Gazzetta Ufficiale: Regolarizzazione degli Stranieri in Italia
L'emersione di rapporti di lavoro disciplinata dall'articolo 103 del DL 34/2020, così come convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, si inserisce nel complesso delle risposte necessarie e indifferibili all'emergenza sanitaria in corso, con l'obiettivo di tutelare meglio la salute pubblica e intervenire in situazioni che potrebbero favorire una recrudescenza dei contagi da Covid-19 in Italia.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Il citato decreto dispone di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolare in essere con cittadini stranieri, nonché di rilasciare permessi di soggiorno temporanei ai cittadini stranieri che ne erano già in possesso, scaduti dal 31 ottobre 2019 non rinnovati né convertiti in altro titolo di soggiorno.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, il DPCM del 29 dicembre 2022 (c.d. Decreto flussi) con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.
Quote di Ingresso per Lavoratori Stranieri
Il nuovo Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità, 44.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale. Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di quest'anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale.
Procedura di Verifica dei Centri per l'Impiego
Una importante novità introdotta dal Decreto flussi 2022 riguarda la necessità che il datore di lavoro prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi, presso il Centro per l'Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una "richiesta di personale" al Centro per l'Impiego, attraverso l'invio del modulo editabile per la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale (fonte: sito web Anpal).
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Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:
- il Centro per l'Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
- il lavoratore segnalato dal Centro per l'Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- il lavoratore inviato dal Centro per l'Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un'autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero.
Nulla Osta Entro Trenta Giorni Dalla Presentazione Delle Istanze
Altra importante novità di quest'anno - in parte già sperimentata in occasione del Decreto flussi 2021 - è che, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato - in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.
Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale, già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 3/2022), che sarà allegata all'istanza di nulla osta al lavoro ex art.44, comma 2 d.l. n. 73/22 convertito in I. 4 agosto 2022 n. 122.
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L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 - 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.
Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, previste agli articoli 3, 4 e 6 del DPCM, dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023, sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale.
Per le categorie dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) - cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell'anno entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria - le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta ufficiale.
Tutte le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle quote previste dal DPCM 29 dicembre 2022, o comunque, fino al 31 dicembre 2023.
La procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un'identità SPID.
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Conversione dei Permessi di Soggiorno in Lavoro Subordinato
Il lavoratore, nel caso di conversione in lavoro subordinato, dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro. Successivamente il sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione ed al suo invio telematico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per tutte le ipotesi di richieste di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l'inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non comunitario rimane inalterata la competenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro relativamente alle verifiche di cui all'art. 30-bis del D.P.R. 394/1999, con emanazione del parere di competenza.
Si rimanda alla Circolare interministeriale n. 648 del 30 gennaio 2023 per tutti i casi di conversione di un permesso di soggiorno.
Nuovo Decreto Legge su Flussi Migratori e Caporalato
Dall'11 ottobre è in vigore il nuovo provvedimento del Governo su flussi migratori e caporalato, il DL 11 ottobre 2024, n. In particolare, il provvedimento integra nella sua prima parte la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, definita dal TU in materia di immigrazione e dettagliata nel DPCM del 27 settembre 2023.
Nel complesso le modifiche riguardano :
- le modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri (articoli da 1 a 4);
- disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime di caporalato e altre norme di contrasto al lavoro sommerso (articoli da 5 a 10);
- nuove regole in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale (articoli da 11 a 15);
- disposizioni processuali (articoli da 16 a 18).
Nuova procedura di ingresso dei lavoratori stranieri
Come anticipato in premessa, il provvedimento impatta in maniera significativa sulla disciplina dell’ ingresso dei lavoratori stranieri dettata con il DPCM del 27 settembre 2023. Le principali novità riguardano :
- la precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili. Inoltre, ferme restando le quote di ingresso, nel corso dell’anno verranno ulteriori “click day” per settori specifici;
- l'interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri dell'interno e del lavoro, dell'INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e AGID. L'integrazione dei sistemi informatici consentirà la verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro;
- l'obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
- l'obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro e la digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione;
- l'impossibilità di accedere al sistema per i successivi 3 anni dei datori di lavoro che, per causa a loro imputabile, non provvedano alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che impieghino lavoratori senza contratto;
- un limite massimo al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività;
- la possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
- la possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- il mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;
- l'introduzione di un canale di ingresso sperimentale per il 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro;
- eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka);
- potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei Ministeri dell'interno e degli esteri.
Il contrasto allo sfruttamento della manodopera
Per garantire maggiori standard di tutela , viene introdotto uno speciale permesso di soggiorno per casi specifici che è riconosciuto a chi denuncia casi di sfruttamento o collabora attivamente per mettere in evidenza e far giungere a condanna queste situazioni.
Obblighi per il richiedente asilo e respingimento
Per lo straniero richiedente è richiesta collaborazione e cooperazione con le autorità competenti ai fini dell'accertamento della propria età, identità, cittadinanza, nonché dei paesi in cui ha soggiornato e transitato: l’obbligo include gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi in mare. In caso di mancata cooperazione il questore può disporre che gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi e ai documenti contenuti nei dispositivi elettronici, con divieto di accesso a corrispondenza e comunicazioni. Lo straniero ha diritto di assistere, alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni è trasmesso per la convalida al giudice di pace competente, che si pronuncia entro 48 ore. In caso di mancata o parziale convalida i dati controllati sono inutilizzabili. Analoghi obblighi sono previsti nei confronti dello straniero non immediatamente espulso e trattenuto, richiedente protezione internazionale, in stato di trattenimento durante lo svolgimento della procedura e minore non accompagnato.
Alla procedura in frontiera dei richiedenti protezione internazionale si introduce un'ulteriore ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti di coloro che siano rintracciati a seguito di soccorso in mare nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE.
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