Requisiti per il Ricongiungimento Familiare di Stranieri con Cittadini Italiani
L'unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall'ordinamento italiano, che trova pieno riconoscimento anche per gli stranieri che desiderano riunirsi ai propri familiari. La principale Legge che disciplina il ricongiungimento familiare con cittadino italiano o UE e della carta di soggiorno familiare cittadino UE nel nostro Paese è il D.Lgs n. 30/2007.
Ovviamente, anche il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione o TUI) ha un ruolo importante. Questo fondamentale articolo del TUI italiano, in particolare l’Art. 19 comma 2 lett. c) del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286, prevede una tutela rafforzata contro l’allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto.
È la Direttiva 2004/38/CE, recepita dal nostro ordinamento con il D.Lgs del 6 febbraio 2007 n. 30, a disciplinare questa possibilità.
Chi può beneficiare del ricongiungimento familiare?
Il cittadino comunitario o italiano o il cittadino straniero che ha ottenuto la cittadinanza italiana può ricongiungere i propri familiari attraverso il ricongiungimento familiare con il cittadino italiano.
A differenza del ricongiungimento familiare c.d. classico ovvero quello che viene fatto dai cittadini extracomunitari, il ricongiungimento cittadino italiano prevede che si possano far entrare in Italia i familiari individuati dall’art. 2 del Decreto Legislativo 30/2007, e cioè:
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- Coniuge
- Ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge
- Discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge
- Ogni altro familiare (es. fratelli, sorelle, zii, ecc.) a carico
Ogni altro familiare significa che non c’è alcun limite al grado di parentela. L’unica condizione è che “quel familiare” risulti a carico.
E’ incluso in tale categoria anche il minore affidato con Kafala ad un cittadino UE che quindi non rientra nella nozione di discendente diretto di cui all’art. 2, punto 2, lett. c) dir. 2004/38.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno qualificato il minore affidato con kafalah al cittadino italiano come “altro familiare” ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 30/2007 (Cass. - SU 10.07.2012/16.09.2013 n. 16533).
L’Art. 2 del D.Lgs n. 30/2007 individua i familiari aventi diritto al ricongiungimento familiare. L’Art. 3 estende poi il diritto.
Nel primo caso, infatti, vige un diritto assoluto (salvo motivi di sicurezza e ordine pubblico) di garantire l’unità familiare. In sostanza, se il familiare straniero si trova ancora all’estero, nel primo caso il visto di ingresso è assicurato, mentre nel secondo caso no.
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Il diritto di unità familiare tra i coniugi è tra i più tutelati.
Come Richiedere il Visto per Ricongiungimento Familiare
A differenza del ricongiungimento familiare tra cittadini extracomunitari, la procedura prevista per il ricongiungimento con un cittadino italiano è molto più semplice e rapida.
Non è infatti necessario ottenere il nulla osta da parte dello Sportello Unico Immigrazione, ma il familiare extra UE deve fare richiesta di visto presso il Consolato o l’Ambasciata del paese nel quale intendono recarsi.
I familiari stranieri del cittadino italiano per poter entrare in Italia ed esercitare il diritto di soggiornare nel territorio nazionale devono essere in possesso del visto d’ingresso qualora previsto (cfr. Reg. 2016/399/UE).
Nuove disposizioni sul visto ricongiungimento familiare con cittadino italiano e per familiari di cittadini UE
A partire dal 1° giugno 2024, sono entrate in vigore importanti modifiche nella procedura di rilascio dei visti per i familiari stranieri di cittadini italiani e dell’Unione Europea che desiderano ricongiungersi con il familiare residente in Italia. Le nuove disposizioni, introdotte con la modifica dell’art. 23 del D.L. 30/2007, segnano un cambiamento significativo nelle modalità di gestione di tali richieste.
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Principali novità: il visto nazionale per motivi familiari
Con le nuove norme, non sarà più possibile rilasciare un visto di corto soggiorno (VSU) per turismo o visita a familiare a coloro che desiderano ricongiungersi con un cittadino italiano o UE. Al suo posto, verrà rilasciato un visto nazionale (VN) per motivi familiari, come previsto dal D.I. 850/2011, Allegato A, punto 10, con le seguenti caratteristiche:
- Durata: 365 giorni, con ingressi multipli.
- Gratuità: il visto sarà rilasciato senza costi, come previsto dall’art. 5, comma 3 del D.L. 30/2007.
- Obbligo di permesso di soggiorno: i familiari dovranno, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, presentare domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari tramite il kit postale presso gli uffici postali.
Non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).
Requisiti e documentazione necessari
I richiedenti del visto devono fornire i seguenti documenti:
- Lettera di invito del familiare italiano/comunitario, che dichiari l’intenzione di esercitare il diritto all’unità familiare.
- Documento d’identità del familiare residente in Italia.
- Documentazione di stato civile attestante il rapporto di parentela o il matrimonio/partnership, tradotta e legalizzata.
- Dimostrazione del carico economico, ove previsto, tramite prova di entrate economiche regolari da parte del familiare residente.
Costi visto ricongiungimento familiare con cittadino italiano
Il visto per motivi familiari è rilasciato a titolo gratuito (art. 5 comma 3 D.Lgs. 30/2007).
Familiari di cittadini italiani esenti dalla richiesta di visto
Non tutti i familiari di cittadini italiani devono richiedere un visto per entrare in Italia e ottenere il permesso di soggiorno. Alcuni familiari di cittadini italiani possono entrare in Italia senza la necessità di richiedere un visto, se il loro passaporto consente l’ingresso senza visto. Questo riguarda i cittadini di Paesi con accordi bilaterali che prevedono l’esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.
In base alla normativa vigente, i coniugi e i parenti entro il secondo grado conviventi con cittadini italiani possono richiedere il permesso di soggiorno anche senza visto di ingresso, a condizione che:
- Il loro passaporto consenta l’ingresso senza visto;
- Siano conviventi con il cittadino italiano e abbiano documentazione che lo dimostri.
Documenti per richiedere la carta di soggiorno dopo l’ingresso in Italia
Per avere la carta di soggiorno occorrono i seguenti documenti ricongiungimento familiare:
- Marca da bollo da € 16,00
- Passaporto in corso di validità (e copia delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri)
- 4 fototessere del richiedente, più 4 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel permesso di soggiorno (i figli devono essere presenti alla convocazione)
- Codice fiscale solo se già in possesso
- Certificazione attestante l’attuale dimora
- Dichiarazione di ospitalità
- Certificati rilasciati dall’autorità competente del Paese di origine o di provenienza attestanti la qualità di familiare (ad es. certificato di matrimonio, certificato di nascita, ecc.), tradotti e legalizzati
Alloggio e Reddito
No, a differenza del ricongiungimento familiare con il cittadino extraue dove l’idoneità alloggiativa è un requisito necessario per ottenere il nulla osta, nel caso in cui si tratti di un cittadino italiano non è richiesta alcuna documentazione che attesti o meno l’idoneità dell’alloggio.
No, anche in questo caso il reddito non è un requisito richiesto, tuttavia affiche il cittadino straniero familiare di cittadino italiano possa ottenere la carta di soggiorno quale familiare di cittadino ue, occorre che il cittadino italiano sia in grado di mantenerlo (quindi occorre allegare alla richiesta di carta di soggiorno il contratto di lavoro e le buste paga) diversamente il familiare extra ue potrà ottenere un permesso per motivi familiari ex art. 30 TUI.
Cosa deve fare il familiare del cittadino italiano una volta entrato in Italia
Dopo l’ingresso in Italia con il visto nazionale per motivi familiari, il familiare del cittadino italiano o UE ha 8 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione e ottenere il permesso di soggiorno.
Passaggi obbligatori:
- Richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari entro 8 giorni dall’ingresso: Il familiare deve presentare la domanda compilando l’apposito kit postale disponibile presso gli uffici postali abilitati, in alcune città è possibile presentare la richiesta direttamente in Questura. La richiesta deve includere la documentazione che attesti il rapporto familiare e il visto nazionale.
- Documenti necessari per il permesso di soggiorno:
- Copia del visto rilasciato.
- Copia del passaporto in corso di validità.
- Lettera di invito e documentazione che confermi il legame familiare (come l’atto di matrimonio o l’unione registrata trascritta in Italia).
- Rilascio del permesso di soggiorno: Una volta completata la procedura, il familiare otterrà un permesso di soggiorno per motivi familiari, con possibilità di rinnovo in base alla situazione familiare e al rispetto delle normative. Durante il periodo di elaborazione della domanda, il familiare può soggiornare regolarmente in Italia grazie alla ricevuta della richiesta postale.
Per prima cosa occorre sottoscrivere la comunicazione di ospitalità (cessione di fabbricato) - comunicazione scritta ai sensi dell’art. 7 del D.L.gsv. 286/98.
I familiari entranti in Italia - entro tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale - dovranno richiedere alla Questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione» cha avrà validità di 5 anni.
Più nello specifico, lo straniero entro tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale dovrà richiedere alla competente Questura, la Carta di soggiorno per familiari UE, presentando i documenti richiesti dal D.Lgs. 30/2007.
Titolo di soggiorno
Il familiare extracomunitario del cittadino comunitario, che non ha la cittadinanza di uno Stato membro, deve richiedere alla Questura competente per territorio la carta di soggiorno UE per familiare di cittadino dell’Unione Europea che ha una validità di 5 anni.
Permesso di soggiorno senza visto di ingresso
Ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 394/1999, i familiari conviventi con cittadini italiani possono richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari, presentando direttamente la domanda tramite il kit postale presso gli uffici abilitati, allegando:
- Documento che attesti il rapporto di parentela (es. atto di matrimonio, certificato di nascita).
- Prova della convivenza con il cittadino italiano (es. certificato di stato di famiglia o residenza).
Tabella riassuntiva requisiti alloggio
Numero di Abitanti | Superficie Minima (metri quadrati) |
---|---|
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 42 |
4 | 56 |
Ogni abitante successivo | +10 |