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Pensione di Reversibilità per il Coniuge Superstite Straniero: Requisiti e Documenti

La pensione ai superstiti è una prestazione di natura economica e previdenziale erogata in favore dei superstiti del pensionato/assicurato deceduto. La pensione ai superstiti viene definita:

  • “Indiretta” se il decesso dell’assicurato avviene prima del pensionamento;
  • “Di reversibilità” se il decesso dell’assicurato avviene dopo il pensionamento.

I beneficiari di questa pensione sono gli stessi della pensione ai superstiti liquidata in regime nazionale. I superstiti aventi diritto alla pensione sono il coniuge superstite, anche se separato legalmente; il coniuge divorziato; i figli/e minorenni, maggiorenni studenti, inabili e gli equiparati; figli/e postumi nati entro il 300mo giorno dalla data del decesso del padre. In mancanza di tali figure, i genitori e, in mancanza anche di questi ultimi, i fratelli e le sorelle.

Hanno diritto alla pensione di reversibilità anche persone dello stesso sesso che formalizzano la loro Unione Civile poiché sono considerati “coniugi” a tutti gli effetti (L. n. 76 del 20/05/2016). La prestazione può essere richiesta anche se il dante causa ha svolto attività di lavoro all’estero o era titolare di pensione liquidata in Convenzione internazionale.

Requisiti per l'ottenimento della pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti viene concessa se il dante causa era già pensionato o se, al momento del decesso, aveva 15 anni di contribuzione oppure 5 anni di contribuzione di cui 3 nell'ultimo quinquennio. Nello specifico:

  • 5 anni di assicurazione e contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso.
  • Questo requisito può essere perfezionato anche utilizzando contribuzione maturata per attività di lavoro svolta all’estero, in paesi convenzionati con l’Italia.

Requisiti Specifici per il Coniuge

La pensione ai superstiti spetta al coniuge (vedova o vedovo), anche se separato. Tuttavia, al coniuge separato con “addebito” - cioè per colpa - spetta il trattamento pensionistico solo se titolare dell’assegno alimentare stabilito dal Tribunale.

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La pensione spetta anche al coniuge divorziato se:

  • Titolare di assegno divorziale;
  • Non ha contratto nuove nozze;
  • La data di inizio del rapporto assicurativo del defunto è anteriore alla data di sentenza di divorzio.

In presenza di più coniugi aventi diritto (es. coniuge attuale + coniuge divorziato) sarà il Tribunale a stabilire le quote spettanti.

Perdita del diritto alla pensione

In caso di nuove nozze, al coniuge viene revocata la pensione ai superstiti e gli viene erogata la "doppia annualità", corrispondente a 26 volte l'importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio. La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se ci sono figli/e che percepiscono la pensione.

Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti; ha diritto a un assegno per una volta pari a due annualità (art. 3, d.lgs.

Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F della legge 8 agosto 1995, n. 335. I redditi da valutare sono (Circolare INPS n. 234 del 25 agosto 1995 e n. In ogni caso non è valutato l’importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione.

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Ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 335/1995, sono previsti dei limiti di cumulabilità tra la pensione ai superstiti e i redditi del beneficiario. Puoi fare riferimento alla seguente tabella:

Reddito Annuale del BeneficiarioPercentuale di Riduzione della Pensione
Superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti25%
Superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti40%
Superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti50%

Residenza all'estero e pensione di reversibilità

Si riceve la pensione di reversibilità anche se residente all’estero? La risposta è affermativa, come nel caso di trasferimento a Tenerife, anche con trasferimento della residenza fiscale.

Presentazione della domanda

La domanda di pensione ai superstiti con contribuzione italiana ed estera può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it.

Tempi di erogazione

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni.

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