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Regime Fiscale e Esenzione IVA per Guide Turistiche in Italia

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti. I redditi da esse ottenuti sono soggetti all'IRPEF (Imposta sui redditi delle persone fisiche), ma non all'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) quando l'attività è personale e manca il requisito dell'autonoma organizzazione (previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l'esercente l'attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere.

Inoltre queste attività sono esenti dall'IVA (Imposta sul valore aggiunto) ai sensi del numero 22 dell'art. Tutte queste attività possono anche optare per l'applicazione del c.d. “regime forfetario unico” in forza del quale le guide che hanno ricavi annui fino a 85.000 Euro pagano un'imposta sostitutiva ridotta, che attualmente si attesta al 5% per nuova attività o 15% sui compensi meno i contributi previdenziali versati al posto di IRPEF (comprese le addizionali comunale e regionale), IVA ed IRAP (ai sensi dei commi da 54 ad 89 dell'art.

Fino al 2024, il Codice Ateco era unico per le professioni turistiche : era 79.90.20. La Legge n. 190 / 2023 , all' art. L'ISTAT è l'istituzione che attribuisce i Codici Ateco. Altri servizi di accompagnamento turistico : 79.90.03 (per gli accompagnatori turistici).

Nelle future dichiarazioni e atti da presentare all'Agenzia delle Entrate, va utilizzato il nuovo Codice. Questa informazione va comunicata al proprio commercialista.

Con la Legge di Bilancio 2025 (n. 207 del 30-12-24): per chi vuole accedere al Regime Forfettario, il tetto dei redditi da lavoro dipendente o da pensione è stato alzato da 30.000 € a 35.000 €. Per le guide e gli accompagnatori turistici che svolgono anche un lavoro dipendente o sono in pensione (ma continuano a lavorare con Partita Iva e non nel Regime del Lavoro Occasionale), è stata aumentata un po' la possibilità di rientrare nel Regime Forfettario.

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Esenzione IVA e Prestazioni Accessorie

Sempre più spesso si fa confusione in merito all’organizzazione di visite guidate effettuate singolarmente o in gruppo specialmente se includono fornitura del servizio di audioguida ( indispensabile per usufruire al meglio della visita e nei casi in cui il cliente è turista di un altro paese) e la fornitura di una guida o di un accompagnatore per il gruppo.

Questo è quanto emerge anche dalla risoluzione 30 E del 28 febbraio, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito e ricondotto tutte le prestazioni ( anche quelle accessorie dell’ audioguida e dell’accompagnatore) fra quelle “inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili“.

Tali prestazioni sono sempre esenti dall’Iva ai sensi dell’articolo 10, primo comma , n. 22), del Dpr n.

Le prestazioni relative alla fornitura di audioguide e delle visite guidate, rimangono esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del DPR n.

Il documento di prassi ha precisato, pertanto, che alle prestazioni relative alla fornitura di audioguide e di visite guidate, non riconducibili fra quelle spettacolistiche, deve ritenersi applicabile l’esonero dall’emissione della certificazione fiscale, ai sensi del citato articolo 22, primo comma, n. 6), del Dpr n. 633/1972, e dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del Dpr n.

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Partita IVA e Regime Forfettario

Una delle principali agevolazioni fiscali per le guide turistiche è la possibilità di aderire al regime della partita IVA forfettaria. Se hai un reddito annuo inferiore a 85.000 euro, puoi beneficiare di un'imposta sostitutiva ridotta, che attualmente si attesta al 5% per nuova attività o 15% sui compensi.

Quando si esercita l'attività di Guida o di Accompagnatore Turistico in maniera professionale, occorre avere una Partita IVA. Il Codice Ateco per le due professioni è il 79.90.20. La legge di bilancio 2023 (legge n.197 del 29-12-2022) ha ampliato la platea dei beneficiari del Regime Forfettario a coloro che hanno un fatturato annuo inferiore a 85.000 €.

Se si rientra in tale Regime :

  • Non si detraggono costi; questi vengono calcolati forfettariamente al 33 %. Non bisogna raccogliere fatture da detrarre. Si pagano le tasse sul 67 % del fatturato.
  • L'imposta unica è del 15 %.
  • Per le nuove attività, l'aliquota è del 5 % per 5 anni.
  • Per i versamenti INPS di chi è iscritto alla Cassa dei Commercianti, può fare domanda a inizio anno e pagare la quota fissa in maniera ridotta. Tuttavia se no si paga l'intera quota fissa, non si matura l'anno contributivo, ma solo 8 mesi.
  • Non si deve versare l'IRAP.
  • Si è esonerati dalla tenuta delle scritture contabili.
  • Si è esonerati dalla comunicazione dei clienti e fornitori.
  • Sulla fattura non si effettua la ritenuta d'acconto del 20 % e si incassa l'intero ammontare lordo. Si pagano poi le tasse in sede di dichiarazione dei redditi.

La dicitura da scrivere sulla fattura è cambiata. Occorre scrivere : “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 / 2014 così come modificato dalla Legge numero 208 / 2015, all’' art. 1, comma da 111 a 113. Operazione non soggetta alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge 190/2014. Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell' art. 58 e 59 della Legge 190 / 2014".

  • Per gli accompagnatori che adottano il Regime Forfettario, non si incassa e non si versa l'IVA.
  • Per rientrare nel Regime Forfetario, non bisogna fare nulla di particolare. Si compilano le fatture nella maniera sopra indicata.
  • Non possono rientrarvi coloro che partecipano a società o associazioni.
  • Le tasse si pagano secondo le scadenze abituali, il 16 giu e il 16 nov.
  • Non si deve compilare il Modello I.S.A.
  • Non si deve compilare l'Esterometro (la comunicazione all'Agenzia delle Entrate sulle operazioni effettuate nei confronti di Paesi non UE (cf.
  • Non si devono comunicare le operazioni effettuate nei confronti dei "Paradisi Fiscali" o "Black List".

Il Regime Forfettario era già stato ottenuto nella Legge di Stabilità (Legge n. 190 del 2014) per coloro che hanno un fatturato annuo inferiore ai 20.000 euro. La platea degli aventi diritto è stata progressivamente ampliata.Nella Legge di Stabilità (n. La legge di bilancio 2023 (art. 5) Coloro che superano i 85.000 € di fatturato annuo (lordo) adottano il regime fiscale ordinario.

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Lavoro Autonomo Occasionale

Le guide turistiche in regime del lavoro autonomo occasionale (senza Partita IVA e con ritenuta d'acconto al 20 %) non sono soggette alla comunicazione obbligatoria preventiva all'Ispettorato del Lavoro.

Il "lavoro autonomo occasionale" non prevede l'apertura della Partita IVA.Anni fa (con legge del 2003), le condizioni erano più chiare : si poteva rientrare in questa modalità fino a quando non si superavano i 5.000 € di incassi e 30 giorni lavorativi in un anno. Al superamento di queste soglie bisognava aprire la Partita Iva e iscriversi all'INPS nella Gestione Separata.

Nel 2015, questa norma è stata abrogata. Il regime autonomo occasionale può essere adottato solo se l'attività è esercitata in maniera non continuativa e non abituale. Quando si supera la soglia dei 5.000 € di incassi l'anno, c'è l'obbligo di iscriversi all'INPS, alla Gestione Separata. Si pagano i contributi previdenziali per la parte eccedente i 5.000 €.

Problematiche IVA per Guide Ambientali Escursionistiche (GAE)

Negli ultimi anni, la professione della Guida Ambientale Escursionistica (GAE) ha acquisito crescente rilevanza in Italia, soprattutto in considerazione dell’aumento dell’interesse per il turismo sostenibile e la scoperta del patrimonio naturale.

Questo articolo analizza, alla luce di un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, la corretta disciplina IVA applicabile alle attività delle guide ambientali, ponendo l’attenzione su quali prestazioni possano o meno beneficiare del regime di esenzione previsto dall’art. 10, comma 1, n. 22) del DPR 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito di una Guida Ambientale Escursionistica, ha fornito chiarimenti fondamentali in merito all’applicazione dell’esenzione IVA per le attività culturali, con riferimento all’art. 10, comma 1, n. 22) del DPR 633/1972.

Quindi, se un’attività escursionistica non è finalizzata alla visita di un bene riconosciuto come culturale (ad es.

Qui si apre una distinzione fondamentale dal punto di vista fiscale: le attività accessorie possono essere attratte all’interno della prestazione principale solo se strettamente connesse e inerenti ad essa. Secondo l’Amministrazione finanziaria, il servizio reso dalla GAE costituisce un’attività autonoma e, come tale, è soggetta a IVA secondo l’aliquota ordinaria. Stesso principio vale per la concessione in uso delle attrezzature, che non è “inerente” alla visita di un sito culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1, n.

Consigli Pratici per la Gestione dell'IVA

Gestire l’IVA in modo corretto è essenziale per ogni Guida Ambientale Escursionistica, sia in attività individuale che societaria. Errori nella qualificazione delle prestazioni o nell’applicazione dell’imposta possono comportare sanzioni amministrative, recuperi d’imposta e contenziosi con il Fisco.

  1. È fondamentale predisporre contratti e offerte commerciali dettagliate, dove siano indicate con chiarezza le componenti del servizio: accompagnamento, eventuale fornitura di attrezzature, servizi accessori.
  2. Descrizione dettagliata del servizio (es.
  3. Eventuali accessori (es.
  4. Il regime forfettario può essere interessante per chi è sotto i 85.000 euro di ricavi. In questo caso, non si applica IVA e si paga un’imposta sostitutiva ridotta.
  5. Data la complessità normativa, è fortemente consigliato avvalersi di un professionista per una consulenza su misura.

Esempi Pratici

  • Una guida accompagna un gruppo in visita a un giardino botanico pubblico, che prevede un biglietto d’ingresso. Il servizio di accompagnamento è inerente alla visita e il luogo rientra tra quelli previsti dall’art. 10, comma 1, n.
  • Una GAE accompagna escursionisti in un’area protetta senza biglietto d’ingresso e illustra fauna, flora e geologia locale. Risultato: niente IVA da applicare, grazie al regime forfettario.
  • Una guida offre un pacchetto completo: escursione + kayak, in un lago aperto al pubblico.
  • La guida accompagna turisti in un sito archeologico statale (es.

Tabella Riassuntiva: Regime Fiscale per Guide Turistiche

Regime Fiscale Fatturato Annuo IVA Imposte Obblighi Contabili
Ordinario Superiore a 85.000 € Soggetta a IVA IRPEF, IRAP Completi
Forfettario Inferiore a 85.000 € Esente da IVA Imposta sostitutiva (5% o 15%) Semplificati
Lavoro Autonomo Occasionale Inferiore a 5.000 € Esente da IVA Ritenuta d'acconto (20%) Nessuno

Il principio chiave stabilito dalla normativa e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate è che solo le visite a luoghi espressamente riconosciuti come culturali (come musei, parchi botanici, monumenti) possono beneficiare dell’esenzione, e solo se l’accompagnamento è strettamente connesso alla visita stessa.

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