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Riordino delle Funzioni in Materia di Turismo in Italia: Analisi della Legge Nazionale

Il Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203, ha rappresentato un momento significativo nel riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport in Italia.

Con il d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, sono state trasferite alle regioni ed agli enti locali le competenze in materia di turismo, sport e spettacolo.

Riordino degli Organi Consultivi e degli Enti del Settore dello Spettacolo e del Turismo

L'articolo 3 del decreto-legge n. 97/1995 disciplina il riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo.

In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede a:

  • riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;
  • riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

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  • le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati.
  • il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell’affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità.

Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l’osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell’ENIT, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

  • razionalizzazione e definizione dell’organizzazione degli uffici all’estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione.
  • riorganizzazione dell’assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall’articolo 5;
  • attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all’estero come strumento di rappresentazione dell’immagine dell’intero territorio nazionale, nonché per la predisposizione, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;
  • previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell’immagine dell’Italia all’estero.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il consiglio di amministrazione dell’ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni.

Il Codice del Turismo

Il Codice del turismo, varato definitivamente con il decreto legislativo 79/2011, aveva l'obiettivo di promuovere il mercato del turismo e rafforzare la tutela del consumatore, fissando punti di riferimento univoci per un coordinamento tra Stato e Regioni.

Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, conteneva due distinti interventi normativi:

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  • il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo;
  • il recepimento della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà.

Il Codice del turismo (allegato 1 del decreto legislativo 79/2011) era finalizzato a promuovere e tutelare il mercato del turismo tramite il coordinamento sistematico delle disposizioni normative vigenti nel settore, nel rispetto della competenza legislativa regionale e dell'ordinamento dell'Unione europea.

Numerosi concetti e definizioni contenuti nella disciplina previgente (in particolare la legge 135/2001) sono stati ripresi e talvolta integrati e innovati, come nel caso della definizione di impresa turistica.

Una delle novità più significative del provvedimento consiste nell’esplicita affermazione della risarcibilità del “danno da vacanza rovinata” (art. 47) finora elaborazione giurisprudenziale (peraltro di difforme applicazione) finalizzata alla risarcibilità dello specifico danno non patrimoniale consistente nello stress e nel disagio subito per non aver potuto godere della vacanza immaginata.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012

La sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse parti del Codice del Turismo, attribuendo competenze statali in materia di turismo in violazione delle disposizioni previste nella legge delega 28 novembre 2005, n. 246.

In particolare, sono stati dichiarati incostituzionali gli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 79 del 2011.

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Funzioni Attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

  • definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali;
  • esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
  • raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 83.

Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del turismo esercita altresì le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle attività turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali.

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