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Nuova Legge sul Turismo in Sicilia: Una Panoramica Completa

L’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) ha approvato una nuova disciplina per il settore turistico-ricettivo, segnando un passo avanti fondamentale per il comparto. L'assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, ha espresso il proprio compiacimento per il risultato raggiunto.

Il provvedimento è stato fortemente sostenuto dal Presidente della Regione, Renato Schifani, e da tutte le forze politiche, con il contributo della commissione legislativa e delle associazioni di categoria. Diverse le nuove disposizioni introdotte che prevedono importanti novità sulla classificazione delle strutture e sulle verifiche che potranno attivarsi da parte del dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo.

Principali Novità Introdotte

Tra le principali novità introdotte dalla nuova legge figurano:

  • Una revisione della classificazione delle strutture.
  • Nuove regole in materia di vigilanza e sanzioni.
  • L’obbligo di dotarsi del Codice identificativo nazionale (CIN). Viene, inoltre, espressamente ribadito l’obbligo della comunicazione a fini statistici e i casi in cui è obbligatoria la copertura assicurativa.
  • Ulteriori disposizioni riguardano la previsione di maggiori tipologie di strutture e nuove regole in tema di vigilanza e potere sanzionatorio.

Il Contesto Normativo Regionale

Com’è noto, la Regione Siciliana gode di condizioni speciali di autonomia rispetto a tutte le altre regioni italiane, in virtù del proprio Statuto, approvato con legge costituzionale n. Secondo l’art. 14, lettera g), dello Statuto della Regione Sicilia, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è attribuita, ad esempio, alla competenza legislativa esclusiva regionale la materia dei lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale, quale forma di speciale condizione di autonomia riconosciuta per ragioni di carattere storico-politico.

Fulcro del sistema di governo autonomistico è l’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), la cui peculiarità, oltre che dal nome che ricorda altre famose assemblee legislative, deriva dal fatto che ai suoi componenti è consesso il titolo onorifico di Deputato. Soffermandoci invece la forma di governo, è bene far presente che fino al 1999 la Regione Siciliana ha adottato un sistema di tipo parlamentare-assembleare, con il Presidente e i membri della Giunta eletti singolarmente in seno all’ARS.

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Secondo quanto previsto dall’articolo 21 dello Statuto speciale della Regione Siciliana “Il Presidente è capo del Governo regionale e rappresenta la Regione. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l’esplicazione di singole funzioni statali. Per quanto riguarda invece le particolarità dell’organo collegiale esecutivo della Regione Siciliana, vale a dire la Giunta regionale, è bene evidenziare come gli assessori della Trinacria, rispetto a quanto previsto per i loro omonimi “ordinari”, non rilevino solo in quanto membri di un organo collegiale.

Di particolare interesse è senz’altro quanto previsto dallo Statuto speciale della Regione Siciliana all’articolo 23: “Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

Norme Economiche dello Statuto Speciale

Di particolare interesse sono infine le così dette norme economiche dello Statuto speciale della Regione Siciliana, che all’articolo 37, I comma, stabiliscono che “Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.” e che all’articolo 38 sanciscono che: “Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell’esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale. È innegabile che anche all’interno del sistema giuridico siciliano ci siano delle storture da limare e modificare.

Reazioni e Prospettive Future

«A conclusione di un iter lungo e complesso voglio esprimere il mio più vivo compiacimento per il testo normativo appena approvato dal parlamento regionale, su impulso del mio assessorato e dell’intero governo della Regione, grazie alla piena condivisione di tutte le forze politiche, della competente commissione legislativa che ha costantemente contribuito alla stesura del testo e all’ulteriore contributo offerto dalle associazioni di categoria».

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La Normativa Nazionale e il Ruolo delle Regioni

La normativa delle Regioni a Statuto ordinario in materia di turismo sotto il profilo contenutistico si muove lungo le direttive tracciate dalla normativa statale che si è succeduta nel tempo passando dalla prima legge-quadro sul turismo (L. n.217/1983 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" poi abrogata dalla L.135/2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo") sino a giungere all’ultimo intervento normativo attuato con il c.d. Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n.79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.

In alcuni casi l’intervento normativo si è realizzato mediante l’adozione di leggi organiche comprendenti tutti o quasi i settori sopra citati al fine di raccogliere in un unico testo normativo le disposizioni in precedenza sparse in vari altri atti legislativi: si vedano ad esempio i testi unici approvati dalle Regioni Toscana (L.R. 23 marzo, n.42), Veneto (L.R. 4 novembre2002, n.33 e s.m.e i.), Marche (L.R. 11 luglio 2006, n.9), Umbria (L.R. Così la L.R. Allo stesso modo la Regione Liguria con la l.r.

Organizzazione Turistica Regionale

Una caratteristica comune delle leggi adottate dalle regioni in tema di ordinamento dell’organizzazione turistica è l’attenzione dedicata al sistema d’informazione e accoglienza turistica che si realizza con gli uffici IAT (Informazioni accoglienza turistica) previsti in tutte le Regioni, e che erano originariamente stati istituiti dalle ex Aziende di promozione turistica ai sensi della prima legge quadro sul turismo (art. A oggi gli IAT sono generalmente gestiti dalla Provincia o dai comuni, singoli o associati, spesso con il coinvolgimento delle Agenzie per il turismo, anche se non mancano casi in cui è consentito ai soggetti privati chiedere alla regione l’utilizzo della denominazione di IAT per i propri uffici d’informazione e accoglienza turistica (v. art.16 L.R.

Altro riferimento rintracciabile nelle leggi regionali esaminate è costituito dal rilievo assunto dai c.d. “Sistemi turistici locali” che, si ricorda, sono stati definiti per la prima volta dall’art. 5 della Legge n. 135 del 29 marzo 2001 (poi abrogata dal D.Lgs. I sistemi turistici locali, costituiscono “il principale ambito di programmazione integrata per lo sviluppo turistico del territorio caratterizzati dall’offerta integrata di attrazioni turistiche, beni culturali e ambientali, compresi i prodotti eno-gastronomici e dell’artigianato locale”(così recita l’art.9 della L.R.

Legge n.56 del 2014 e Ripartizione delle Funzioni

L’entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (c.d. Il processo di trasferimento delle funzioni diverse da quelle fondamentali è regolato dalle disposizioni contenute all’art.1, c. 89 e ss., della legge n. 56 del 2014 che dispone che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, “attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché' al fine di conseguire le seguenti finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni”.

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In merito alle funzioni delle città metropolitane, si stabilisce che esse esercitano , oltre alle funzioni espressamente indicate nel comma 44 dell’art.1 della legge, quelle fondamentali degli enti di area vasta ( province) di cui al comma 85 e quelle già esercitate dalle province che lo Stato e Regioni ritengano di dovere ad esse conferire; le residue funzioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art.118 Cost., sono invece conferite dallo Stato o dalle Regioni a livello comunale definendo se esse debbano essere esercitate in forma singola o associata, ovvero per quelle che necessitano di un esercizio a livello unitario, a livello regionale (punto 5 lett.

Le funzioni degli enti di area vasta non assegnate alle città metropolitane o riassorbite dalle Regioni, devono essere assegnate ai comuni o alle loro forme associative, tenendo conto della “possibile valorizzazione delle autonomie funzionali e delle più ampie forme di sussidiarietà orizzontale” e sempre che , nel processo di riordino non ne venga disposta la soppressione o la rimodulazione(punto 8 lett.

Legislazione Regionale Comparata

Di seguito, un elenco di leggi regionali che disciplinano il riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo:

  • TOSCANA: Legge regionale 3 marzo 2015 n. 22
  • UMBRIA: Legge regionale 2 aprile 2015, n.
  • LIGURIA: Legge regionale 10 Aprile 2015 n. 15
  • MARCHE: Legge regionale 3 aprile 2015, n.
  • CALABRIA: Legge regionale 22 giugno 2015, n.
  • LOMBARDIA: Legge Regionale 8 luglio 2015 , n. 19
  • EMILIA-ROMAGNA: Legge regionale 30 luglio 2015 n.
  • ABRUZZO: Legge Regionale 20 ottobre 2015, n.
  • PIEMONTE: Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 23
  • VENETO: Legge Regionale 29 ottobre 2015, n.
  • PUGLIA: Legge regionale 30 ottobre 2015, n.
  • BASILICATA: Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 49
  • CAMPANIA: Legge Regionale 9 novembre 2015 n. 14
  • MOLISE: Legge Regionale 10 dicembre 2015, n. 18
  • LAZIO: Legge regionale 31 Dicembre 2015, n. 17

Funzioni Amministrative e Competenze

Le funzioni amministrative di competenza regionale sono svolte, oltre che tramite gli assessorati al ramo, da strutture regionali che assumono forme diverse secondo la scelta operata da ciascuna regione: generalmente in quasi tutte le regioni sono state soppresse le Aziende di promozione turistica (APT) la cui istituzione da parte delle regioni era prevista dalla prima legge quadro sul turismo (L. n. 217/1983) e sostituite con Agenzie regionali per la promozione del turismo facenti parte della c.d.

La regione Umbria invece affida i compiti di supporto tecnico e operativo alle attività di promozione turistica e integrata alla società Sviluppumbria S.p.A.(Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.). cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 , “società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing", mentre la regione Piemonte promuove (art.9 e ss. della L.R. n. 75/1996) la costituzione di Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) che operano in ambiti turistici territorialmente individuati quali strumenti di organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

Strumenti di Regolamentazione Dettagliata

Nelle leggi delle varie Regioni è possibile rintracciare alcune caratteristiche comuni in particolare quando si rinvia a fonti secondarie la regolamentazione di dettaglio di alcuni settori: così, ad esempio, spetta a regolamenti attuativi il compito di disciplinare il funzionamento e i requisiti delle strutture d’informazione e accoglienza turistica istituite sul territorio in termini di standard qualitativi e quantitativi (v. art.23 L.R. Abruzzo n. 54/1997, art.11 L.R. Lombardia n.27/2015, art.7 L.R. Toscana n.42/2000, art.9 L.R.

E ancora sono demandate a regolamenti attuativi le modalità di costituzione., riconoscimento e sostegno dei Sistemi turistici locali (art.3 L.R. Basilicata n.7/2008, art.10 della L.R. Campania n.18/2014,[16] art.5 L.R. Puglia n.1/2002). Si veda in proposito l’art.15 della L.R. Calabria n. 8/2008, gli artt. 24 e 25 della L.R. Campania n.18/2004, l’art.22 della L.R. La regione Toscana con il Regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R , di attuazione del Testo unico sul turismo di cui alla L.R. Infine merita una segnalazione, la legge della Regione Lazio n.13 del 2007(art.23) e quella della regione Calabria n.

Evoluzione Storica della Legislazione Turistica

La legislazione turistica è costituita dall’insieme di norme dirette a regolare il settore turistico.Nella storia d’Europa l’albergo è stato sempre un alloggio di tipo modesto per una clientela modesta. I nobili di rango vi sostavano occasionalmente, e solo per necessità e per breve tempo quando nella zona mancava un degno alloggio privato che li potesse ospitare. Il primo documento alberghiero - se tale può essere definito - risale al 1204.

Fino al 1500 l’edificio alberghiero si componeva di stanze comuni a più letti, di pochissime camere singole e di uno stanzone adibito a sala da pranzo e cucina.Una delle conseguenze dello sviluppo dei commerci nel corso del ’400 - ’500 fu anche lo spostamento di ricchi signori e di nobili, che intendevano scegliere di persona le mercanzie rare e preziose giunte dall’Oriente.

Nel 1870 nella città di Colonia si riunivano per la prima volta albergatori di 42 nazioni per discutere sui termini della loro professione e compilare di comune accordo uno Statuto dal valore internazionale che, mentre ne valorizzava l’immagine, indirizzava chi volesse espletare questa attività verso canoni di collaborazione, di onestà commerciale e di rispetto delle norme statutarie.

Nel 1890, venti anni dopo, nasceva la prima corporazione internazionale dei lavoratori d’albergo, con lo scopo di ottenere la tutela dei propri diritti e difendere le proprie competenze. Così fecero Goethe, Chateaubriand, Stendhal, Shelley e tanti altri illustri letterati europei, con i quali nacque il concetto di turismo culturale, presto seguito da quello di turismo religioso (per soddisfare obblighi di culto), di turismo sanitario (per cure, soggiorni termali, consulti), di turismo d'affari (per essere presenti in certi luoghi in momenti particolari, in modo da incontrare altre persone con cui stringere accordi o stipulare contratti) e così via.

L'inglese Thomas Cook, titolare di un’agenzia di viaggi, organizzò nel 1841, un viaggio di diporto per una comitiva di studenti che si recava con un treno speciale da Leicester a Longhborough. Con i suoi pionieristici viaggi forfait e conducted tour (nel 1856 organizzò un giro dell’Europa e nel 1866 un circuito degli Stati Uniti), Cook fu il decano degli agenti di viaggio.

Cook riuscì a realizzare il primo charter ferroviario della storia e dalla sua intraprendenza nacque il voucher, il documento di credito turistico che già nel 1867 era universalmente riconosciuto valido e che ancor oggi è alla base dell’attività turistico - alberghiera. Anche dopo la morte del suo titolare, la Cook restò l’agenzia di viaggi per eccellenza.

Finalmente, negli anni tra le due guerre mondiali, il turismo iniziò a essere praticato anche dalle classi medie. Sulla scia di Cook, in Italia si organizzarono "treni popolari", che con tariffe molto ridotte permettevano di visitare le maggiori città italiane. Successivamente negli anni ’6O il "boom economico" italiano e il riassetto finanziario di molti Paesi europei, finalmente usciti dalle devastazioni causate dalla seconda guerra mondiale, coincise con un rinnovato interesse per la nostra penisola.

Legge Quadro sul Turismo n. 217/1983

In Italia la prima legge importante entrata in vigore e che ha cercato di armonizzare la materia di turismo è stata la LEGGE QUADRO 217/1983. La legge Quadro sul turismo n. 217/1983, ha determinato uno sconvolgimento nell’assetto turistico che fino a quel periodo, a livello territoriale, era poggiato essenzialmente sul ruolo degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo (per i territori turistici più significativi), ed a livello nazionale faceva riferimento al Ministero del Turismo e dello Spettacolo ed all’ENIT, quale ente di promozione nazionale con rappresentanze estere.

In tal senso, la legge quadro è una legge del Parlamento che ha lo scopo di dettare i principi su una materia concorrente Stato Regione.In essa è contenuta una delega con cui le singole Regioni possono emanare la loro legge nel rispetto delle esigenze locali, ma rimanendo all’interno delle indicazioni stabilite dalla legge quadro; viene chiamata anche legge cornice perché delinea i confini entro cui le singole Regioni possono legiferare.

Legge 135/2001 e la Riforma della Legislazione Nazionale del Turismo

In un momento successivo viene quindi introdotta la riforma della legislazione nazionale del turismo attraverso la LEGGE 135/2001; tale legge è ordinaria e non va confusa con la riforma costituzionale avvenuta anch’essa nel 2001. Ha cercato di mettere un po’ di ordine e ha voluto definire i principi fondamentali e gli strumenti della politica in base agli ART. 117 E 118 della Costituzione.

L’articolo 1, comma 2°, esprime i valori dell’intera riforma: “la Repubblica riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell’Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi”.A ciò si affianca una particolare attenzione per il miglioramento del sistema dell’offerta turistica e per la tutela dei singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l’informazione e la formazione professionale degli addetti.

Competenze dello Stato e delle Regioni

All’art. 2 sono definite le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di turismo. Lo Stato attraverso il Ministero delle attività produttive disciplina il turismo nell’ambito della economica nazionale mentre le Regioni hanno il compito di legiferare in materia di turismo.

L’art 118 ha poi introdotto il principio della sussidiarietà, in base al quale le competenze amministrative spettano agli enti più vicini ai cittadini, ossia i comuni.In seguito all’assegnazione alle regioni delle competenze esclusive nel settore turistico le stesse possono decidere il tipo di organizzazione e le risorse del settore e gli obbiettivi da perseguire.

Carta dei Diritti del Turista

All’art. 4 è istituita la Carta dei diritti del turista elaborata dal Ministero per le attività produttive, in almeno quattro lingue e contenente informazioni sui diritti del turista e sulle procedure cui egli può ricorrere in caso di inadempienza contrattuale da parte dei fornitori dei servizi turistici.

Fondo di Promozione Nazionale

Un’ulteriore innovazione è costituita dal riconoscimento dell’importante ruolo attribuito al Fondo di promozione nazionale, che vuole garantire e promuovere l’accesso alle vacanze ad una fascia di cittadini che, normalmente, non va in vacanza o che non ci va sistematicamente anche per motivi economici. Questa possibilità è stata immaginata riferendosi anche all’esperienza dei “Buoni vacanze” svizzeri e francesi, che hanno avuto un particolare successo grazie all’interesse crescente dei lavoratori e delle imprese turistiche.

Sistemi Turistici Locali (STL)

All’art. 5 la Legge 135 prevede l’introduzione dei Sistemi turistici locali ( Stl). Si tratta di “contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, che presentano un’offerta omogenea di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate”.I Stl sono promossi da enti locali e da soggetti privati interessati allo sviluppo turistico di un determinato ambito territoriale e devono essere formalmente riconosciuti dalle regioni di appartenenza.

Codice del Turismo (2011)

Successivamente viene introdotto il Codice del turismo nel 2011 che abroga la legge 135/2001, che si propone di coordinare le disposizioni in vigore che regolano il settore turistico, di dare un ordine all’organizzazione pubblica del turismo e di prevedere incentivi e sostegni a favore delle piccole e medie imprese turistiche, così come un procedimento di semplificazione amministrativa.

Enti Territoriali e Turismo

Al comune spettano funzioni specifiche nel settore turistico vista la sua vicinanza agli interessi dei cittadini.

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