Novità Reddito di Cittadinanza: Requisiti per Stranieri e Sentenza della Corte Costituzionale
Il Reddito di cittadinanza (Rdc) - abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 - non ha natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell’individuo»: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per l’occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione. È quanto ha ribadito la Corte costituzionale, nella sentenza numero 31, depositata giovedì 20 marzo, che decide così del rinvio pregiudiziale nato da una causa civile tra l’Inps e 6 cittadini stranieri comunitari davanti alla Corte d’appello di Milano, sezione lavoro.
La Questione di Legittimità Costituzionale
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal giudice in merito all’art 2 del decreto, anche in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. Al centro, la possibile discriminazione derivante dal requisito dei 10 anni di residenza in Italia, previsto dalla normativa sul Rdc, il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019.
La Decisione della Corte Costituzionale
La Corte ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2)” del decreto 4/2019, “nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni”, come è poi stato previsto per l’Assegno di inclusione, la misura introdotta dal governo Meloni nel 2024 per sostituire il Rdc.
“E’ stata dichiarata incostituzionale una norma che per anni ha vessato tante persone in oggettivo stato di indigenza, con i requisiti economici per accedere al sussidio e invece escluse per un requisito che oggi, finalmente, sappiamo essere illegittimo”, è il commento dell’avvocato Alberto Guariso, legale dei cittadini comunitari che si erano visti togliere la prestazione e richiedere dall’Inps la restituzione delle somme.
Ma non è tutto. Perché la Consulta ha invece deciso di dichiarare “inammissibili le questioni di legittimità costituzionale” relative all’ipotesi che ad essere discriminatorio fosse il requisito della residenza in sé. Una decisione presa alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 luglio 2024 che, dice la Consulta, “non è d’ostacolo”.
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La Posizione della Corte di Giustizia Europea
La Corte di giustizia europea aveva dichiarato discriminatorio nei confronti degli stranieri il requisito dei 10 anni di residenza per l’accesso al Rdc, in particolare dei cittadini di Paesi terzi. Secondo i giudici europei, il requisito viola la direttiva 2003/109/CE, che garantisce uguali diritti ai residenti di lungo periodo, e può impedire loro di accedere a prestazioni sociali, contrastando così con la Carta dei diritti fondamentali Ue.
Secondo la Corte costituzionale, però, “in tale pronuncia la Corte di giustizia, come di consueto, ha interpretato il diritto dell’Unione - notano i giudici costituzionali - ma non ha operato un sindacato sull’esattezza, o no, dell’interpretazione del diritto nazionale, quale offerta dal giudice del rinvio pregiudiziale”, che invece aveva ritenuto la natura assistenziale del Rdc.
La sentenza ha quindi precisato che non può essere accolta la questione di legittimità prospettata in via principale dal giudice che ha presentato il ricorso, che porterebbe, in sostanza, ad annullare completamente il requisito di radicamento territoriale in base alla residenza, rendendo sufficiente solo quello, per i cittadini degli Stati membri, del diritto di soggiorno. Non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non determina, di per sé, una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell’Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame.
Tuttavia, nonostante tali considerazioni, il periodo di residenza decennale pone una barriera temporale all’accesso al Rdc che trascende la ragionevole correlazione con le finalità di quest’ultimo. A differenza di altre misure, come l’assegno sociale che questa Corte ha ritenuto correlate allo “stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo”, il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell’integrazione futura.
In quest’ottica, il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’articolo 3 della Costituzione. Il requisito dei 10 anni è arbitrario, discriminatorio e privo di correlazione con le finalità della misura.
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La Corte d’appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale sul requisito della residenza decennale previsto per accedere al Reddito di cittadinanza. La legittimità del requisito di almeno 10 anni di residenza in Italia, di cui gli ultimi due continuativi, richiesto dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 4/2019, in relazione al principio di eguaglianza (art.
Requisiti di Cittadinanza, Residenza e Soggiorno
Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:
- italiano o dell’Unione Europea;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
- cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
- cittadini italiani o dell’Unione Europea;- cittadini stranieri familiari di cittadino italiano o dell’Unione Europea titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Per familiare si intende:
- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione una unione registrata sulla base della legislazione dello Stato membro che equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;
- cittadini stranieri con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; ovvero apolidi riconosciuti o stranieri titolari dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, o del permesso di soggiorno per casi speciali (art.
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- residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (requisito non richiesto ai titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali- art. 18 ter - art. Il titolo di soggiorno e di residenza devono essere soddisfatti congiuntamente.
I cittadini stranieri devono, pertanto, oltre ad avere 5 anni di residenza regolare in Italia, anche essere titolari, di uno dei titoli di soggiorno sopra indicati.
Altri Requisiti
Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
Il richiedente non deve poi essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
L’importo dell’assegno è determinato tenendo conto attraverso una scala di equivalenza del numero di componenti il nucleo familiare.
La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti in una delle seguenti condizioni:
- disoccupati a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa;
- in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.;
- componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt.
Requisiti Economici
Quali altri requisiti economici sono richiesti per poter beneficiare dell’assegno di inclusione?
euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
Relativamente ai requisiti economici appena elencati, i cittadini di Paesi extracomunitari devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. Non è richiesta tale certificazione:
- ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
- qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dove è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.
L’elenco dei Paesi rientranti in questa casistica sarà definito in un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Assegno di Inclusione 2024
E' necessario essere residenti in Italia al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio. Il beneficio viene erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi.
iscriversi al sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e accettare un impegno digitale per avviare un percorso di integrazione sociale e lavorativa. L’importo dell’Assegno di Inclusione 2024 varia in base alla composizione del nucleo familiare e al valore ISEE.
Non ha diritto, inoltre, diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n.
Riferimenti Normativi
- Articolo 1 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n.
- Circolare Inps n.
- Legge 30 dicembre 2024, n.
- Articolo 6, comma 3, del decreto- legge n. 145 dell’11 ottobre 2024, convertito con modificazione dalla legge del 9 dicembre 2024, n.
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