Fondo di Garanzia Viaggi: Come Funziona e Tutela i Tuoi Viaggi
Esplorare il mondo è unâesperienza senza pari, ma è cruciale farlo con serenitĂ . Nellâintricato universo delle agenzie di viaggio e dei tour operator, affidarsi a professionisti affidabili è essenziale per vivere appieno una vacanza senza ansia. Affidandosi a Tour Operator e Agenzie di Viaggio con regolare licenza si ha una ulteriore sicurezza.
Con Fondo di Garanzia si fa riferimento a un fondo che, nel caso in cui si verifichi lâinsolvenza o fallimento del Tour Operator organizzatore di un viaggio, rimborsa al cliente il prezzo versato per lâacquisto del pacchetto turistico. Il fondo copre i rischi dâinsolvenza e fallimento delle agenzie di viaggio e dei tour operator, cosĂŹ come previsto e richiesto dallâart. 47, comma 2, del Codice del Turismo, modificato dal D. Lgs. n.
Gli intermediari e gli organizzatori di viaggi stabiliti sul territorio nazionale hanno lâobbligo di vendere pacchetti turistici assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie, che prevedano, in caso di insolvenza o fallimento dellâimpresa turistica, il rimborso del prezzo versato per lâacquisto del pacchetto turistico e per il rientro immediato del turista.
Evoluzione del Fondo di Garanzia
Fino al 30 giugno 2016 era costituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, un Fondo di Garanzia Nazionale. Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito nel 1995 e disciplinato dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
Il Fondo interveniva per sostenere il turista in caso di mancato utilizzo di un pacchetto turistico a causa del fallimento o dellâinsolvenza dellâorganizzatore/intermediario del viaggio. Il Fondo Nazionale di Garanzia opera attraverso un Comitato di Gestione a cui sono affidati compiti decisionali, di intervento e di controllo, disciplinato dal Decreto 23 luglio 1999, n.
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Dal 1 luglio 2016 è attivo il sistema di garanzia a gestione privata introdotto con legge del 29 luglio 2015, numero 115 art.9 che ha abrogato il Fondo Nazionale di Garanzia, che rimane operativo solo per liquidare le domande già ammesse al rimborso dal Comitato e le eventuali domande relative ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015.
No, a decorrere dal 1° luglio 2016 è attivo il sistema di garanzia a gestione privata introdotto con legge del 29 luglio 2015, numero 115 art.9, subentrato al Fondo Nazionale di Garanzia.
Cosa Copre il Fondo di Garanzia
La copertura prevista dal fondo si attiva in caso dâinsolvenza o di fallimento dellâassicurato che determini lâimpossibilitĂ totale di usufruire dei servizi acquistati e compresi nel pacchetto turistico oggetto del contratto di viaggio: al viaggiatore viene indennizzata una somma pari allâimporto da questi versato allâagenzia per lâacquisto del pacchetto turistico stesso.
SarĂ onere del viaggiatore comprovare tramite apposita documentazione, fiscale (ricevuta, fattura ecc.) e contrattuale (contratto di viaggio) lâammontare delle somme effettivamente versate allâagenzia e la conclusione del contratto di acquisto di pacchetto turistico.
La garanzia opera con riferimento ai soli contratti di vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, come definiti dallâart. 33 del D. Lgs.
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Definizioni Importanti (Art. 33 Codice del Turismo)
Secondo quanto previsto dallâarticolo 47 del Codice del Turismo, infatti, i contratti di organizzazione di pacchetto turistico devono essere assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie.
Ai fini del presente Capo sâintende per:
- Servizio turistico: trasporto di passeggeri, alloggio, noleggio auto e altri servizi turistici non finanziari o assicurativi.
- Servizio turistico integrativo: servizi accessori come trasporto bagagli, parcheggi, intrattenimento, pasti e accesso a strutture ricreative.
- Pacchetto: combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza.
- Contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo allâintero pacchetto.
- Servizio turistico collegato: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto.
Esempi di Fondi di Garanzia Privati
Attualmente, esistono diverse alternative a gestione privata che offrono garanzie per i viaggiatori. Alcuni esempi includono:
- Consorzio VACANZE GARANTITE: La Montanari Tour, per donare sicurezza ai propri clienti, è iscritta al Consorzio VACANZE GARANTITE, che ha come oggetto la costituzione e il mantenimento per tutta la propria durata di un idoneo Fondo di garanzia. Il Fondo consortile di Garanzia VACANZE GARANTITE soddisfa quanto stabilito dallâart. 47 del D.Lgs. n.
- Fondo Astoi: In caso di insolvenza o fallimento del t.o., assicura risorse per rimborsare le somme versate dai turisti e per il rientro immediato nel luogo di partenza. Il Fondo pubblicherĂ sul proprio sito lâelenco degli aderenti, che sarĂ costantemente aggiornato. Le informazioni saranno fornite dai t.o. aderenti attraverso i propri canali (sito, cataloghi, etc.).
- Garanzia Viaggi S.r.l.: Fruit Viaggi | INVIAGGI di Soset S.P.A. ha aderito al Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. con certificato n. A/70.1888/2/2018/R. I turisti che hanno acquistato un pacchetto turistico organizzato o intermediato da Fruit Viaggi | INVIAGGI sono garantiti da Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. - Via Nazionale 60 - Roma - C.F. In caso di insolvenza o fallimento i turisti possono prendere contatti con il Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l.
Come Funzionano i Rimborsi
I tempi e le modalitĂ di rimborso variano a seconda del fondo di garanzia specifico.
- VACANZE GARANTITE: Il fondo effettua i rimborsi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, che deve essere corredata da: contratto di âcompravendita del pacchetto ruristicoâ sottoscritto dalle parti, completo delle âCondizioni generaliâ; copia della ricevuta del versamento. Se il pagamento è stato effettuato con carta di credito, sarĂ necessario esibire lâestratto conto, il relativo movimento di addebito e la dichiarazione della societĂ emittente la carta che attesta come non siano stati effettuati rimborsi.
- Fondo Astoi: Il rimborso avviene entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, che deve essere corredata dai seguenti documenti: contratto di compravendita del pacchetto turistico rilasciato in originale al consumatore e sottoscritto dalle parti, completo delle âCondizioni Generali di Contrattoâ dallâorganizzatore; copia della fideiussione rilasciata dallâagenzia di viaggi; copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta allâagenzia di viaggi e/o lâestratto conto in cui è dimostrabile il versamento; copia dei documenti dâidentitĂ e codice fiscale dei partecipanti al viaggio; eventuali altri elementi atti a comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.
La domanda sarĂ ricevuta dal Fondo Astoi che riunirĂ il Consiglio Direttivo - anche attraverso conference call - e, allâesito, verrĂ disposta lâerogazione delle somme. Le tempistiche dipendono dalla complessitĂ e dallâeventuale necessitĂ di integrare la documentazione da parte del consumatore.
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Costi per Agenzie e Tour Operator
I costi per l'adesione e il mantenimento della garanzia variano a seconda del fondo e del volume d'affari dell'agenzia o del tour operator.
- VACANZE GARANTITE: La quota di adesione alla societĂ consortile è di 50 euro (una tantum) mentre la âquota di garanzia annualeâ è in proporzione al volume dâaffari.
- Fondo Astoi: Il contributo, versato ogni mese dai t.o., si basa sui passeggeri prenotati. Attraverso lâalimentazione costante del Fondo si raggiungerĂ la cifra di oltre 1 milione di euro lâanno, soldi che saranno poi âtesaurizzatiâ.
Fondo per lâindennizzo dei consumatori titolari di voucher
Fondo per lâindennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dellâarticolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
Ai sensi dellâart.88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato istituito presso il Ministero del Turismo un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per lâanno 2021, da destinare allâindennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del medesimo art.
Agenzie di Viaggio e Turismo nel Lazio
L'apertura e lâesercizio di una Agenzia di viaggi e turismo sono soggetti al rispetto di quanto previsto dal capo IV della L.R. Lazio n.13/2007 e ss.mm.ii., ivi compresi lâobbligo della stipula delle garanzie assicurative (art. 33) e della nomina di un Direttore tecnico (art. 3) D. R.
Per avviare unâattivitĂ di Agenzia di viaggi e turismo, si deve trasmettere, esclusivamente in via telematica, allo Sportello Unico Agenzie Viaggi e Turismo (S.U.A.V.ET.) del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, una Segnalazione Certificata di Inizio AttivitĂ (S.C.I.A.), corredata delle dichiarazioni che dimostrino il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dellâattivitĂ , allegando copia della ricevuta di pagamento relativa ai diritti di istruttoria dovuti.
Tabella riassuntiva dei Fondi di Garanzia Viaggi
Fondo di Garanzia | Come Funziona | Capienza | Costi per Agenzie/Operatori | Tempistiche Rimborso |
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VACANZE GARANTITE | Rimborsi entro 90 giorni con documentazione specifica | Garantie immobiliari per oltre 4 milioni di euro | Quota adesione: 50âŹ, Quota annuale: proporzionale al volume d'affari | 90 giorni |
Fondo Astoi | Rimborso somme versate e rientro immediato in caso di insolvenza | Alimentazione costante: oltre 1 milione di euro l'anno | Contributo mensile basato sui passeggeri prenotati | 120 giorni |
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