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Acquisizione della Cittadinanza Italiana per Matrimonio: Requisiti e Procedura

La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato. L'acquisizione della cittadinanza italiana può avvenire in modo automatico, verificandosi le condizioni previste dalla legge, oppure essere subordinata a domanda dell'interessato, qualora sussistano determinati requisiti.

Modalità di Acquisizione della Cittadinanza Italiana

La cittadinanza italiana si acquisisce principalmente per:

  • Filiazione (ius sanguinis): Il figlio nato da padre italiano o madre italiana è cittadino italiano.
  • Nascita sul territorio italiano (ius soli): Se i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza, o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano.
  • Riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona.
  • Adozione durante la minore età della persona.

La cittadinanza può essere concessa anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.

La cittadinanza si può invece richiedere:

  • per acquisto volontario
  • per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri
  • per matrimonio o unione civile
  • per residenza (c.d. naturalizzazione)

Acquisto della Cittadinanza Italiana per Matrimonio

L'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92.

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Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana a seguito di decreto di concessione del Ministero dell'interno, previa domanda al Prefetto competente, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

  1. Residenza legale in Italia per un periodo di almeno 6 mesi dopo il matrimonio.
  2. Iscrizione/trascrizione del matrimonio in Italia, sui registri di stato civile.
  3. Assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge.
  4. Assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.

Qualora l'interessato sia residente all'estero, il requisito di cui al punto 1 è sostituito dal seguente: decorrenza di tre anni dalla data di matrimonio. In tale caso la domanda per l'acquisto della cittadinanza deve essere presentata all'Autorità consolare competente per il luogo di residenza.

Eseguita la registrazione, che per i residenti in Italia richiede il possesso dello SPID, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta.

Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria. Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare tutte le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento e l'eventuale irregolarità della documentazione allegata.

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

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L'acquisto della cittadinanza per matrimonio non è possibile se lo straniero ha riportato condanne penali in Italia (per reati per cui è prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione e per quelli previsti dal libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale ) o anche all’estero ad una pena superiore ad un anno per un delitto non politico riconosciuto da sentenza dell'autorità italiana. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio anche la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.

A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un italiano?

L'istanza per ottenere la cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza (o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare) con un'apposita domanda scritta.

Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.

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Tempi e Scadenze

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso, per le domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione, da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei relativi procedimenti.

Tale nuovo termine, decorrente dalla data di presentazione della istanza, si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza non ancora definiti con un provvedimento espresso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero al 5 ottobre 2018).

Costi

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha innalzato da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza.

Documentazione Richiesta

In caso di istanza presentata all'estero, il richiedente deve allegare la seguente documentazione legalizzata e tradotta:

  • Atto di nascita completo di tutte le generalità, ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell'istante;
  • Certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;
  • Certificato di residenza o documento equipollente;
  • Estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal Comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto il relativo atto (non certificato o copia dell'atto di matrimonio);
  • Certificato di cittadinanza italiana del coniuge in bollo;
  • Copia del passaporto (munita di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato che lo ha rilasciato;
  • Certificato di stato di famiglia, in bollo.
  • Ricevuta del pagamento del contributo di 250 euro.

In base all'art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell'Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

I seguenti atti: estratto dell'atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ultimo dalla legge 183/2011.

Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all'Unione Europea può essere esonerato dalla presentazione dell'estratto dell'atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, qualora tali atti siano già in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare.

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