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Dichiarazione di Presenza per Stranieri in Italia: Modulo e Documenti Necessari

La normativa italiana prevede specifici obblighi per gli stranieri che soggiornano nel territorio nazionale. In particolare, quelli provenienti da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen devono dichiarare la propria presenza.

Obbligo di Dichiarazione di Presenza

Gli stranieri provenienti da Paesi Schengen devono dichiarare la propria presenza, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, al questore della provincia in cui si trovano sottoscrivendo uno specifico modulo.

Se sono ospiti di strutture alberghiere, si avvalgono della dichiarazione resa dall’albergatore, che ha l’obbligo di segnalare all’autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo.

Studenti di Università Straniere

Il nuovo art. 38-bis del Testo Unico Immigrazione (TUI) prevede che gli studenti delle filiazioni in Italia di Università e Istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri sono esentati dall’obbligo di richiedere un permesso di soggiorno in caso di soggiorni in territorio nazionale non superiori a 150 giorni.

In tale circostanza, sarà tuttavia necessario assolvere all’obbligo di rendere dichiarazione di presenza conformemente all’art. 1 comma 2 della Legge n.68/2007.

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Documentazione Aggiuntiva per Studenti

L’art. 38-bis del TUI prevede altresì che la dichiarazione di presenza debba essere accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato da consegnare in copia alla Questura competente per territorio nei casi in cui la dichiarazione di presenza venga presentata presso quest’ultimo Ufficio ovvero esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza negli altri casi.

Il legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato si obbliga a comunicare entro 48 ore al Questore competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio, anche via posta o via pec, agli indirizzi pubblicati sulle pagine web ufficiali della Polizia di Stato.

Sanzioni per Mancato Adempimento

Il mancato adempimento dell’obbligo della dichiarazione di presenza di cui all’articolo 38-bis del TUI comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7, c.2-bis, del TUI (pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro).

Ingresso e Soggiorno Illegale

Dall’8 agosto 2009 è stato introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (1.94 del 15/7/2009).

Pertanto, chi fa ingresso o si trattiene in maniera irregolare nel nostro paese è punibile con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis del decreto legislativo n. 286/98.

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Provvedimento di Espulsione

Il prefetto adotta il provvedimento di espulsione dopo aver valutato il singolo caso.

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