai fini del trattamento delle domande di diritto d'accesso presentate da persone vittime di un'usurpazione di identità si dovrebbero applicare i seguenti principi:

  • In considerazione dell'obbligo che hanno gli Stati partecipanti al SIS di garantire che i dati registrati siano esatti e aggiornati, il mantenimento della segnalazione di persone la cui identità sia stata usurpata può essere ammesso soltanto in misura assai ristretta, vale a dire unicamente nei casi la cui gravità, alle condizioni menzionate negli articoli da 95 a 100, giustifica il trattamento di tali dati.
  • Occorre infatti ponderare i diritti della persona vittima dell'usurpazione di identità - in particolare il diritto di chiedere la cancellazione di una segnalazione che le arreca pregiudizio - e il rischio che comporterebbe la soppressione di detta segnalazione.
  • Nell'esercizio del diritto di accesso ai dati della persona la cui identità sia stata usurpata, gli Stati che effettuano la segnalazione dovrebbero accogliere una domanda di cancellazione della segnalazione con la massima celerità nella maggior parte dei casi, in particolare qualora le segnalazioni siano state effettuate sulla base dell'articolo 96 e non, ad esempio, dell'articolo 95.

Segnalazione di uno Straniero Titolare di un Titolo di Soggiorno

L'articolo 25, paragrafo 2 della convenzione Schengen prevede in questo caso la procedura seguente: "Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle parti contraenti è segnalato ai fini della non ammissione, la parte contraente che ha effettuato la segnalazione consulta la parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso.

Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate".

Pertanto, è importante che ogni autorità di protezione dei dati, quando scopre che la persona che esercita il proprio diritto d'accesso al SIS si trova nella situazione sopra descritta, verifichi il rispetto della procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione Schengen, che, nella maggior parte dei casi, porta alla cancellazione della segnalazione della persona in questione.

Vademecum Esercizio Diritto di Accesso alla Banca Dati Schengen

Ai sensi dell’art. 53 del Regolamento (UE) 2018/1861 e dell’art. 67 del Regolamento (UE) 2018/1862 gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento (UE) 2016/679 e agli articoli 14, nonché 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/680 recepiti al Capo II “Diritti dell’interessato” del Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

In particolare, chiunque ha la facoltà di richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, di chiederne la cancellazione. Tale diritto è integrato da un diritto di rettifica, quando i dati contengono errori di fatto.

La richiesta di accesso deve essere formulata compilando un apposito modulo di richiesta - che può essere redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese.

In caso di segnalazione inserita da un altro Stato membro Schengen, fatte salve le incombenze del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia - Divisione SIRENE (ex art. 8, comma 2, del Regolamento EU 2018/1861) verrà, altresì, indicato l’Ufficio dello Stato membro deputato alla gestione delle richieste di accesso diretto, o in alternativa, l’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali dello Stato membro segnalante in caso di accesso indiretto.

E’ consigliabile, infine, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata, in modo da consentire una risposta celere e certa da parte della Divisione N.SIS.

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