Acquisizione della Cittadinanza Italiana per i Figli di Stranieri Nati in Italia: Requisiti e Procedure
In generale, la cittadinanza italiana si trasmette iure sanguinis (cioè per sangue), il che significa che il genitore italiano o naturalizzato genera figli cittadini italiani. Tuttavia, il bambino, figlio di genitori entrambi stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni, non possiede automaticamente la cittadinanza italiana, ma può acquisirla.
Requisiti Fondamentali per la Richiesta di Cittadinanza
Per richiedere la Cittadinanza Italiana, sono necessari i seguenti requisiti:
- Essere nato in Italia da genitori cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
- Essere residente in Italia dalla nascita e fino ai 18 anni, senza interruzioni.
- Presentare la dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Residenza.
Dichiarazione di Volontà
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n.91/1992, "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".
Dalla lettura del dato normativo in oggetto emerge che il cittadino straniero che sia nato in Italia e ivi abbia mantenuto la propria residenza legale, ininterrottamente, sino al raggiungimento della maggiore età, può rendere dichiarazione di elezione della cittadinanza entro un anno dal compimento dei 18 anni innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del proprio comune di residenza.
Tale criterio di attribuzione della cittadinanza italiana è definito iure soli in quanto viene acquisita per nascita, purché il cittadino abbia continuato a risiedere legalmente nel territorio della Repubblica sino al momento in cui viene resa la dichiarazione stessa. La disciplina in oggetto rientra, come detto, nel comma 2 dell'art. 4 della legge 91/1992 in tema di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge e costituisce, ad oggi, un criterio residuale e meramente sussidiario di attribuzione della cittadinanza, atteso che il nostro ordinamento assume, quale criterio principale ordinario per l'attribuzione della cittadinanza, quello della derivazione di sangue, tipico delle procedure iure sanguinis.
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Comunicazione del Comune e Termini
Nel corso dei 6 mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, l’Ufficio di Stato Civile del Comune è tenuto, in base all’art. 33, comma 2, della Legge 98/2013, a comunicare ai cittadini stranieri interessati, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di presentare la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d’età.
La domanda di cittadinanza per i bambini nati in Italia deve essere presentata entro un anno di tempo dopo il compimento del diciottesimo anno di età, cioè entro i 19 anni. In mancanza della comunicazione da parte dell'Ufficio di Stato Civile, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
Residenza Legale e Continuità
Con riferimento al concetto di residenza legale è bene precisare che la legge sulla cittadinanza, come precisato dal Regolamento di Esecuzione D.P.R. 572/1993, art. 1, comma 2, ritiene residente legalmente il soggetto che non solo abbia fissato, ai sensi dell'art.
Anche nel caso di iscrizione anagrafica tardiva, il Ministero dell'Interno, con Circolare K64.2/13 del 2007 ha stabilito che tale circostanza non è ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana se venga prodotta documentazione idonea a comprovare l'effettiva presenza in Italia dell'interessato anche nel periodo antecedente all'iscrizione anagrafica, fermo restando che "L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia".
Con riferimento, invece, al concetto suindicato di "residenza legale ininterrotta", con Circolare K60.1 del 2007 il Ministero dell'Interno ha precisato che brevi assenze temporanee non sono pregiudizievoli all'acquisto della cittadinanza italiana se la persona interessata abbia comunque mantenuto la residenza legale in Italia nonché "il proprio centro delle relazioni sociali e familiari". Tuttavia, nella medesima Circolare suindicata, il Ministero ha chiarito che detti periodi di assenza, dovute a motivi di lavoro, studio, assistenza alla famiglia di origine, cure mediche, "dovranno essere adeguatamente comprovati con idonea documentazione che lo straniero dovrà produrre ad integrazione dell'istanza".
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Documentazione Necessaria
Procedimento per rendere la dichiarazione di acquisto di cittadinanza: Il cittadino straniero nato in Italia, qualora sussistano i requisiti di legge suindicati, per ottenere l'attribuzione della cittadinanza iure soli ai sensi dell'art. 4, comma 2, Legge n.91/1992, deve rendere la dichiarazione in oggetto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza producendo il proprio passaporto e il permesso di soggiorno, nonché un certificato storico di residenza e l'eventuale documentazione idonea a comprovare la permanenza in Italia pur in presenza di brevi e temporanee assenze.
Al fine di avviare il procedimento in oggetto, l'interessato dovrà procedere preliminarmente al versamento del contributo governativo di € 250,00 di cui all'art. 9bis della Legge 91/1992.
Successivamente, previo appuntamento da concordare con l'ufficio di stato civile, l'interessato potrà rendere la dichiarazione in oggetto, che verrà trascritta nei registri di stato civile di cittadinanza (Form. 80 e 197). Tale dichiarazione, unitamente alla documentazione allegata e prodotta dal cittadino interessato, verrà trasmessa quindi al Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale Territoriale di Governo, che emetterà apposita attestazione sindacale di acquisto della cittadinanza ex art. 16, comma 2, D.P.R. 572/1993, da trascrivere anch'essa nei registri di cittadinanza dello stato civile, con conseguente annotazione sull'atto di nascita sia della dichiarazione di elezione resa dal neo-diciottenne (con Form. 140-bis) e l'esito dell'accertamento emesso dal Sindaco (Form. 140-sexies).
Il neo-diciottenne che rende la dichiarazione di elezione di cittadinanza italiana, acquista la cittadinanza italiana con decorrenza dal giorno successivo a quello della data della dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Per la legislazione italiana non sussistono limiti alla possibilità di avere la doppia cittadinanza e, pertanto, al momento della dichiarazione, non è necessario rinunciare alla cittadinanza del proprio Stato d'origine.
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Tempistiche del Procedimento
- La dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana deve essere resa dal giorno del compimento del 18esimo anno di età ed entro un anno da tale data.
- L'attestazione del Sindaco ai sensi dell'art. 16, comma 7, D.P.R. n. 572/1993 è redatta entro 120 giorni dalla dichiarazione di elezione della cittadinanza.
- La trascrizione nei registri di stato civile dell'attestazione sindacale avviene entro 30 giorni dalla data di attestazione ex art. 16, comma 7, D.P.R.
Contributo Economico
Al momento della domanda, dovrà essere prodotta la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo governativo di € 250,00 da corrispondere ai sensi dell'art. 9-bis Legge 91/1992.
In caso di mancato accoglimento della dichiarazione di elezione di cittadinanza, il contributo non potrà essere rimborsato.
Altre Modalità di Acquisizione della Cittadinanza Italiana
Oltre alla cittadinanza per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri, esistono altre modalità di acquisizione della cittadinanza italiana:
- Per nascita da genitore italiano: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana.
- Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana.
- Per matrimonio/unione civile: il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero.
- Per residenza: dopo un determinato periodo di residenza legale in Italia, variabile a seconda della provenienza e delle condizioni del richiedente (ad esempio, 10 anni per i cittadini extracomunitari).
Tabella Riassuntiva dei Tempi di Residenza Richiesti per la Cittadinanza per Residenza
Categoria | Articolo di Riferimento | Anni di Residenza Legale Richiesti |
---|---|---|
Cittadino di Paese Terzo “extracomunitario” | Art. 9 lett. f | 10 |
Cittadino dell’UE | Art. 9 lett. a | 4 |
Apolide o rifugiato | Art. 9 lett. e | 5 |
Maggiorenne adottato da cittadino italiano | Art. 9 lett. b | 5 |
Straniero nato in Italia | Art. 9 lett. f | 3 |
Servizio alle dipendenze dello Stato | Art. 9 lett. c | 5 |
Straniero affiliato da cittadino italiano (prima della L. 184/1983) | Art. 21 L. 184/1983 | 7 |
La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale.