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Fondo di Garanzia Viaggi: Come Funziona e Tutela i Tuoi Viaggi

Esplorare il mondo è un’esperienza senza pari, ma è cruciale farlo con serenità. Nell’intricato universo delle agenzie di viaggio e dei tour operator, affidarsi a professionisti affidabili è essenziale per vivere appieno una vacanza senza ansia. Affidandosi a Tour Operator e Agenzie di Viaggio con regolare licenza si ha una ulteriore sicurezza.

Con Fondo di Garanzia si fa riferimento a un fondo che, nel caso in cui si verifichi l’insolvenza o fallimento del Tour Operator organizzatore di un viaggio, rimborsa al cliente il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico. Il fondo copre i rischi d’insolvenza e fallimento delle agenzie di viaggio e dei tour operator, così come previsto e richiesto dall’art. 47, comma 2, del Codice del Turismo, modificato dal D. Lgs. n.

Gli intermediari e gli organizzatori di viaggi stabiliti sul territorio nazionale hanno l’obbligo di vendere pacchetti turistici assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie, che prevedano, in caso di insolvenza o fallimento dell’impresa turistica, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e per il rientro immediato del turista.

Evoluzione del Fondo di Garanzia

Fino al 30 giugno 2016 era costituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, un Fondo di Garanzia Nazionale. Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito nel 1995 e disciplinato dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

Il Fondo interveniva per sostenere il turista in caso di mancato utilizzo di un pacchetto turistico a causa del fallimento o dell’insolvenza dell’organizzatore/intermediario del viaggio. Il Fondo Nazionale di Garanzia opera attraverso un Comitato di Gestione a cui sono affidati compiti decisionali, di intervento e di controllo, disciplinato dal Decreto 23 luglio 1999, n.

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Dal 1 luglio 2016 è attivo il sistema di garanzia a gestione privata introdotto con legge del 29 luglio 2015, numero 115 art.9 che ha abrogato il Fondo Nazionale di Garanzia, che rimane operativo solo per liquidare le domande già ammesse al rimborso dal Comitato e le eventuali domande relative ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015.

No, a decorrere dal 1° luglio 2016 è attivo il sistema di garanzia a gestione privata introdotto con legge del 29 luglio 2015, numero 115 art.9, subentrato al Fondo Nazionale di Garanzia.

Cosa Copre il Fondo di Garanzia

La copertura prevista dal fondo si attiva in caso d’insolvenza o di fallimento dell’assicurato che determini l’impossibilità totale di usufruire dei servizi acquistati e compresi nel pacchetto turistico oggetto del contratto di viaggio: al viaggiatore viene indennizzata una somma pari all’importo da questi versato all’agenzia per l’acquisto del pacchetto turistico stesso.

Sarà onere del viaggiatore comprovare tramite apposita documentazione, fiscale (ricevuta, fattura ecc.) e contrattuale (contratto di viaggio) l’ammontare delle somme effettivamente versate all’agenzia e la conclusione del contratto di acquisto di pacchetto turistico.

La garanzia opera con riferimento ai soli contratti di vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, come definiti dall’art. 33 del D. Lgs.

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Definizioni Importanti (Art. 33 Codice del Turismo)

Secondo quanto previsto dall’articolo 47 del Codice del Turismo, infatti, i contratti di organizzazione di pacchetto turistico devono essere assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie.

Ai fini del presente Capo s’intende per:

  • Servizio turistico: trasporto di passeggeri, alloggio, noleggio auto e altri servizi turistici non finanziari o assicurativi.
  • Servizio turistico integrativo: servizi accessori come trasporto bagagli, parcheggi, intrattenimento, pasti e accesso a strutture ricreative.
  • Pacchetto: combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza.
  • Contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo all’intero pacchetto.
  • Servizio turistico collegato: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto.

Esempi di Fondi di Garanzia Privati

Attualmente, esistono diverse alternative a gestione privata che offrono garanzie per i viaggiatori. Alcuni esempi includono:

  • Consorzio VACANZE GARANTITE: La Montanari Tour, per donare sicurezza ai propri clienti, è iscritta al Consorzio VACANZE GARANTITE, che ha come oggetto la costituzione e il mantenimento per tutta la propria durata di un idoneo Fondo di garanzia. Il Fondo consortile di Garanzia VACANZE GARANTITE soddisfa quanto stabilito dall’art. 47 del D.Lgs. n.
  • Fondo Astoi: In caso di insolvenza o fallimento del t.o., assicura risorse per rimborsare le somme versate dai turisti e per il rientro immediato nel luogo di partenza. Il Fondo pubblicherĂ  sul proprio sito l’elenco degli aderenti, che sarĂ  costantemente aggiornato. Le informazioni saranno fornite dai t.o. aderenti attraverso i propri canali (sito, cataloghi, etc.).
  • Garanzia Viaggi S.r.l.: Fruit Viaggi | INVIAGGI di Soset S.P.A. ha aderito al Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. con certificato n. A/70.1888/2/2018/R. I turisti che hanno acquistato un pacchetto turistico organizzato o intermediato da Fruit Viaggi | INVIAGGI sono garantiti da Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. - Via Nazionale 60 - Roma - C.F. In caso di insolvenza o fallimento i turisti possono prendere contatti con il Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l.

Come Funzionano i Rimborsi

I tempi e le modalitĂ  di rimborso variano a seconda del fondo di garanzia specifico.

  • VACANZE GARANTITE: Il fondo effettua i rimborsi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, che deve essere corredata da: contratto di “compravendita del pacchetto ruristico” sottoscritto dalle parti, completo delle “Condizioni generali”; copia della ricevuta del versamento. Se il pagamento è stato effettuato con carta di credito, sarĂ  necessario esibire l’estratto conto, il relativo movimento di addebito e la dichiarazione della societĂ  emittente la carta che attesta come non siano stati effettuati rimborsi.
  • Fondo Astoi: Il rimborso avviene entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, che deve essere corredata dai seguenti documenti: contratto di compravendita del pacchetto turistico rilasciato in originale al consumatore e sottoscritto dalle parti, completo delle “Condizioni Generali di Contratto” dall’organizzatore; copia della fideiussione rilasciata dall’agenzia di viaggi; copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all’agenzia di viaggi e/o l’estratto conto in cui è dimostrabile il versamento; copia dei documenti d’identitĂ  e codice fiscale dei partecipanti al viaggio; eventuali altri elementi atti a comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.

La domanda sarà ricevuta dal Fondo Astoi che riunirà il Consiglio Direttivo - anche attraverso conference call - e, all’esito, verrà disposta l’erogazione delle somme. Le tempistiche dipendono dalla complessità e dall’eventuale necessità di integrare la documentazione da parte del consumatore.

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Costi per Agenzie e Tour Operator

I costi per l'adesione e il mantenimento della garanzia variano a seconda del fondo e del volume d'affari dell'agenzia o del tour operator.

  • VACANZE GARANTITE: La quota di adesione alla societĂ  consortile è di 50 euro (una tantum) mentre la “quota di garanzia annuale” è in proporzione al volume d’affari.
  • Fondo Astoi: Il contributo, versato ogni mese dai t.o., si basa sui passeggeri prenotati. Attraverso l’alimentazione costante del Fondo si raggiungerĂ  la cifra di oltre 1 milione di euro l’anno, soldi che saranno poi “tesaurizzati”.

Fondo per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher

Fondo per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.

Ai sensi dell’art.88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato istituito presso il Ministero del Turismo un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021, da destinare all’indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del medesimo art.

Agenzie di Viaggio e Turismo nel Lazio

L'apertura e l’esercizio di una Agenzia di viaggi e turismo sono soggetti al rispetto di quanto previsto dal capo IV della L.R. Lazio n.13/2007 e ss.mm.ii., ivi compresi l’obbligo della stipula delle garanzie assicurative (art. 33) e della nomina di un Direttore tecnico (art. 3) D. R.

Per avviare un’attività di Agenzia di viaggi e turismo, si deve trasmettere, esclusivamente in via telematica, allo Sportello Unico Agenzie Viaggi e Turismo (S.U.A.V.ET.) del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), corredata delle dichiarazioni che dimostrino il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell’attività, allegando copia della ricevuta di pagamento relativa ai diritti di istruttoria dovuti.

Tabella riassuntiva dei Fondi di Garanzia Viaggi

Fondo di Garanzia Come Funziona Capienza Costi per Agenzie/Operatori Tempistiche Rimborso
VACANZE GARANTITE Rimborsi entro 90 giorni con documentazione specifica Garantie immobiliari per oltre 4 milioni di euro Quota adesione: 50€, Quota annuale: proporzionale al volume d'affari 90 giorni
Fondo Astoi Rimborso somme versate e rientro immediato in caso di insolvenza Alimentazione costante: oltre 1 milione di euro l'anno Contributo mensile basato sui passeggeri prenotati 120 giorni

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