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Fatture Elettroniche verso Soggetti Esteri: Adempimenti e Scadenze

Gli adempimenti fiscali per le operazioni da e verso l’estero sono stati oggetto di diverse modifiche nel corso degli anni. L’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni tra privati ha in prima battuta lasciato fuori le operazioni estere, prevedendo tuttavia un nuovo specifico adempimento a cadenza trimestrale, l’esterometro.

A partire dalla metà del 2022 anche per le fatture verso l’estero è lo SdI (Sistema d’Interscambio), il canale per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.

Vediamo dunque regole, tempi e adempimenti per le partite IVA che operano con l’estero.

Fatture elettroniche verso l’estero: dal vecchio al “nuovo” esterometro

L’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dal 2019 ha escluso in prima battuta le operazioni estere, con la previsione tuttavia di un nuovo e specifico adempimento.

Il comma 3-bis, articolo 1 del decreto legislativo n. 127/2015, ha introdotto la comunicazione trimestrale dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. A questo adempimento è stato comunemente assegnato il nome di “esterometro”.

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L’esterometro trimestrale, da trasmettere entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, è stato abolito dal 1° luglio 2022, con il passaggio al sistema della fatturazione elettronica anche per le operazioni estere.

Termini di invio delle fatture estere

A cambiare non sono state solo le modalità di trasmissione dei dati, ma anche i tempi da rispettare. Sul fronte delle fatture estere, infatti, le scadenze per l’invio tramite lo SdI (Sistema d’Interscambio) sono differenziate per le operazioni attive e passive:

  • per i dati delle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione telematica è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia entro 12 giorni in caso di fattura immediata o entro il 15 del mese successivo in caso di fattura differita;
  • per le operazioni ricevute, la trasmissione si effettua entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione o di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Il canale per la trasmissione dei dati delle operazioni estere è quindi il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il formato XML della fattura elettronica. In sostanza, si tratta di un “nuovo” esterometro, le cui scadenze variano in relazione alla tipologia di operazione.

In ogni caso i documenti vanno emessi nel rispetto dei tempi previsti. Nel caso di un servizio generico ex art. 7-ter rilevante in Italia da fornitore extra Ue, il committente nazionale deve emettere autofattura entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione.

da luglio, infatti, per le operazioni attive l’invio del file Xml deve avvenire entro gli ordinari termini di emissione della fattura, mentre per le operazioni passive l’invio va eseguito entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento (fornitore Ue) o a quello d’effettuazione dell’operazione (fornitore extraUe).

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Le operazioni da e verso l'estero (UE o extra-UE) devono essere gestite, obbligatoriamente, tramite fatturazione elettronica. Deve, infatti, essere tenuto in considerazione che tutti i dati relativi alle operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi effettuate (o ricevute) a (da) soggetti non residenti devono essere obbligatoriamente trasmesse in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI).

Quanto stiamo effettuando un’operazione di cessione di beni mobili, in generale, il momento di effettuazione dell’operazione si ha nel momento di accettazione della dichiarazione doganale (art. 201, co. 2, Regolamento UE n. 2913 del 12 ottobre 1992). Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento in cui deve essere effettuata la fatturazione.

Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, il termine per la trasmissione telematica dei dati è quello di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

È previsto un unico canale di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati, che deve essere effettuata utilizzando il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, mediante formato XML (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015), vale a dire lo stesso sistema utilizzato per la trasmissione delle fatture elettroniche (art. 1, comma 2, D.Lgs. n.

Per ogni operazione deve essere trasmesso al SdI il file xml conforme alle specifiche tecniche versione 1.7 (Agenzia delle Entrate, provvedimento 23 dicembre 2021, n. Su tale file il SdI effettuerà gli ordinari controlli formali previsti nelle richiamate specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura elettronica (circolare 13 luglio 2022, n.

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Compilazione della fattura elettronica verso l’estero

Sul fronte operativo, è nelle specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica nella versione 1.7 che sono contenute le istruzioni di compilazione, documento al quale si affianca la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/2022 contenente le risposte ai quesiti posti alla luce del passaggio dall’esterometro trimestrale allo standard della fatturazione elettronica.

Ai fini della compilazione del file fattura, tra le istruzioni operative fornite si evidenziano le seguenti:

  • è necessario valorizzare il campo Codice Destinatario con la sequenza “XXXXXXX”, sia per le operazioni verso soggetti appartenenti a Paesi UE che in caso di clienti ExtraUE;
  • nel campo IdPaese bisognerà indicare lo Stato del cessionario o committente, inserendo la sigla del Paese di appartenenza secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2;
  • nel campo CAP andrà inserito il codice convenzionale “00000”;
  • sarà altresì obbligatorio indicare la partita IVA del cliente estero, in caso di operatori comunitari. In caso di consumatori finali e in assenza quindi di partita IVA sarà necessario inserire il codice “0000000”.

Emettere una fattura elettronica verso un cliente estero è come emettere una fattura verso un cliente italiano, ad eccezione di qualche dato in più da inserire.

“4. Esclusivamente per i dati delle fatture emesse (verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia). In pratica, è possibile inviare la fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti non residenti con modi e termini di una normale fattura interna.

Quindi, trasmissione al Sistema di Interscambio con le modalità previste per le e-fatture emesse nei confronti dei soggetti residenti. Questo inserendo come codice destinatario “XXXXXXX“.

per le operazioni attive bisogna trasmettere i dati "entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi".

  1. Innanzitutto, dovrai compilare il campo “Codice Destinatario” con la sequenza di 7 caratteri “XXXXXXX”.
  2. Nel campo “IdPaese”, in cui si indica il paese del “Cessionario/Committente” della fattura elettronica, quindi del cliente, dovrai inserire la sigla del paese estero. Ad esempio, se il destinatario è residente in Germania, l’“IdPaese” sarà “DE”. La sigla deve essere di due caratteri ed espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.
  3. Dovrai procedere come d'abitudine per le fatture elettroniche destinate a italiani (quindi inviare il documento al SdI, che condurrà una verifica formale e ti trasmetterà l’esito).

Per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere da operatori nazionali verso soggetti esteri, accompagnate dall’emissione di una fattura o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo, per i campi obbligatori (ad esempio, “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”) occorre “mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file xml da trasmettere a SdI” (circolare 13 luglio 2022, n.

In particolare, per generare il file XML in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l’esterometro, il campo 2.2.1.4 potrà essere valorizzato - in via semplificativa - riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto (circolare 13 luglio 2022, n.

Sanzioni per l’invio tardivo, errato od omesso della fattura elettronica estera

Le novità introdotte sul fronte delle modalità di comunicazione dei dati delle operazioni estere sono state accompagnate da una revisione della disciplina sanzionatoria prevista in caso di errato, tardivo o omesso invio telematico.

La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 11, comma 2-quater del decreto legislativo n. 471/1997 che prevede, in relazione alle operazioni fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione di una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati. La sanzione è dimezzata se entro 15 giorni dalla scadenza è stato sanato il mancato invio o gli errori della prima comunicazione.

Con il passaggio dall’esterometro trimestrale allo standard della fattura elettronica sono state riscritte anche le sanzioni applicate e, in particolare, per le operazioni dal 1° luglio 2022 l’importo previsto è pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite di 400 euro mensili. Continua ad applicarsi la riduzione a metà della sanzione, entro il limite di 200 euro al mese, in caso di regolarizzazione entro 15 giorni dai termini di scadenza per l’emissione delle e-fatture.

In ambedue i casi è esclusa la possibilità di avvalersi del cumulo giuridico, ossia all’istituto del cumulo/accorpamento delle sanzioni previsto dall’art. 12 del d. lgs. 471/1997.

Gli obblighi Intrastat per le operazioni comunitarie

In parallelo all’esterometro, sul fronte delle operazioni con l’estero e in particolare con Paesi appartenenti all’Unione Europea, un ulteriore adempimento previsto è la compilazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Dogane degli elenchi Intrastat, adempimento necessario per il controllo fiscale degli scambi intraUE di beni e servizi e a fini statistici.

Gli obblighi Intrastat si applicano alle operazioni intracomunitarie, acquisti e cessioni, per le quali è quindi necessario che sussistano i seguenti requisiti:

  • soggettivo: ciascun partner comunitario possiede un codice di identificazione IVA (valido nel sistema VIES);
  • oggettivo: l’operazione è a titolo oneroso;
  • territoriale: i beni vengono trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro.

Sono tenuti alla presentazione i soggetti passivi IVA che effettuano scambi di beni, servizi comunitari o trasferimenti di beni in regime di call of stock con soggetti passivi d’imposta di altri Paesi membri. Rientrano nella platea dei soggetti obbligati anche enti, associazioni e altre organizzazioni che effettuano acquisti intraUE soggetti ad IVA.

Due le periodicità di invio, differenziate in relazione al volume di acquisti effettuati.

La trasmissione degli elenchi Intrastat si effettua a cadenza mensile per i soggetti che, almeno per uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato:

  • acquisti di beni per un importo uguale o superiore a 350.000 euro;
  • acquisti di servizi per un importo pari o superiore a 100.000 euro.

L’invio è invece previsto a cadenza trimestrale in tutti gli altri casi. Inoltre, si ricorda che dal 1° gennaio 2022 non è più richiesto l’invio del modello Intrastat per gli acquisti di beni e/o servizi ricevuti.

Così come illustrato dall’Agenzia delle Dogane nella guida all’adempimento, le soglie che determinano le scadenze di trasmissione sono indipendenti e, sostanzialmente, superato il limite di una categoria non cambia la periodicità anche delle altre operazioni.

Ad esempio, quindi, un operatore che nel corso di un trimestre ha sforato il limite di 350.000 euro di acquisti intraUE di beni, ma non quello di 100.000 euro sul fronte dei servizi, sarà tenuto a presentare a cadenza mensile solo il primo elenco.

Si riporta di seguito un’utile tabella riepilogativa delle soglie da considerare.

Tipologia di operazioni Periodicità di trasmissione
Acquisto di beni Ammontare < 350.000 euro in tutti e 4 i trimestri precedenti: Nessun adempimento
Ammontare >= 350.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti: Modello mensile
Acquisto di servizi Ammontare < 100.000 euro in tutti e 4 i trimestri precedenti: nessun adempimento
Ammontare >= 100.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti: modello mensile con minor dettaglio Codice servizio
Cessione di beni Ammontare < 50.000 euro in tutti e 4 i trimestri precedenti: modello trimestrale
Ammontare >=50.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti: modello mensile (per gli attributi solo statistici, soglia di compilazione obbligatoria >= 100.000 euro)
Cessione di servizi Ammontare < 50.000 euro in tutti e 4 i trimestri precedenti: modello trimestrale con minor dettaglio Codice servizio
Ammontare >=50.000 euro in almeno uno dei 4 trim precedenti: modello mensile con minor dettaglio Codice servizio

Sul fronte delle scadenze di rispettare, si ricorda che la trasmissione degli elenchi Intrastat si effettua entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento in caso di periodicità mensile. In caso di periodicità trimestrale, l’invio si effettua entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento. In ogni caso, sono automaticamente differite le scadenze che cadono di sabato, domenica o giorni festivi.

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