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Gli stranieri possono votare ai referendum in Italia?

Chi ha diritto di votare in Italia? Anche l’articolo 48 della Costituzione Italiana indica che è necessario avere dei requisiti positivi per l’esercizio del diritto di voto quali la cittadinanza italiana. In definitiva, si può votare solo se si possiede eventualmente la doppia cittadinanza, ad esempio sia quella italiana sia quella giapponese. In questi casi, è possibile esercitare il proprio diritto di voto in Italia, dichiarando la residenza principale all’interno del nostro paese.

E per gli apolidi? La condizione di apolide ossia di momentanea assenza di cittadinanza in un paese specifico, ad esempio questo succede quando uno stato si è disgregato e non si ha avuto ancora la cittadinanza italiana anche se la si è richiesta.

Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell'Unione europea e che intendono votare per i candidati italiani, possono votare presso i seggi messi a disposizione (presso consolati d’Italia, istituti di cultura, scuole italiane, ecc).

Chi non ha il diritto di voto?

Chi è escluso dal diritto di voto? I cittadini stranieri extracomunitari non possono votare. Tutti questi cittadini anche se residenti in Italia non possono accedere alle votazioni politiche nazionali né votare al referendum. Quindi, come ribadito anche dalla Circolare del Ministero dell’Interno n.

Quando gli stranieri possono votare in Italia?

I cittadini stranieri comunitari possono votare in Italia solo se residenti e solo nel momento in cui dichiarano la loro volontà di esercitare il diritto di voto. Sia che riguardi le elezioni sia l’esercizio del diritto di voto, i cittadini comunitari residenti in Italia, possono partecipare esclusivamente a quelli comunali e circoscrizionali. Non solo, l’accesso al voto richiede anche che si segua un iter specifico per riuscire a esercitare questo diritto.

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Incandidabilità, Ineleggibilità e Incompatibilità

È importante distinguere tra incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, che sono cause che impediscono a un soggetto di candidarsi o ricoprire cariche pubbliche.

Incandidabilità

Sono incandidabili alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale, comunale e metropolitano, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni, presidente e componente degli organi delle comunità montane i soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti stabiliti dall’articolo 3 e seguenti del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. Le disposizioni si applicano a qualsiasi altro incarico la cui elezione o nomina è di competenza del Sindaco, del Presidente della Provincia della giunta o del consiglio provinciale o comunale. L'eventuale elezione o nomina è nulla.

Ineleggibilità

Sono ineleggibili quei soggetti che, detenendo o avendo detenuto la titolarità di determinati uffici, possono avvalersi della loro carica per esercitare pressione sugli elettori (alti funzionari statali, magistrati, ufficiali superiori, dipendenti del comune, consiglieri di altro comune). Le cause d’ineleggibilità sono stabilite dagli articoli 60 e 61 del D.lgs. Inoltre, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta la decadenza dalle cariche elettive ricoperte per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province.

Incompatibilità

Sono incompatibili quei soggetti che sono in una posizione di potenziale di conflitto d'interesse o in una posizione di controllore/controllato (amministratore o dirigente di enti sovvenzionati dal comune, o che hanno in corso forniture, appalti o coloro che hanno una lite pendente col comune). Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non è immediatamente rieleggibile chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco. Nei comuni con popolazione tra 5001 e 15.000 abitanti, non è immediatamente rieleggibile chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco.

La carica di assessore è, inoltre, incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale con esclusione dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. La perdita delle condizioni di eleggibilità o una causa d’incompatibilità comporta la decadenza, entro 10 giorni, dalla carica. Il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela deve contestare. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminarne la causa. Decorso questo termine, il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa, invita l'amministratore a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l’opzione per la carica che intende conservare.

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La domanda, diretta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, va consegnata al Consolato competente entro 80 giorni prima dell'ultimo giorno fissato per l’elezione, per il successivo inoltro al Ministero dell’Interno.

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