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Acquisizione della Cittadinanza Italiana: Requisiti e Modalità

Il possesso della cittadinanza italiana indica l’appartenenza allo Stato italiano e serve per avvalersi dei diritti e rispettare i doveri che da essa derivano. La materia è disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992.

Modalità di Acquisizione della Cittadinanza Italiana

La famiglia rappresenta il principale canale per la trasmissione della cittadinanza. Il nostro ordinamento, fondato sul principio dello ius sanguinis, focalizza infatti l’attenzione sul legame di sangue e sul diritto di filiazione.

Cittadinanza per Nascita

Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 91/92 è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani. E' cittadino italiano anche il figlio nato all'estero di un cittadino italiano.Dunque anche il discendente, nato all'estero, di un cittadino italiano, trasferitosi a suo tempo all'estero è cittadino italiano per nascita, purché né lui, né i suoi ascendenti, né l'avo italiano, abbiano mai dichiarato di voler rinunciare alla cittadinanza italiana.

  • per nascita da genitore italiano: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana.
  • per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero acquista la cittadinanza italiana.
  • È infine considerato cittadino italiano il figlio di ignoti ritrovato sul territorio italiano se non è provato il possesso di altra cittadinanza.

Cittadinanza per Filiazione e Adozione

Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana, e l'acquisto retroagisce dal momento della nascita.

Per adozione: il minorenne straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto; se invece l'adottato è maggiorenne l'interessato puo' richiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza legale in Italia successivi all'adozione.

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Per acquisto o riacquisto da parte dei genitori: il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile e effettivo con esso.

Il figlio minore straniero di chi acquista la cittadinanza italiana, diventa cittadino italiano purché conviva in modo stabile ed effettivo alla data dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore. L'acquisto della cittadinanza decorre dallo stesso giorno in cui ha acquistato o riacquistato la cittadinanza il genitore.

Cittadinanza per Matrimonio o Unione Civile

Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana dopo due anni di residenza legale in Italia oppure, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale. Il termine di tre anni è dimezzato in caso di figli minori o adottati della coppia.

Cittadinanza per Residenza (Naturalizzazione)

La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino alla conclusione del procedimento.

La materia è attualmente regolata dalla Legge n. 91/92 e prevede diversi periodi di residenza legale necessari per fare domanda:

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  • dopo 10 anni di residenza legale per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f);
  • dopo 4 anni di residenza legale per i cittadini dell'UE (art. 9 lett. a);
  • dopo 5 anni di residenza legale per gli apolidi (9 lett. b);
  • dopo 5 anni di residenza legale dall'adozione in caso di straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano (art.9 lett. c);
  • dopo 3 anni di residenza legale per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. f);
  • dopo 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c).

Vi sono dei casi in cui la legge n.91 prevede l’abbreviazione dei termini, rispetto ai 10 anni di presenza in Italia. Non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.

Tabella Riassuntiva dei Requisiti di Residenza

Richiedente Requisiti di Residenza
Cittadino Extracomunitario 10 anni di residenza legale
Cittadino UE 4 anni di residenza legale
Apolide 5 anni di residenza legale
Maggiorenne Adottato da Cittadino Italiano 5 anni di residenza legale successivi all'adozione
Straniero Nato in Italia 3 anni di residenza legale
Servizio alle Dipendenze dello Stato 5 anni di servizio, anche all'estero

Procedura di Richiesta

Dal 18 giugno 2015 l’invio on line è l’unica modalità ammessa per la presentazione dell’istanza di cittadinanza italiana per matrimonio e naturalizzazione. La compilazione e l’inoltro della domanda avviene esclusivamente attraverso il sito web del Ministero dell’Interno, dopo apposita registrazione.

Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta.

Al momento della presentazione dell’istanza, il richiedente dovrà versare un contributo amministrativo di Euro 600 (POS o contanti). Il contributo va pagato in ogni caso, indipendentemente dall’esito dell’accertamento.

In seguito alla presentazione della domanda e dei suoi allegati, l’iter procedurale che seguirà la domanda è il seguente: La Prefettura provvede all'istruttoria della domanda inviandola al Ministero dell'Interno, entro 30 giorni dal ricevimento, corredata dal rapporto informativo della Questura. Il Ministero procede a richiedere il parere del Consiglio di Stato. Ove questo parere sia favorevole il Ministero provvede ad emanare il decreto di concessione di cittadinanza italiana che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all'interessato.

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L’Ufficiale dello Stato Civile iscrive nel Registro della cittadinanza il Verbale del Giuramento con l’indicazione specifica del numero del Decreto del Presidente della repubblica e la notifica all’interessato. Di seguito trascrive il decreto stresso.

Casi Particolari

Madre Straniera con Figlio Italiano

La legge sulla cittadinanza italiana non prevede la possibilità che i figli possano trasmettere la cittadinanza ai genitori. Secondo l’art. 1 della legge n. 91/92 è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani.

La cittadinanza, quindi, si trasmette da genitore in figlio e non il contrario. La madre però, qualora sia irregolare, ha diritto ad ottenere la carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione o il permesso di soggiorno per motivi familiari.

Discendenza da Avi Italiani (Iure Sanguinis)

La cittadinanza italiana per discendenza è una delle categorie della cittadinanza italiana per stranieri. Anche conosciuta come cittadinanza italiana per via ereditaria, questa tipologia di cittadinanza si basa sul principio dello Iure Sanguinis. Si riferisce a tutti quei soggetti nati da genitori, nonni, o bisnonni italiani.

La procedura di verifica è di regola abbastanza rapida se gli accertamenti da effettuarsi non presentano particolari difficoltà.

Documenti Necessari per la Richiesta di Cittadinanza per Discendenza

  • certificato di nascita in originale (Estratto dell’atto di nascita) dell’antenato italiano, nato in Italia e che ha dato origine alla cittadinanza, completo di generalità dei genitori. Questo documento dovrà essere richiesto al Comune italiano di nascita dell’ascendente.
  • certificato delle Autorità di immigrazione dal quale risulti che l’ascendente non si sia naturalizzato perdendo la cittadinanza italiana.
  • comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio.
  • accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente.
  • la residenza dichiarata dal richiedente deve coincidere con quella indicata nel documento d’identità.

Revoca della Cittadinanza

Il Decreto introduce poi la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita, nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo.

Riferimenti Legislativi

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91
  • DPR 12 ottobre 1993, n. 572
  • DPR 18 aprile 1994, n. 362
  • DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130
  • Legge 18 dicembre 2020, n. 173

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