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Cittadinanza Italiana per Stranieri con Figli

Il possesso della cittadinanza italiana indica l’appartenenza allo Stato italiano e serve per avvalersi dei diritti e rispettare i doveri che da essa derivano. La materia è disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992.

Modalità di Acquisto della Cittadinanza Italiana

La famiglia rappresenta il principale canale per la trasmissione della cittadinanza. Il nostro ordinamento, fondato sul principio dello ius sanguinis, focalizza infatti l’attenzione sul legame di sangue e sul diritto di filiazione. Esistono diverse modalità per l'acquisto della cittadinanza italiana:

  • Per nascita da genitore italiano: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana.
  • Per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero acquista la cittadinanza italiana.
  • Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana.
  • Per residenza: (c.d. naturalizzazione).

Cittadinanza Italiana per i Più Giovani

Questa sezione è dedicata all’ottenimento della cittadinanza italiana da parte dei più giovani.

Minore Convivente con Genitore che Diventa Cittadino Italiano (art. 14 L. 91/92)

Il minorenne convivente stabilmente con il genitore naturalizzato acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana per effetto di legge, mediante iscrizione nei registri di stato civile del Comune di residenza (art. 14 L. 91/92). La convivenza deve essere stabile, effettiva e documentata (art. 12 D.P.R. 572/1993). Questo è considerato un requisito fondamentale per l’acquisto della cittadinanza italiana.

Cittadinanza per Adozione (art. 3 legge n. 91/92)

La cittadinanza decorre dal momento in cui il provvedimento di adozione diventa definitivo (art. 26 c. 5 l. 184/1983). Se invece l'adottato è maggiorenne l'interessato può richiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza legale in Italia successivi all'adozione.

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Riconoscimento di Filiazione (art. 2.1 legge n. 91/92)

È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2.1 legge n. 91/92). L’acquisizione di cittadinanza di minorenne a seguito di riconoscimento di filiazione è automatica. In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art.

Cittadinanza Italiana per i Neo Diciottenni Nati in Italia (art. 4 l. 91/92)

La Legge riconosce il diritto di diventare cittadino italiano a chi è nato in Italia da genitori stranieri al compimento del 18° anno di età e ha mantenuto ininterrottamente la residenza legale sul territorio italiano, presentando una dichiarazione di volontà all’Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza. Entro 120 giorni dalla dichiarazione, l’Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza verifica la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l’ottenimento della cittadinanza.

Per coloro che entro il 19° anno di età, se pur informati dal Comune di Residenza, non hanno presentato domanda di cittadinanza, potranno presentare richiesta di cittadinanza italiana per residenza. In questo caso la domanda da compilare online è la “Lett. a, 3 anni di residenza legale per chi è nato in Italia”. In questo caso sarà necessario rispettare tutti i requisiti previsti per la domanda di cittadinanza per residenza art. 9 L. 91/92.

I Comuni sono tenuti a inviare formale comunicazione ai cittadini stranieri residenti e nati in Italia della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del 19° anno d'età. In mancanza di tale comunicazione, la richiesta potrà essere effettuata anche oltre i 19 anni (art. 4 l. 91/92).

Cittadinanza per Maggiorenni con Genitore Straniero Naturalizzato Italiano (art. 9, lett. B legge n. 91/1992)

Per i maggiorenni con genitore naturalizzato italiano e con residenza legale sul territorio italiano di almeno 5 anni è possibile presentare la domanda di cittadinanza in base al modello B (ai sensi dell'art. 9, lett. B legge n. 91/1992).

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Coloro che sono arrivati in Italia da minorenni, ma sono nati all’estero, possono chiedere la cittadinanza italiana una volta raggiunta la maggiore età, seguendo l’iter della cittadinanza per residenza art. 9 L. 91/92.

Cittadinanza Italiana per Residenza

La materia è attualmente regolata dalla Legge n. 91/92. I termini di residenza variano a seconda della situazione del richiedente:

  • dopo 10 anni di residenza legale per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f).
  • dopo 4 anni di residenza legale per i cittadini dell'UE (art. 9 lett. a).
  • dopo 5 anni di residenza legale per gli apolidi (9 lett. d).
  • dopo 5 anni di residenza legale dall'adozione in caso di straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano (art.9 lett. b).
  • dopo 3 anni di residenza legale per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a).
  • dopo 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c).

La residenza deve essere legale e continuativa. La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino alla conclusione del procedimento.

Non è richiesto alcun periodo di residenza in Italia per gli stranieri che hanno prestato servizio alle dipendenze dello Stato per un periodo di almeno 5 anni, anche all’estero.

A partire dal 18 giugno 2015 le domande possono essere esclusivamente inviate tramite modalità telematica. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta.

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Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria.

Attenzione! Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente).

Cittadinanza Italiana per Matrimonio/Unione Civile

L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

Il termine di tre anni è dimezzato in caso di figli minori o adottati della coppia.

Documentazione Necessaria

Come anticipato, la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Revoca della Cittadinanza

Il Decreto introduce poi la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita, nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo.

Normativa di Riferimento

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
  • DPR 12 ottobre 1993, n. 572.
  • DPR 18 aprile 1994, n.
  • DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n.
  • Legge 18 dicembre 2020, n.

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