FAST: Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per il Settore Turismo
FAST è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del settore Turismo la cui durata è illimitata. Il Fondo ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.
FAST è stato costituito in applicazione a quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti a tempo indeterminato (tempo pieno o parziale) delle aziende alberghiere e dei campeggi.
L’obiettivo perseguito è il miglioramento della qualità delle condizioni di impiego nel settore, limitando nel contempo l’impatto dei relativi oneri sul costo del lavoro, grazie al regime agevolato previsto per i fondi di assistenza sanitaria.
I soci del Fondo sono le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentativi nella categoria: Federalberghi, Faita, Filcams, Fisascat, Uiltucs.
Novità introdotte nel 2018
Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (alberghi, affittacamere, bed and breakfast, campeggi, residence, etc.) ha introdotto importanti novità nella gestione di alcuni dei servizi erogati ai propri iscritti. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2018:
Leggi anche: Gardaland Express: la guida completa
- il Fondo provvederà direttamente al rimborso delle prestazioni relative a ticket sanitari e pacchetto maternità;
- le richieste di rimborso dovranno essere presentate avvalendosi di un nuovo modulo (allegato);
- gli iscritti potranno richiedere i rimborsi, verificare lo stato delle pratiche e la propria copertura e svolgere ulteriori attività accedendo all’area riservata del sito www.fondofast.it.
Per favorire la diffusione delle informazioni relative alle novità introdotte, il Fondo ha predisposto una brochure (allegata). Le associazioni territoriali riceveranno a breve anche alcune copie cartacee, che sono già state spedite.
È utile ricordare che devono essere obbligatoriamente iscritti al fondo FAST i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti. È altresì consentita l’iscrizione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che ne facciano richiesta all’azienda all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere contributivo relativo ai periodi dell’anno non lavorati.
Modalità di Iscrizione
Per effettuare correttamente l’iscrizione occorre:
- collegarsi al sito internet www.fondofast.it
- cliccare su "area riservata"
- digitare username e password
- fornire le informazioni che saranno richieste dal sistema.
Il Fondo ha inviato una lettera per comunicare a ciascuna azienda la username e la password. Chi non abbia ricevuto tale comunicazione potrà richiedere i dati di accesso compilando il modulo disponibile nella pagina di accesso all'area riservata sul sito di Fast: www.fondofast.it
Per perfezionare l'iscrizione, occorre fornire alcune informazioni, relative al datore di lavoro ed ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Leggi anche: Tutela i Tuoi Viaggi con il Fondo di Garanzia
E’ consentita anche l’iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. L’ammontare dei contributi e della quota di iscrizione è determinato ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e 5 per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale.
Il regolamento del fondo consente inoltre l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che per qualsiasi causa perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
L'iscrizione al fondo cessa a seguito di:
- scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del fondo;
- cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
- esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, secondo quanto previsto dal regolamento.
Il termine per la comunicazione dell’assunzione, la trasformazione o la cessazione di un rapporto di lavoro è stabilito nel fine mese successivo a quello in cui si è verificata l’assunzione, la trasformazione o la cessazione del predetto rapporto di lavoro.
Finanziamento
Per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo riportato nel dettaglio nel Regolamento allegato in calce. All’atto dell’iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota costitutiva, non frazionabile, pari a:
Leggi anche: Definizione del Fondo Tematico Turismo
- 15 euro per ciascun lavoratore assunto a tempo pieno;
- 8 euro per ciascun lavoratore assunto a tempo parziale.
Il contributo è pagato al fondo in un’unica rata annuale anticipata.
Dopo che l'azienda avrà completato la procedura di iscrizione, FAST invierà all'azienda un bollettino di pagamento bancario (MAV), con il quale sarà possibile provvedere al pagamento dei contributi presso tutti gli sportelli bancari, senza addebito di commissioni.
Agevolazioni
I contributi versati a Fast dai datori di lavoro beneficiano di un regime contributivo e fiscale agevolato. Infatti, secondo quanto disposto dall’articolo 12, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il contributo al FAST a carico del datore di lavoro è escluso dalla base imponibile contributiva ed è assoggettato al contributo di solidarietà del dieci per cento.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale del contributo, si ricorda che per l’anno 2007, la legge n. 269 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha confermato nella misura di euro 3.615,20 annui, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi versati ai fondi contrattuali di assistenza sanitaria integrativa.
Conseguentemente, il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, dovrà dedurre dal reddito di lavoro dipendente i contributi versati al FAST portando a diminuzione dell’imponibile fiscale il contributo a carico del lavoratore e non incrementando la retribuzione imponibile del contributo a carico dell’azienda (articolo 51, comma 2, lett. a), decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
Lavoratori Interessati
Devono essere iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa prevista dall’articolo 136 del CCNL Turismo 19 luglio 2003. L’articolo 156, comma 8, del CCNL Turismo 19 luglio 2003 consente l’iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.
Il consiglio direttivo di FAST ha chiarito che non possono essere iscritti al Fondo i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Ulteriori Chiarimenti
Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro
Il Consiglio Direttivo di FAST ha chiarito che il datore di lavoro deve comunicare al Fondo la cessazione dei rapporti di lavoro entro il mese successivo a quello di cessazione. Ovviamente, la comunicazione è dovuta unicamente nei casi in cui la cessazione del rapporto riguardi un lavoratore iscritto al Fondo. Il termine è stato fissato in analogia con quanto previsto dall’articolo 2 del Regolamento del Fondo in relazione alla comunicazione dell’assunzione.
Contributi relativi ai periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
Un datore di lavoro ha presentato un’istanza al fondo FAST per chiedere la restituzione dei contributi versati in relazione a lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro si è concluso dopo che l’azienda ha provveduto al pagamento del contributo annuale. Il Consiglio Direttivo del Fondo ha ritenuto di non poter dar seguito a tale richiesta, in quanto ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento l’assicurazione ha validità annuale. Spetta pertanto al datore di lavoro trattenere dalle competenze di fine rapporto la quota dei contributi versati relativa ai periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Prestazioni
Il piano sanitario del fondo FAST contempla le seguenti categorie di prestazioni: ricovero per intervento chirurgico, alta diagnostica radiologica, rimborso ticket per visite specialistiche ed accertamenti, trattamenti fisioterapici riabilitativi, gravidanza, prevenzione.
Per la fruizione delle prestazioni, l’assistito potrà scegliere tra diverse modalità: prestazione presso strutture convenzionate, prestazioni presso strutture non convenzionate, prestazioni nel servizio sanitario nazionale, professione intramuraria.
Il Fondo ha iniziato ad erogare le prestazioni il 1° gennaio 2007. Il diritto alle prestazioni decorre dal terzo mese successivo a quello di iscrizione e di effettiva contribuzione.
È pertanto opportuno che le aziende provvedano con sollecitudine all’iscrizione dei propri dipendenti ed al pagamento dei contributi. Ricordiamo che, in assenza di iscrizione e di effettiva contribuzione, il fondo non potrà fornire al lavoratore la copertura assicurativa; il lavoratore interessato da un evento morboso potrebbe conseguentemente essere indotto a richiedere che il datore di lavoro si sostituisca al fondo nell’erogazione delle prestazioni, che in alcuni casi comportano una garanzia di 75.000 euro per anno per assicurato.
Modulo per la richiesta dei rimborsi
Alleghiamo il modulo (vedi in alto il file in formato pdf) per la richiesta dei rimborsi relativi alle prestazioni erogate dal fondo FAST, da utilizzarsi nei casi in cui il lavoratore iscritto intende usufruire delle prestazioni avvalendosi di strutture non convenzionate con il fondo stesso. Cogliamo l’occasione per evidenziare che il fondo Fast, al fine di agevolare quanto più possibile l’iscritto, ferma restando la piena libertà dello stesso di scegliere le strutture nelle quali accedere alle prestazioni sanitarie, si avvale di una rete di accordi con strutture specializzate (case di cura, laboratori di analisi, etc.).
Il ricorso alle strutture convenzionate consente di offrire - nella maggior parte dei casi - le prestazioni sanitarie mantenendo il costo a carico del Fondo ed evitando così che l’iscritto anticipi somme di denaro, ad eccezione dei minimi non indennizzabili previsti per le singole garanzie.
La violazione dell’obbligo di iscrizione costituisce pertanto inadempimento contrattuale ed espone il datore di lavoro a rivendicazioni di carattere individuale e collettivo ed all’iniziativa degli organi di vigilanza.
Inoltre, la mancata applicazione delle disposizioni contrattuali concernenti l’assistenza sanitaria integrativa, espone l’azienda ad ulteriori rischi specifici, di seguito sinteticamente richiamati:
- in assenza di iscrizione e di effettiva contribuzione, il fondo non potrà fornire al lavoratore la copertura assicurativa; il lavoratore interessato da un evento morboso sarà conseguentemente indotto a richiedere che il datore di lavoro si sostituisca al fondo nell’erogazione delle prestazioni, con un onere ben più consistente rispetto all’ammontare del contributo;
- dal mancato versamento dei contributi dovuti al fondo discende, a cascata, anche un inadempimento nei confronti dell’INPS, poiché sulle somme da versare al fondo FAST è dovuto il contributo di solidarietà del 10% previsto dall’articolo 9 bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103;
- la mancata iscrizione al fondo determina anche la perdita dei benefici normativi e contributivi goduti dall’azienda, in quanto ai sensi dell’articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n.
Nessuna delle prestazioni sino ad oggi erogate agli iscritti è stata eliminata dal piano sanitario. Per continuare a garantire le medesime prestazioni, è stato tuttavia necessario intervenire in modo lieve sui massimali e franchigie di limitate prestazioni. L’intervento di rivisitazione del piano sanitario si adegua a quanto già fatto da oltre un anno da tutti gli altri fondi di assistenza sanitaria integrativa che si rivolgono all’area del turismo.
In questa prima fase, da gennaio 2013 al primo luglio 2013, siamo intervenuti sull’area geografica romana dove l’andamento tecnico era diventato fortemente negativo. Pertanto a decorrere dal primo gennaio 2013 per gli iscritti dell’area della provincia di Roma, le prestazioni sono modificate come da tabella allegata convenuta con le assicurazioni.
Riepilogo Modifiche Piano Sanitario Fondo FAST
- ALTA SPECIALIZZAZIONE - Aumento della franchigia da € 25,00 a € 35,00 per prestazioni in strutture convenzionate;
- VISITE SPECIALISTICHE - Introduzione di una franchigia di € 20,00 per prestazioni effettuate in strutture convenzionate;
- TICKETS SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - Introduzione di una franchigia di € 8,00 per ogni tickets sanitario, relativi alle prestazioni Alta Specializzazione, Visite Specialistiche e Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso;
- PREVENZIONE ODONTOIATRICA - Pagamento della prestazione relativa alla prevenzione odontoiatrica in strutture convenzionate nella misura del 50%;
PRESTAZIONI DI IMPLANTOLOGIA
Riduzione dei massimali relativi alla prestazione implantologia dentale:
- 3 impianti massimale da € 3.000,00 a € 2.300,00
- 2 impianti massimale da € 1.100,00 a € 850,00
- 1 impianti massimale da € 600,00 a € 450,00.
Novità Contributive 2024
Il Fondo Fast, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (alberghi, affittacamere, bed-and-breakfast, campeggi, residence, altre strutture ricettive, porti turistici, etc.), con la circolare n. 1/2024 ha comunicato che in vista dell’inizio della prossima annualità contributiva (1° luglio 2024-30 giugno 2025) il sistema informatico del Fondo FAST, a partire da aprile 2024, calcola i contributi dovuti per l’intera annualità per le aziende che sceglieranno ancora la modalità di versamento con MAV.
In applicazione del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, la contribuzione dovuta al Fondo, è pari a 12,00 euro mensili per ciascun lavoratore (10,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore), per un importo complessivo annuo di 144,00 euro. I contributi devono essere versati dall’azienda anche per la quota a carico del lavoratore, che dovrà essere trattenuta in busta paga mensilmente.
Le aziende, per verificare e aggiornare le anagrafiche azienda e dipendenti, possono accedere all’area riservata del sito, attraverso l’indicazione dell’“Username”, la propria matricola INPS (quella che viene utilizzata per i versamenti con F24). In caso di primo accesso alla piattaforma, l’azienda potrà ottenere la nuova password utilizzando la funzione “Recupera Password”.
Il mancato aggiornamento delle anagrafiche dipendenti ed eventuali anomalie che dovessero derivare dall’incrocio dei flussi contributivi e anagrafici, potrebbero impedire una corretta rendicontazione e determinare una sospensione, una tardiva o una mancata attivazione delle coperture necessarie per l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori interessati.
Il Fondo ricorda che l’Agenzia delle entrate, su richiesta dell’INPS, ha istituito la causale contributo “FAST”, per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo.
La nuova modalità di versamento, attiva da marzo 2019, del contributo mensile posticipato è una possibilità che si aggiunge a quella del MAV (pagamento annuale anticipato), che rimane attiva per le aziende che vorranno continuare a utilizzarla. Pertanto, il pagamento dei contributi per l’annualità 2024/2025 potrà essere effettuato, a scelta dell’azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24.
Le aziende che preferiscono continuare a versare in maniera annuale anticipata con MAV, dovranno espressamente richiederne l’emissione all’interno della propria area riservata del sito di FAST e provvedere al pagamento entro il 31 maggio 2024. Le aziende che intendono iniziare a versare in maniera mensile posticipata con F24, e che risultano in regola con la contribuzione, potranno farlo a partire dalla competenza del mese di luglio 2024, con pagamento da effettuarsi entro il 16 agosto e così per le mensilità successive.
In conclusione il Fondo evidenzia che il modello F24 può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione.
TAG: #Turismo