Legge Regionale del Turismo in Sardegna: Cosa Prevede
La Regione Sardegna, in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 12 giugno 2006, promuove l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici da parte delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive affinché possano usufruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, in attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n.
La legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, è la legge quadro del turismo della Regione Autonoma della Sardegna. Le strutture ricettive ricomprese nella L.R. 16/2017 si suddividono in tre macro tipologie:
- Strutture ricettive alberghiere
- Strutture ricettive all'aria aperta
- Strutture ricettive extra-alberghiere
Come Avviare una Struttura Ricettiva (L.R. 16/2017)
Per avviare una struttura ricettiva, è necessario presentare una pratica di avvio attraverso la piattaforma SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia). Prima di procedere alla compilazione della richiesta, si suggerisce di consultare con attenzione le Direttive di Attuazione specifiche per la tipologia di struttura da avviare e dotarsi delle planimetrie complete delle indicazioni delle superfici degli ambienti (non usare la planimetria catastale).
È inoltre necessario contattare la Questura competente al fine del rilascio delle credenziali di accesso al portale Alloggiatiweb per la trasmissione obbligatoria dei dati degli ospiti ai fini della pubblica sicurezza.
Strutture Ricettive Alberghiere
Un albergo è una struttura ricettiva, a gestione unitaria in forma imprenditoriale, aperta al pubblico (esercizio pubblico), e ubicata in uno o più stabili o parti di stabili, che svolge l’attività ricettiva nelle proprie camere, o in via recessiva, in unità abitative dotate di cucina o di angolo cottura (cosiddetta promiscuità). Le camere o le unità abitative devono essere di numero non inferiore a 7. Negli alberghi la capacità ricettiva delle unità abitative non può essere superiore al 35 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura (cosiddetta promiscuità).
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Un albergo residenziale è una struttura ricettiva alberghiera che, differentemente dall’albergo, svolge l’attività ricettiva in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina o di angolo cottura, o, in via recessiva, in camere. Negli alberghi residenziali la capacità ricettiva delle camere non può essere superiore al 35 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura. Queste strutture possono anche somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.
Sono "condhotel" le aziende aperte al pubblico, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere.
Possono assumere la denominazione di "villaggi albergo" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata.
Possono assumere la denominazione di "alberghi diffusi" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune e distanti non oltre 300 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali; l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire l'omogeneità dei servizi.
Possono assumere la denominazione di "alberghi rurali" le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali o complessi immobiliari rurali, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione preparate prevalentemente con l'impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo.
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Strutture Ricettive all'Aria Aperta
Sono "campeggi" o "camping" le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva della struttura.
Sono "villaggi turistici" le aziende ricettive organizzate che destinano una percentuale superiore al 25 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura alla sosta e al soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero, o in muratura tradizionale, destinate ai turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento.
Nelle aziende ricettive di cui ai commi 1 e 2 regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici e edilizi.
Sono "marina resort" le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.
Strutture Ricettive Extra-Alberghiere
Costituisce attività ricettiva di bed and breakfast l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata nell'abitazione di residenza e domicilio abituale da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, per non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiuntivo per stanza in caso di minori di dodici anni. L'attività di bed and breakfast può essere svolta sia in forma non imprenditoriale con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare, sia in forma imprenditoriale con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare.
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Si intende per “domo” l’attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di 6 camere in un’unica unità immobiliare o in non più di 2 appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l’uno dall’altro, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei locali e la sostituzione della biancheria almeno una volta la settimana e a ogni cambio di cliente. Tale attività è obbligatoriamente iscritta al registro imprese.
Si intende per "boat & breakfast" l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto.
Si intende per "albergo nautico diffuso" la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio dell'unità produttiva.
Strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari, senza offerta di prestazioni alberghiere, in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina, in numero non inferiore a 7, ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabile o in dipendenze ubicate a non più di 100 metri di distanza dalla sede principale.
Sono “case per ferie” le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti ed organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, e da enti o aziende, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione, per il perseguimento delle predette finalità.
Sono "case e appartamenti per le vacanze (CAV)" le strutture ricettive composte da unità abitative ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, assicurando almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali a ogni cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.
Identificativo Univoco Numerico (IUN)
È istituito il registro regionale delle strutture ricettive extra-alberghiere, distinto per tipologia, tenuto dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio che attribuisce l'Identificativo univoco numerico (IUN) per singola struttura. Lo IUN è attribuito in numerazione progressiva contestualmente alla registrazione allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato competente in materia di turismo attribuisce e comunica alle strutture esistenti lo IUN.
Contributi e Incentivi
L'Amministrazione regionale può concedere contribuiti in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”) alle micro, piccole e medie imprese turistiche al fine di incentivare l’ incremento qualitativo dei servizi e per il finanziamento delle opere di adeguamento alla normativa sulla sicurezza, protezione aziendale e prevenzione incendi.
L’Amministrazione regionale può concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all’estero finalizzati al potenziamento dei flussi turistici nel territorio regionale attraverso l’offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al (CE) n.
La Regione, al fine di incentivare la crescita del settore del turismo congressuale, può concedere contributi agli organizzatori professionali di eventi congressuali, nella misura massima del 35 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal (CE) n.
Promozione Turistica Multimediale
Per promuovere la Sardegna, l'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a destinare, annualmente, risorse per campagne di promozione turistica multimediale, anche attraverso i media digitali di massa. Sono privilegiate le forme di promozione effettuate attraverso i maggiori network televisivi (privati e pubblici) nazionali e internazionali.
Proroga Manifestazioni Pubbliche di Grande Interesse Turistico
A valere sulle risorse già stanziate e impegnate nell'esercizio finanziario 2020 in conto competenza della missione 07 - programma 01 - titolo 1, è autorizzata, a favore degli organismi beneficiari del bando 2020, la proroga fino al 31 dicembre 2021 per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico.
Segno Distintivo delle Strutture Ricettive Extra-Alberghiere
Le strutture ricettive extra - alberghiere di cui alle presenti Direttive devono dotarsi di apposito segno distintivo i cui modelli sono contenuti nel loro allegato D.
Le strutture ricettive extra - alberghiere che operano sul territorio regionale, ai sensi della "Legge", si dotano di apposita targa contenente il segno distintivo che identifica la tipologia di struttura ricettiva e la sua classificazione secondo le modalità indicate negli articoli 14 e 15 delle presenti Direttive, in luogo ben visibile presso la struttura ricettiva stessa. È necessaria l'indicazione del codice IUN attribuito, ai sensi dell'art.
Esempio per Bed & Breakfast
Per le strutture ricettive extra - alberghiere denominate "bed and breakfast”, la targa riporta il simbolo distintivo rappresentato nell'ellisse n. a. simbolo, su fondo blu, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e blu, costituito, alla sinistra, da un letto stilizzato, munito di materasso e cuscino, mentre alla sua destra vi è raffigurata una tazza fumante, anch'essa stilizzata.
Aree Attrezzate per la Sosta Temporanea
Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
Strutture o Stabilimenti Balneari
Sono "strutture o stabilimenti balneari" le aree scoperte demaniali marittime a uso pubblico gestite in qualità di imprese turistiche in regime di concessione, attrezzate prevalentemente per la balneazione.
I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti.
Tabella riassuntiva delle strutture ricettive extra-alberghiere
Tipologia | Definizione | Caratteristiche Principali |
---|---|---|
Bed & Breakfast | Offerta di alloggio e prima colazione nell'abitazione di residenza | Max 3 stanze, max 10 posti letto, conduzione familiare |
Domo | Attività ricettiva di ospitalità con eventuale prima colazione | Max 6 camere in un'unica unità immobiliare o 2 appartamenti, pulizia e cambio biancheria |
Case e Appartamenti Vacanze (CAV) | Unità abitative arredate e dotate di servizi autonomi | Gestione imprenditoriale, senza servizi centralizzati |
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