Cos'è il Servizio Turismo PAT (Piano di Assetto del Territorio)?
La legge provinciale in tema di ricettività turistica prevede l'obbligo da parte dei privati cittadini di comunicare le caratteristiche degli alloggi (case e appartamenti) che mettono a disposizione a scopo turistico.
I dati raccolti alimentano una base dati sistematica e completa, dedicata agli alloggi per uso turistico e gestita dal Sistema Informativo del Turismo.
CIPAT (Codice Identificativo Turistico Provinciale)
Con deliberazione n, 719 di data 29 maggio 2020, la Giunta Provinciale ha stabilito le modalità di attribuzione del Codice identificativo turistico provinciale (CIPAT), in attuazione di quanto disposto dall'art. 37 bis della l.p. Dal 30 giugno 2020 coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico, ai sensi dell'art. 37 bis della l.p., devono pubblicare in maniera ben visibile, unitamente alla denominazione dell’alloggio, il Codice Identificativo Turistico Provinciale (CIPAT) nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo utilizzato.
Anche i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (es.agenzie immobiliari) e i soggetti che gestiscono portali telematici (es.) devono indicare il CIPAT negli annunci relativi agli alloggi turistici.
Sempre a partire dal 30 giugno 2020, il codice CIPAT viene generato automaticamente dal registro telematico DTU-Alloggi al momento dell'inserimento di un nuovo alloggio.
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Per coloro che non ottemperano agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 ter, è stato introdotto il comma 4 bis all'articolo 43 della l.p.
ATTENZIONE: Dal 6 agosto 2024 è venuto meno l'obbligo di esposizione della targa recante il CIPAT, a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 9/2024.
Obblighi del Gestore di Esercizi Ricettivi
Il gestore dell'esercizio ricettivo deve attivarsi con le seguenti modalità per ottemperare agli obblighi normativi previsti dalla normativa vigente:
- Acquisizione, indicazione ed esposizione del CIN (vedi tutte le informazioni)
- Invio on-line degli arrivi e delle partenze degli ospiti (ex modello C-59 ISTAT) per l'adempimento ai fini statistici finalizzati al monitoraggio degli ospiti nelle strutture ricettive. In Trentino è possibile inviare il movimento turistico al Sistema Informativo Turistico provinciale utilizzando una delle possibilità di invio previste, in accordo con il proprio Ente di Promozione. (vedi tutte le informazioni)
- Comunicazione on-line delle generalità degli ospiti inserendo i dati nel sistema weballoggiati della Pubblica Sicurezza (ex schedine alloggiati).
Tutte le strutture che offrono ospitalità (indipendentemente dai giorni di permanenza) hanno l’obbligo di notificare esclusivamente online entro 24 ore dall'arrivo, le generalità degli ospiti alloggiati inserendo manualmente i dati nel sistema Weballoggiati della Pubblica Sicurezza oppure tramite un file compatibile prodotto dal proprio gestionale. (a cura della Pubblica Sicurezza).
Imposta di Soggiorno
Tutti coloro che concedono in locazioni alloggi turistici (art. 37 bis della l.p. 7/2002) sono tenuti a riscuotere l’imposta di soggiorno, anche chi offre un unico alloggio.
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L’importo che il gestore dovrà applicare al turista è di Euro 1,00 a persona per pernottamento per un massimo di 10 giorni consecutivi presso il medesimo alloggio.
La riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo, comprese le sanzioni amministrative, è affidata a Trentino Riscossioni S.p.A.
Alla scadenza di ogni quadrimestre si dovrà effettuare la dichiarazione ed il versamento dell'importo incassato tramite il sito PAGOSEMPLICE utilizzando le credenziali comunicate da Trentino Riscossioni.
Per maggiori informazioni consultare il sito di Trentino Riscossioni spa alla sezione dedicata e la relativa Guida all'imposta di soggiorno provinciale.
Comunicazione Dati ISTAT
Comunicare le informazioni di arrivi e partenze degli ospiti ai fini della dichiarazione ISTAT collegandosi al portale www.alloggituristici.provincia.tn.it e selezionando dal MENU SERVIZI - dichiarazione ISTAT oppure contattare la locale Azienda per il Turismo dove è censito l'alloggio.
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Si ricorda che il mancato invio dei dati comporta una violazione penale, ai sensi degli artt. 17 e 109 T.U.L.P.S.
Casi Particolari
La comunicazione NON riguarda gli alloggi classificati in altre tipologie ricettive, quali ad esempio le "case e appartamenti per vacanze" di cui all'articolo 34 della legge, né le cosiddette "seconde case" cioè le case in disponibilità del proprietario e non collocate sul mercato della locazione turistica.
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