Guida all'Esenzione IVA per le Guide Turistiche: Requisiti e Normative
Negli ultimi anni, la professione della Guida Ambientale Escursionistica (GAE) ha acquisito crescente rilevanza in Italia, soprattutto in considerazione dell’aumento dell’interesse per il turismo sostenibile e la scoperta del patrimonio naturale. Tuttavia, accanto alla valorizzazione del ruolo delle GAE, emergono anche numerose questioni di carattere fiscale, in particolare legate all’applicazione dell’IVA sulle attività svolte. Molti operatori del settore si chiedono: l’accompagnamento escursionistico in aree protette può essere esente da IVA?
Questo articolo analizza, alla luce di un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, la corretta disciplina IVA applicabile alle attività delle guide ambientali, ponendo l’attenzione su quali prestazioni possano o meno beneficiare del regime di esenzione previsto dall’art. 10, comma 1, n. 22) del DPR 633/1972.
Quadro Normativo
La Guida Ambientale Escursionistica (GAE) è una figura professionale regolata dalla Legge n. 4/2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. Il profilo professionale della GAE è definito come colui che “accompagna in sicurezza, assicurando la necessaria assistenza tecnica, singoli o gruppi in visita a tutto il territorio, illustrandone gli aspetti naturalistici, antropici e culturali”. Dal punto di vista fiscale, le prestazioni fornite dalla GAE sono, in linea generale, considerate attività imponibili ai fini IVA, soprattutto quando esercitate abitualmente e nell’ambito di un regime ordinario.
Il riferimento normativo trae origine dall’art. 132, par. 1, lett. n) della Direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di esentare dall’imposta alcune prestazioni culturali, ma a condizione che siano erogate da enti pubblici o da soggetti espressamente riconosciuti. Tuttavia, la giurisprudenza unionale e l’Agenzia delle Entrate sottolineano con forza che le esenzioni IVA devono essere interpretate in modo restrittivo, in quanto rappresentano una deroga al principio generale dell’imponibilità. Quindi, se un’attività escursionistica non è finalizzata alla visita di un bene riconosciuto come culturale (ad es.
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito di una Guida Ambientale Escursionistica, ha fornito chiarimenti fondamentali in merito all’applicazione dell’esenzione IVA per le attività culturali, con riferimento all’art. 10, comma 1, n. 22) del DPR 633/1972.
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Esenzione IVA
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, l’Istante - una guida ambientale regolarmente iscritta ad AIGAE - evidenzia di svolgere la propria attività in aree protette aperte al pubblico, in cui non è previsto alcun biglietto d’ingresso. Secondo l’Amministrazione finanziaria, il servizio reso dalla GAE costituisce un’attività autonoma e, come tale, è soggetta a IVA secondo l’aliquota ordinaria.
Qui si apre una distinzione fondamentale dal punto di vista fiscale: le attività accessorie possono essere attratte all’interno della prestazione principale solo se strettamente connesse e inerenti ad essa. Stesso principio vale per la concessione in uso delle attrezzature, che non è “inerente” alla visita di un sito culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1, n.
Prestazioni esenti vs. Prestazioni imponibili
La distinzione tra prestazioni esenti e imponibili ai fini IVA non è sempre netta. Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 132 della Direttiva IVA deve rispettare criteri rigorosi, interpretati in senso restrittivo, in quanto rappresentano un’eccezione al principio generale dell’imposizione.
Nel caso specifico delle Guide Ambientali Escursionistiche, il servizio di accompagnamento, pur con finalità culturale o divulgativa, non è considerato equiparabile alla visita guidata a un museo o monumento, salvo che non avvenga in contesti riconosciuti come tali (ad esempio: giardini botanici, parchi zoologici, siti archeologici vincolati). Lo stesso ragionamento si applica alle attività accessorie, come il noleggio di attrezzature: se non sono funzionali a una visita “protetta” e formalmente qualificata, l’IVA si applica regolarmente.
Il principio chiave stabilito dalla normativa e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate è che solo le visite a luoghi espressamente riconosciuti come culturali (come musei, parchi botanici, monumenti) possono beneficiare dell’esenzione, e solo se l’accompagnamento è strettamente connesso alla visita stessa.
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Gestione dell'IVA: Aspetti pratici
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, le Guide Ambientali Escursionistiche devono affrontare con attenzione gli aspetti fiscali legati all’applicazione dell’IVA. Se la guida decide di costituire una società di persone (come una SNC o una SAS) insieme ad altri soci operativi, la disciplina IVA non cambia. Inoltre, la concessione in uso di attrezzature (bici, kayak, ciaspole, ecc.) rappresenta un servizio autonomo che, se non legato a una visita “agevolata”, non può beneficiare dell’esenzione IVA.
Gestire l’IVA in modo corretto è essenziale per ogni Guida Ambientale Escursionistica, sia in attività individuale che societaria. Errori nella qualificazione delle prestazioni o nell’applicazione dell’imposta possono comportare sanzioni amministrative, recuperi d’imposta e contenziosi con il Fisco.
- È fondamentale predisporre contratti e offerte commerciali dettagliate, dove siano indicate con chiarezza le componenti del servizio: accompagnamento, eventuale fornitura di attrezzature, servizi accessori.
- Descrizione dettagliata del servizio (es.
- Eventuali accessori (es.
- Il regime forfettario può essere interessante per chi è sotto i 85.000 euro di ricavi. In questo caso, non si applica IVA e si paga un’imposta sostitutiva ridotta.
- Data la complessità normativa, è fortemente consigliato avvalersi di un professionista per una consulenza su misura.
Il principale vantaggio fiscale per una GAE in fase di avviamento è l’accesso al regime forfettario, riservato ai contribuenti con ricavi annui inferiori a 85.000 euro. In alcune Regioni, sono previste agevolazioni per operatori del turismo sostenibile o per attività in aree protette, sotto forma di crediti d’imposta, contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati.
Esempi pratici
Vediamo alcuni esempi pratici per chiarire meglio quando si applica l'esenzione IVA e quando no:
- Una guida accompagna un gruppo in visita a un giardino botanico pubblico, che prevede un biglietto d’ingresso. Il servizio di accompagnamento è inerente alla visita e il luogo rientra tra quelli previsti dall’art. 10, comma 1, n.
- Una GAE accompagna escursionisti in un’area protetta senza biglietto d’ingresso e illustra fauna, flora e geologia locale. Risultato: niente IVA da applicare, grazie al regime forfettario.
- Una guida offre un pacchetto completo: escursione + kayak, in un lago aperto al pubblico.
- La guida accompagna turisti in un sito archeologico statale (es.
Regime Forfettario per Guide Turistiche: Partita IVA e Codice ATECO
Innanzitutto, se vuoi iniziare un’attività autonoma abituale e continuativa nel tempo come guida turistica, devi obbligatoriamente aprire la Partita Iva (se non la hai già attiva). Nel momento in cui compili il modulo per l’apertura della tua Partita Iva, oltre ai tuoi dati personali, dovrai anche inserire il Codice ATECO relativo alla tua attività.
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Il Codice ATECO non è altro che un insieme di numeri che forma un codice che classifica dettagliatamente la tipologia di attività che andrai a svolgere. La scelta del Codice ATECO è di fondamentale importanza, in quanto esso possiede un determinato coefficiente di redditività che rappresenterà la base per poter calcolare l’imposta sostitutiva e i contributi che dovrai versare.
I Codici ATECO più comuni per l'attività di guida turistica sono:
- 79.90.01 - Servizi di guida turistica
- 79.90.02 - Servizi di accompagnamento in ambiente naturale
- 79.90.03 - Altri servizi di accompagnamento turistico (per gli accompagnatori turistici)
Questi codici ATECO hanno associato un coefficiente di redditività pari al 67%.
Requisiti del Regime Forfettario per Guide Turistiche
Per il Regime forfettario è previsto un unico limite di ricavi da dover rispettare, rappresentato dagli 85.000 euro conseguiti dalla tua attività nell’anno precedente (questo limite risulta uguale per tutti i tipi di attività). Una volta che hai verificato di rispettare questo limite di ricavi, dovrai ancora controllare di non rientrare nelle cause di esclusione previste dalla Normativa sul Regime forfettario.
Non potrai rientrare nel Regime forfettario se:
- La tua attività risulta esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro dai quali percepisci o hai percepito redditi da lavoro dipendente nei due anni precedenti;
- Percepisci reddito da lavoro dipendente o assimilato (quale per esempio pensione) superiore ai 35.000 euro all’anno;
- Sostieni spese per collaboratori o dipendenti superiori ai 20.000 euro all’anno;
- La tua attività si avvale di regimi speciali ai fini della determinazione dell’IVA (ad esempio agricoltura, vendita di sali e tabacchi, vendita di fiammiferi, ecc.);
- Non sei residente in Italia, a meno che tu non sia residente in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, ma in questo caso dovrai produrre sul territorio italiano un ammontare di ricavi che rappresenti almeno il 75% del totale complessivo;
- Controlli direttamente o indirettamente una S.r.l.
I Vantaggi del Regime Forfettario
I vantaggi di questo regime sono diverse e non indifferenti rispetto ad un tradizionale regime IVA di contabilità semplificata, soprattutto riguardo il carico impositivo per le nuove attività. Il regime forfettario è un regime fiscale esente da IVA. Nelle fatture della guida o dell’accompagnatore turistico quindi non sarà presente l’IVA.
La mancanza dell’IVA oltre ad una maggiore competitività all’interno del mercato perché permetterà di applicare prezzi più bassi per le proprie prestazioni porterà anche ad un risparmio dal punto di vista del professionista che seguirà la guida o l’accompagnatore nella gestione della partita IVA. Un altro dei vantaggi del regime forfettario è la presenza di un’imposta sostitutiva con un’aliquota molto bassa del 5% o 15% a seconda se si aderisce al regime forfettario start-up o meno.
La presenza di un’imposta sostitutiva significa che non si pagheranno né IRPEF, IRAP o altre imposte addizionali. Si dovrà pagare solo un’imposta. Il regime forfettario, oltre ad essere esente IVA, è esente anche dalla ritenuta d’acconto. Con questo, regime non si dovrà inserire nessuna ritenuta d’acconto in fattura in quanto la guida o l’accompagnatore turistico è soggetto ad un’unica imposta sostitutiva sui suoi ricavi che dovrà versare egli stesso.
Operazioni con l'Estero e Regime Forfettario
Visto il tipo di professione, è importante fare riferimento alle operazioni che le guide e gli accompagnatori turistici avranno con i soggetti esteri. Come già affranto in uno dei nostri precedenti articoli, regime forfettario ed operazioni con l’estero, sappiamo che il contribuente forfettario che effettua le predette operazioni nei confronti di soggetti residenti UE titolari di partita IVA (non italiani) deve essere registrato al VIES (sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’Unione Europea).
La finalità del VIES è il controllo delle transazioni commerciali in ambito comunitario e dei soggetti passivi IVA che le pongono in essere. La guida turistica o l’accompagnatore in regime forfettario si comporterà in maniera uguale ai soggetti con regime IVA ordinario. Nel caso in cui il contribuente sia il prestatore del servizio per un soggetto UE, egli emetterà una fattura senza addebito di IVA (nella fattura si dovrà scrivere “Operazione soggetta in ambito UE a reverse charge nei casi previsti dalla legge. Operazione senza applicazione dell’IVA ex art.7 ter e seguenti DPR 633/72”).
Nel caso invece si dovesse emettere una fattura nei confronti di un’impresa extra UE, la nostra fattura sarà sempre senza IVA ma sarà necessario inserire la dicitura “Operazione vs committente extra UE senza applicazione dell’IVA come disciplinato da normativa italiana.
Tabella riassuntiva: Regimi fiscali per guide turistiche
Regime Fiscale | IVA | Imposte | Contributi INPS | Vantaggi |
---|---|---|---|---|
Regime Forfettario | Esente | Imposta sostitutiva (5% o 15%) | Calcolati sull'imponibile (25,72%) | Semplificazioni contabili, tassazione agevolata |
Regime Ordinario | Soggetta | IRPEF (aliquote progressive) | Gestione Separata INPS o Gestione Commercianti | Deducibilità dei costi, maggiore flessibilità |
Lavoro Autonomo Occasionale | Esente | IRPEF (sui redditi) | Gestione Separata INPS (se superati 5.000 €) | Nessun obbligo di Partita IVA fino a 5.000 € |
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