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I Cittadini Stranieri Residenti in Italia Possono Votare Alle Elezioni Amministrative?

Il Trattato di Maastricht ha previsto al Titolo II la cittadinanza dell’Unione di cui beneficiano tutti i cittadini degli Stati membri, con il riconoscimento di un insieme di diritti comuni indipendentemente dallo Stato di appartenenza. Uno di tali diritti è quello di voto (elettorato attivo) e di eleggibilità (elettorato passivo) nelle elezioni comunali dello Stato di residenza, in applicazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione tra cittadini e non cittadini, membri di un Paese dell’Unione, residenti in uno Stato diverso da quello di cittadinanza.

Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 cui fa rinvio l'articolo 7, comma 3, della l.r. 19/2013. Il cittadino dell’Unione che intende esercitare il diritto di voto presenta al sindaco del comune di residenza apposita domanda (articolo 1). Il comune lo iscrive in un’apposita lista elettorale aggiunta (articolo 2), nella quale resta iscritto fino a quando non chiederà di essere cancellato o non sarà cancellato d’ufficio (articolo 4).

Chi ha diritto di votare in Italia?

I cittadini stranieri comunitari possono votare in Italia solo se residenti e solo nel momento in cui dichiarano la loro volontà di esercitare il diritto di voto. Sia che riguardi le elezioni sia l’esercizio del diritto di voto, i cittadini comunitari residenti in Italia, possono partecipare esclusivamente a quelli comunali e circoscrizionali.

Non solo, l’accesso al voto richiede anche che si segua un iter specifico per riuscire a esercitare questo diritto.

Chi non ha il diritto di voto?

I cittadini stranieri extracomunitari non possono votare. Quindi, come ribadito anche dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. Anche l’articolo 48 della Costituzione Italiana indica che è necessario avere dei requisiti positivi per l’esercizio del diritto di voto quali la cittadinanza italiana.

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In definitiva, si può votare solo se si possiede eventualmente la doppia cittadinanza, ad esempio sia quella italiana sia quella giapponese. In questi casi, è possibile esercitare il proprio diritto di voto in Italia, dichiarando la residenza principale all’interno del nostro paese. E per gli apolidi? La condizione di apolide ossia di momentanea assenza di cittadinanza in un paese specifico, ad esempio questo succede quando uno stato si è disgregato e non si ha avuto ancora la cittadinanza italiana anche se la si è richiesta.

Elettori residenti all'estero

I cittadini compresi nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. L’istituzione di tale anagrafe e la sua tenuta sono disciplinati dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323.

Agli elettori residenti all’estero, entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, una cartolina-avviso con l’indicazione della data delle elezioni e dell’orario della votazione (articolo 20, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19); essi possono ritirare la tessera elettorale permanente presso il proprio comune (articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n.

Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell'Unione europea e che intendono votare per i candidati italiani, possono votare presso i seggi messi a disposizione (presso consolati d’Italia, istituti di cultura, scuole italiane, ecc).

La domanda, diretta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, va consegnata al Consolato competente entro 80 giorni prima dell'ultimo giorno fissato per l’elezione, per il successivo inoltro al Ministero dell’Interno.

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Facilitazioni di viaggio

Non esistono specifiche facilitazioni di viaggio per gli elettori residenti all'estero, che possono comunque usufruire di quelle previste dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. Tali facilitazioni consistono in tariffe ridotte per i viaggi ferroviari nel territorio nazionale per gli elettori che si trovano fuori dal comune in cui votano (articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361); tali agevolazioni sono state estese anche ai viaggi via mare (art. 2 della legge 26 maggio 1969, n.

Incandidabilità, Ineleggibilità e Incompatibilità

Incandidabilità

Sono incandidabili alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale, comunale e metropolitano, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni, presidente e componente degli organi delle comunità montane i soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti stabiliti dall’articolo 3 e seguenti del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. Le disposizioni si applicano a qualsiasi altro incarico la cui elezione o nomina è di competenza del Sindaco, del Presidente della Provincia della giunta o del consiglio provinciale o comunale. L'eventuale elezione o nomina è nulla.

Ineleggibilità

Sono ineleggibili quei soggetti che, detenendo o avendo detenuto la titolarità di determinati uffici, possono avvalersi della loro carica per esercitare pressione sugli elettori (alti funzionari statali, magistrati, ufficiali superiori, dipendenti del comune, consiglieri di altro comune). Le cause d’ineleggibilità sono stabilite dagli articoli 60 e 61 del D.lgs. Inoltre, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta la decadenza dalle cariche elettive ricoperte per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province.

Incompatibilità

Sono incompatibili quei soggetti che sono in una posizione di potenziale di conflitto d'interesse o in una posizione di controllore/controllato (amministratore o dirigente di enti sovvenzionati dal comune, o che hanno in corso forniture, appalti o coloro che hanno una lite pendente col comune). Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non è immediatamente rieleggibile chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco. Nei comuni con popolazione tra 5001 e 15.000 abitanti, non è immediatamente rieleggibile chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco. La carica di assessore è, inoltre, incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale con esclusione dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

La perdita delle condizioni di eleggibilità o una causa d’incompatibilità comporta la decadenza, entro 10 giorni, dalla carica. Il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela deve contestare. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminarne la causa. Decorso questo termine, il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa, invita l'amministratore a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l’opzione per la carica che intende conservare.

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Tabella riassuntiva del diritto di voto in Italia per cittadini stranieri

Cittadinanza Diritto di Voto Tipo di Elezioni
Comunitari residenti Sì, con richiesta Comunali e circoscrizionali
Extracomunitari No Nessuna
Italiani residenti all'estero (AIRE) Secondo le modalità previste
Con doppia cittadinanza (di cui una italiana) Sì, se residenti in Italia Tutte (con le limitazioni di legge)
Apolidi Dipende dalla cittadinanza acquisita Dipende dalla cittadinanza acquisita

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