Cittadinanza Italiana per Stranieri: Requisiti e Procedura
La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo diverse modalità. In alcuni casi, la si ottiene automaticamente, mentre in altri è necessario presentare una richiesta formale. Quali sono i requisiti necessari per ottenerla? Quando uno straniero può chiedere la cittadinanza italiana? Dipende, la cittadinanza può essere riconosciuta in più modi.
- Riconoscimento automatico
- Riconoscimento per naturalizzazione
Acquisto Automatico della Cittadinanza Italiana
La cittadinanza si acquista automaticamente nei seguenti casi:
- Per nascita da genitore italiano: si parla di "ius sanguinis", ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano.
- Per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero acquista la cittadinanza italiana. È inoltre considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
- Per adozione: il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto.
- Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana. Se maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può (entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero) dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana.
- Per acquisto o riacquisto da parte dei genitori: il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile ed effettivo con esso.
Acquisto Volontario della Cittadinanza Italiana
La cittadinanza può essere concessa anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato. La cittadinanza si può invece richiedere:
- Per acquisto volontario: lo straniero o apolide, ovunque nato, di cui il padre o la madre (o ascendente in linea retta fino al secondo grado) siano stati cittadini italiani per nascita, acquista la cittadinanza italiana in presenza di determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia per due anni al compimento dei 18 anni e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana).
- Per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri: un bambino nato in Italia da genitori stranieri può richiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni se fino a quel momento abbia risieduto in Italia legalmente e ininterrottamente.
- Per matrimonio o unione civile.
- Per residenza.
Cittadinanza Italiana per Residenza
L’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. La dichiarazione si presenta direttamente presso il proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento dei 19 anni.
In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (lettera c dell’art. 9, Legge n. 91/1992).
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Attenzione! Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente).
Redditi validi:
Sono valide tutte le fonti di reddito che sono tassate ai fini IRPEF (reddito da lavoro dipendente o autonomo; rendite immobiliari; rendite passive); il reddito da invalidità NASPI può integrare al reddito solo nel caso in cui si possa complessivamente verificare una capacità del richiedente di mantenersi da solo ossia “ciò che conta, al fine della concessione della cittadinanza, è la continuità lavorativa, cioè la capacità del richiedente di mantenersi da solo (cfr., TAR Lazio, sez. V bis, n. Il reddito derivante da pensione di invalidità INPS riconosciuta al 100% è considerato valido, qualora emerga “una pluralità di elementi, ulteriori rispetto alla sussistenza del requisito reddituale, suscettibili di essere presi in considerazione ai fini della scelta discrezionale sull’attribuzione della cittadinanza” (TAR di Roma, Sentenza n. “Ai fini della concessione della cittadinanza italiana, integra il requisito reddituale il sussidio riconosciuto allo straniero inabile al lavoro perché affetto da grave malattia, con conseguente invalidità permanente, atteso che detto sussidio è riconosciuto congruo ai fini del suo sostentamento dallo Stato italiano stesso” (Tribunale di Ancona, Sentenza n.
Non sono tenuti alla presentazione del predetto certificato di conoscenza della lingua italiana i soggetti affetti da «gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica», per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n.
Coloro che abbiano sottoscritto un abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. I titolari di un permesso di lungo periodo UE/CE.
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Cittadinanza Italiana per Matrimonio o Unione Civile
L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Corte costituzionale, 26 luglio 2022, n. “È illegittimo, perché intrinsecamente irragionevole (art. 3 Cost.), l’art. 5 della legge n. 91/1992 nella parte in cui non esclude la morte del coniuge del richiedente sopravvenuta durante il procedimento (art. 7, co. 1, legge cit.) dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza per matrimonio. La morte è infatti un evento del tutto indipendente dalla sfera di controllo del richiedente e dalle ragioni di attribuzione della cittadinanza, né, pur sciogliendo il matrimonio, può inibire la spettanza di un diritto sostenuto dai relativi presupposti costitutivi”.
L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; all’estero: tre anni dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge.
Matrimonio con un Italiano/a: il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiano dopo due anni di residenza legale in Italia oppure, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data di matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale. I suddetti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
L'acquisto della cittadinanza per matrimonio non è possibile se lo straniero ha riportato condanne penali in Italia (per reati per cui è prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione e per quelli previsti dal libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale ) o anche all’estero ad una pena superiore ad un anno per un delitto non politico riconosciuto da sentenza dell'autorità italiana. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
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Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio anche la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica. Si tratta, in tal caso, di una valutazione discrezionale, esercitabile dallo Stato esclusivamente entro due anni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali, solo motivi ostativi oggettivi possono precludere l'acquisto (che passa così dal rango di interesse legittimo a quello di diritto soggettivo). Quando l'istanza non sia stata rigettata entro i due anni, l'interessato può chiedere al giudice di riconoscere il suo diritto all'acquisto della cittadinanza per matrimonio (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza del 7 luglio 1993 n. 4741).
A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un italiano?
L'istanza per ottenere la cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza (o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare) con un'apposita domanda scrittaDal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.
Cittadinanza Italiana per Naturalizzazione
Naturalizzazione: lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale in Italia, ridotti a cinque anni per coloro cui è stato riconosciuto lo status di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini di Paesi della Comunità Europea.
La cittadinanza per naturalizzazione può essere inoltre concessa nei seguenti casi:
- se lo straniero, legalmente residente in Italia da almeno tre anni, ha un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che sia stato cittadino italiano per nascita;
- se lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
- se lo straniero ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
- se lo straniero maggiorenne nato in Italia vi risiede legalmente da almeno tre anni.
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alla legge sulla cittadinanza l'articolo 9.1, che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).
Le certificazioni relative alla competenza linguistica CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) sono rilasciate, previo il superamento di prove d'esame, dai quattro enti certificatori riconosciuti dal MAECI: la Società Dante Alighieri, l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università degli Studi Roma Tre.
4-bis del TU in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, trattandosi di situazioni per le quali la legge già presuppone una valutazione di conoscenza della lingua italiana.
Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 666 del 25 gennaio 2019, ha chiarito che la disposizione che prevede una adeguata conoscenza della lingua italiana si applica alle domande presentate dal 4 dicembre 2018. Le domande già inoltrate prive della documentazione dovranno essere dichiarate inammissibili previo avviso al richiedente che potrà provvedere entro un breve termine ad integrare la pratica con l'attestazione o la certificazione richiesta.
A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione?
In questi casi la domanda di cittadinanza, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenzaDal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.
Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti ufficiali delle singole prefetture.La cittadinanza per naturalizzazione, istruita presso il Ministero dell'Interno, è concessa con Decreto del Presidente della Repubblica.
Tempi per l'Acquisto della Cittadinanza Italiana
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso, per le domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione, da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei relativi procedimenti. Tale nuovo termine, decorrente dalla data di presentazione della istanza, si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza non ancora definiti con un provvedimento espresso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero al 5 ottobre 2018)
Per costante orientamento giurisprudenziale il termine per completare il percorso istruttorio con l'adozione del provvedimento conclusivo di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii sarebbe da considerarsi perentorio, mentre per le istanze di cittadinanza per naturalizzazione lo stesso termine non rivestirebbe carattere perentorio.
Procedura di Domanda
Eseguita la registrazione, che per i residenti in Italia richiede il possesso dello SPID, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta. Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria.
Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare tutte le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento e l'eventuale irregolarità della documentazione allegata.
L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n.
Tempi e Scadenze per Tipo di Richiesta
Tipo di Richiesta | Presa in Carico | Eventuale Richiesta di Integrazioni | Conclusione del Procedimento |
---|---|---|---|
Acquisto cittadinanza italiana | 5 giorni | 10 giorni | 30 giorni |
Acquisto cittadinanza italiana coniuge straniero o apolide | 5 giorni | 10 giorni | 30 giorni |
Acquisto cittadinanza italiana di minorenne | 5 giorni | 10 giorni | 30 giorni |
Acquisto cittadinanza italiana di maggiorenne riconosciuto | 5 giorni | 10 giorni | 30 giorni |
Acquisto cittadinanza italiana di stranieri o apolidi con ascendenti cittadini italiani per nascita | 5 giorni | 10 giorni | 30 giorni |
Richiesta di riacquisto cittadinanza italiana | 5 giorni | 10 giorni | 30 giorni |
Riconoscimento della cittadinanza italiana a connazionali Istria Fiume Dalmazia e discendenti | 5 giorni | 10 giorni | 30 giorni |
Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano | 5 giorni | 10 giorni | 30 giorni |
Rinuncia alla cittadinanza italiano o suo riacquisto | 5 giorni | 10 giorni | 30 giorni |
Costi
A decorrere dall’8 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l’elezione, l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di € 250.
Il contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza italiana è di 250 euro (più una marca da bollo da 16,00 euro).
Perdita della Cittadinanza Italiana
La cittadinanza italiana si perde nei seguenti casi:
- il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92).
- il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92).
- l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92).
- l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 4 legge n. 91/92).
- il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza (art. 11 legge n. 91/92).
- il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza (art. 14 legge n. 91/92).
Rinuncia e Riacquisto della Cittadinanza Italiana
La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente. La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge n. 91/92.
Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che - in virtù del matrimonio - abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, hanno perso la cittadinanza italiana e possono riacquistarla, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione.
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