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Nuova Legge sul Turismo in Italia: Riforma della Professione di Guida Turistica

Il 30 maggio è stato raggiunto un accordo sul regolamento attuativo della professione di guida turistica, che completa il quadro normativo avviato con la pubblicazione della legge del 13 dicembre 2023 numero 190, che la categoria attendeva da dieci anni.

Il 28 giugno è stato poi pubblicato l'atteso decreto del Ministero del Turismo con le disposizioni applicative sull'istituzione dell'albo nazionale e sugli obblighi di aggiornamento (DECRETO 26 giugno 2024, n. 88 Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica» con ulteriori dettagli sull'istituzione dell'albo nazionale e sugli obblighi di aggiornamento).

La legge, già in vigore dal 17 dicembre 2023, è volta a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i princìpi fondamentali. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali princìpi.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 13 luglio 2024, ma fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro le guide turistiche già abilitate potranno continuare a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo (quindi entro dicembre 2025) le guide turistiche già abilitate possono continuare a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente. Successivamente si potra esercitare solo dopo aver superato il nuovo esame di abilitazione ed essersi iscritti al nuovo elenco.

La nuova legge definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo o il riconoscimento della qualifica professionale. Costituiscono attività proprie della professione di guida turistica: l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano.

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Si specifica che la visita guidata, ha il fine di:

  • evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, e degli ulteriori elementi di identità locali;
  • trasmettere la conoscenza, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e della necessità di rispettarlo;
  • garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità.

L’esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero a alla conseguente iscrizione nell’elenco nazionale. Solo una attività su base temporanea e occasionale, per siti non culturali e aperture straordinarie senza pagamento o iscrizione può svolgersi senza il possesso della qualifica.

Viene inoltre specificato che nei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

Le novità introdotte dalla nuova legge sono le seguenti:

  • ulteriori requisiti per l’esercizio della professione di guida turistica;
  • conoscenze linguistiche e titoli di studio funzionali all’esame di abilitazione all’esercizio della professione;
  • composizione e aggiornamento dell’elenco nazionale delle guide turistiche;
  • regole per l’esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero;
  • corsi di specializzazione e aggiornamento;
  • disciplina di divieti e sanzioni.

Elenco Nazionale Guide Turistiche

Come detto, la legge di riforma della professione di guida turistica prevede l'istituzione di un elenco nazionale presso il Ministero del Turismo al quale avranno accesso, previa domanda, coloro che:

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  • hanno superato lo specifico esame di abilitazione nazionale (di cui si attende il bando al massimo entro la fine del 2025)
  • hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale,
  • sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica e iscritti agli albi regionali alla data di entrata in vigore della legge, ovvero alla data del 17 dicembre 2023

Le guide turistiche che avranno superato l'esame di abilitazione (vedi sotto i dettagli), ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, o che fossero già abilitate alla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2023, possono richiedere l'iscrizione all'elenco nazionale.

L’elenco nazionale sarà pubblico, distinto in due sezioni e conterrà, oltre ai dati anagrafici e al numero di iscrizione, i dati relativi alle specializzazioni e alle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, su una apposita piattaforma informatica per la quale sono stati stanziati i fondi necessari.

L'elenco include dati come il numero di iscrizione, nome, cognome, codice fiscale, data di abilitazione, specializzazioni, lingue straniere conosciute e titoli di studio.

L'elenco nazionale è suddiviso in due sezioni:

  • Guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale o già abilitate.
  • Guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero.

Gli iscritti potranno svolgere la professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale e riceveranno dal Ministero del turismo un tesserino di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione. Nella conversione del DL 19 si prevede che tale elenco dia conto anche della data di ultimo adempimento dell’obbligo di aggiornamento da parte del professionista.

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L'Esame di Abilitazione

Con la nuova legge l’esercizio della professione di guida turistica e l’iscrizione all’elenco nazionale sono subordinati al superamento di un esame di abilitazione.

Per poter entrare a far parte dell'albo sarà necessario superare l'esame di abilitazione che prevede i seguenti requisiti:

  • maggiore età;
  • diploma di laurea triennale oppure della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Ue la preveda;
  • non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena per reato doloso;
  • non aver riportate condanne per abuso di professione, arte, industria, commercio o mestiere;
  • certificazioni della conoscenza di una lingua straniera al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento.

L’esame di stato è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del Turismo e consiste in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica.

L'esame abbraccia le seguenti materie: storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, prove linguistiche. Nello specifico consiste in: una prova scritta; una prova orale; una prova tecnico-pratica.

Per partecipare all'esame di abilitazione bisognerà versare un contributo di 10 euro e poi altri di 30 per il rilascio del tesserino personale di riconoscimento. I candidati devono versare un contributo di 10 euro per la partecipazione all'esame di abilitazione e di 30 euro per il rilascio del tesserino personale di riconoscimento, che include fotografia, numero di iscrizione e codice univoco di identificazione.

In alternativa alla prova attitudinale, si può scegliere un tirocinio di adattamento sotto la supervisione di una guida turistica abilitata da almeno tre anni. In alternativa alla prova attitudinale, i candidati possono scegliere un tirocinio di adattamento sotto la supervisione di una guida turistica abilitata da almeno tre anni. Questo tirocinio può essere accompagnato da formazione complementare per garantire l'acquisizione delle conoscenze specifiche necessarie(dm-guida-tur).

Obbligo Aggiornamento Professionale

OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Il decreto del 26 giugno 2024 precisa che i corsi di aggiornamento destinati alle guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale gestito dal Ministero del Turismo sono obbligatori e devono comprendere almeno cinquanta ore di formazione ogni tre anni, con contenuti sia teorici che pratici, mirati ad approfondire le esperienze maturate e le conoscenze acquisite.

Le disposizioni del decreto del 26 giugno scorso precisano che i corsi di aggiornamento per le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale sono obbligatori e devono comprendere almeno 50 ore di formazione ogni tre anni.

I corsi possono essere tenuti da docenti ed esperti delle materie rilevanti e sono organizzati da enti autorizzati e in convenzione con le regioni o le province autonome. I corsi sono tenuti da docenti ed esperti in materia e sono organizzati da enti autorizzati e convenzionati con le Regioni o le Province autonome.

In caso di impedimenti per malattia o altre cause di forza maggiore, la guida deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.

Le guide turistiche devono comunicare al Ministero del Turismo l'avvenuta partecipazione ai corsi, trasmettendo l'attestazione di frequenza attraverso la piattaforma informatica, al fine di aggiornare le informazioni contenute nell'elenco nazionale. Le guide turistiche dovranno inoltre comunicare al Ministero l'avvenuta partecipazione ai corsi inviando l'attestazione di frequenza sulla piattaforma informatica dedicata.

Obblighi di Comportamento

Infine la guida turistica dovrà seguire alcune norme di comportamento obbligatorie nell'esercizio della propria professione. Dovrà quindi:

  • esporre il modo visibile il tesserino di riconoscimento;
  • fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

È invece vietato a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della legge. Inoltre le agenzie di viaggio, i tour operator e ogni altro intermediario, anche telematico, non possono avvalersi per attività di guida turistica, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale.

In caso di violazioni le sanzioni previste sono le seguenti: da 3mila fino a 12mila euro ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale; da 5mila fino a 15mila euro ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura e alle imprese.

Il tesserino andrà poi esibito ad ogni richiesta da parte di organi di polizia locale o altri soggetti autorizzati. In caso di divieto si applica la sanzione amministrativa a partire da 500 fino ad un massimo di 1500 euro.

ATTENZIONE La legge di conversione del DL 19 2024 aggiunge che il divieto di avvalersi di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche e il conseguente obbligo di indicare il numero di iscrizione all’elenco della guida turistica che presta la propria attività professionale, si riferiscono ad intermediari turistici e non a piattaforme digitali in quanto a tali realtà non possono essere imposti obblighi informativi non previsti dal diritto UE.

Abilitazione Cittadini Stranieri

I cittadini dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato potranno svolgere loro attività in Italia:

  • su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
  • in maniera stabile, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ovvero, in alternativa, previo compimento di un tirocinio di adattamento di 24 mesi.

Sia che si affronti la prova attitudinale, sia che si svolga il tirocinio di adattamento, è richiesta la certificazione della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello C1 e l'altra di grado non inferiore al livello B2. Qualora la qualifica professionale sia stata conseguita in altri Stati, la qualifica è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. E' richiesta la certificazione della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello C1 e l'altra di grado non inferiore al livello B2 e, per i cittadini di un altro Stato, la conoscenza certificata della lingua italiana in un grado non inferiore al livello C1.

Le prove attitudinali per il riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero sono indette dal Ministero del turismo e consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale delle guide turistiche e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

Commento di Confguide

Pur apprezzando la riforma, Confguide-Confcommercio evidenzia tuttavia che “è stata via via depotenziata in questi mesi rispetto all’impianto originario, che conteneva le caratteristiche qualitative che riteniamo necessarie per la figura della guida turistica”. Senza contare il fatto che il regolamento approvato non si applica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome e quindi “limita l’efficacia della riforma stessa”.

L’Associazione, poi, sottolinea la sua contrarietà “ad alcuni passaggi come la deroga per gli enti del Terzo Settore di effettuare visite guidate senza utilizzare guide abilitate; il titolo di accesso alla professione passato da laurea a diploma e le lingue straniere passate da due a una. Questo perché la guida turistica è una figura professionale del mondo della cultura e aver ridotto i requisiti di accesso determina un abbassamento del livello qualitativo della categoria e comporta una concorrenza non equilibrata tra operatori”.

In ogni modo “la legge 190 e il regolamento attuativo contengono aspetti positivi, come la definizione della professione di guida turistica, l’elenco nazionale, la possibilità di accesso per le guide - per motivi di studio e lavoro - in tutti gli istituti e luoghi della cultura, il divieto di avvalersi di guide turistiche non abilitate, i controlli e le sanzioni”.

Detto che “molte delle modifiche introdotte al quadro normativo di settore sono state chieste dall’Europa”, Confguide auspica che “i nuovi legislatori europei possano tutelare maggiormente la categoria delle guide turistiche, a partire dalla previsione di percorsi di studio simili per l’accesso alla professione, per garantire qualità e parità di condizioni operative”.

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