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Legislazione sul Turismo in Friuli Venezia Giulia: Una Panoramica Completa

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia disciplina l’organizzazione del sistema turistico regionale, perseguendo il fine di una più efficace promozione turistica mediante la razionalizzazione dell’attività amministrativa e l’ottimizzazione delle risorse, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, n. 10, della L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di turismo, nonché ai princìpi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni.

La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione del sistema turistico regionale, provvede al coordinamento tra gli enti del settore, sostiene lo sviluppo del turismo regionale mediante l’erogazione di incentivi e svolge l’attività di vigilanza e controllo sull’Agenzia per lo sviluppo del turismo, di cui all’articolo 9.

Carta dei Diritti del Turista

L’Amministrazione regionale redige la Carta dei diritti del turista, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico regionale, nonché il Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro-loco d’Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) e le associazioni di tutela dei consumatori operanti sul territorio regionale.

La Carta dei diritti del turista contiene informazioni sui diritti e la tutela del turista, sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela di luoghi e beni di interesse turistico, sulla tutela dei beni ambientali e culturali, sugli usi e le consuetudini locali.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura costituiscono commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e utenti inerenti la fornitura di servizi turistici.

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Tutela e Servizi per il Turista

L’Amministrazione regionale concorre a sviluppare azioni di tutela del turista durante la permanenza nel territorio regionale, con l’apporto di interventi e iniziative a difesa del soggiorno sicuro e per tutti i casi di abusi, inadempienze ed emergenze, avuto particolare riguardo alle categorie di turisti svantaggiati, anziani e minori.

La Regione concorre a promuovere il miglioramento dei servizi sanitari e di prevenzione e sicurezza nelle località con afflusso turistico rilevante, quale indispensabile supporto all’offerta turistica.

Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura il pieno coordinamento per i servizi di competenza regionale mediante intesa con i Comuni competenti per territorio.

Funzioni e Promozione Turistica della Regione

La Giunta regionale determina gli indirizzi e i programmi relativi al sistema turistico, in coerenza con i contenuti della programmazione economica regionale.

In conformità con le determinazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale:

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  • Favorisce la promozione turistica.
  • Verifica l’azione dei soggetti incaricati dell’attuazione dei programmi.
  • Indirizza le attività degli Enti locali e dell’Agenzia di cui all’articolo 9 per favorire lo sviluppo del turismo.
  • Promuove il coordinamento tra i soggetti operanti nel settore turistico, nonché l’aggregazione delle realtà turistiche consortili presenti sul territorio al fine di valorizzarne le dimensioni operative e competitive.
  • Cura i rapporti anche mediante la predisposizione di progetti speciali con l’ENIT, con le altre Regioni italiane, con i Paesi dell’Unione europea e con altri enti e organismi operanti nel settore.

Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), la Regione affida in concessione aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative ai soggetti indicati all’articolo 7, comma 1. La concessione è rilasciata previa deliberazione della Giunta regionale.

La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d’area, anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica.

Ai fini della presente legge per “società d’area” si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.

La Regione può concedere finanziamenti a favore dei Comuni e delle Province per la partecipazione dei medesimi a società d’area costituite per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, nonché alle stesse società d’area per il funzionamento.

Agenzia per lo Sviluppo del Turismo (TurismoFVG)

È istituita l’Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata «Turismo Friuli-Venezia Giulia», in seguito TurismoFVG, quale ente funzionale della Regione preposto alla programmazione, alla progettazione e all’indirizzo dello sviluppo del sistema turistico regionale, con particolare riguardo a:

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  • Promozione dell’immagine complessiva della Regione attraverso il coordinamento dei diversi attori e operatori pubblici e privati del sistema turistico.
  • Definizione e sviluppo del sistema di accoglienza turistica.
  • Definizione di strategie volte all’incremento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione e all’ampliamento dell’offerta turistica.
  • Sviluppo delle azioni di promozione e incentivazione di strumenti di integrazione pubblico-privato.

La TurismoFVG, avente personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica, ha sede legale in Villa Chiozza di Scodovacca, Comune di Cervignano ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione.

La TurismoFVG, per l’esercizio delle sue funzioni e, in particolare, delle attività di coordinamento relative all’informazione e all’accoglienza turistica, si articola sul territorio regionale in sedi operative territoriali con competenza su sei ambiti territoriali individuati dalla Giunta regionale.

In ciascun ambito di cui al comma 3 le necessarie funzioni di raccordo tra l’Amministrazione regionale e il territorio sono esercitate da un responsabile territoriale, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbia svolto funzioni direttive per almeno quattro anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico.

I responsabili territoriali sono nominati per la durata massima di tre anni e in ogni caso decadono dall’incarico decorsi centottanta giorni dalla cessazione dalla carica della Giunta regionale che li ha nominati.

Ai responsabili territoriali compete un’indennità mensile di carica fissata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell’incidenza turistica dell’ambito territoriale di competenza. Tale indennità viene corrisposta dalla Turismo FVG con le risorse disponibili nel proprio bilancio.

Agenzie di Viaggio e Turismo

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, in conformità ai principi in materia di tutela del consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo, qualora si tratti di impresa individuale, il legale rappresentante, qualora si tratti di società, e, in ogni caso, il Direttore tecnico devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e assenza di fallimento previsti dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 393.

Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguita con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 46 ovvero essere in possesso delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

L'organizzatore e l'intermediario di viaggio, come definiti dall'articolo 33 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE , relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e scambio), hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, in conformità a quanto previsto dagli articoli 19 e 50 del decreto legislativo 79/2011.

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