Riconoscimento dei Titoli Stranieri in Italia: Guida Completa
Il riconoscimento formale di un titolo di studio permette di attribuire valore legale a tale titolo in Italia. Attraverso il riconoscimento, un titolo universitario/AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) conseguito all'estero acquisisce in Italia lo stesso valore legale dell'analogo titolo rilasciato dall'ente accademico che lo riconosce.
Riconoscimento dei Titoli Universitari e AFAM
Il riconoscimento avviene per comparazione tra il contenuto formativo del percorso di studi realizzato e il contenuto formativo previsto dall'analogo corso di laurea attivo presso l'ente cui si presenta domanda. Bisogna quindi che l'università/AFAM abbia un corso di studi il più possibile simile a quello che si vuol far riconoscere (consulta l'elenco delle università italiane). Non tutte le università/AFAM, inoltre, prevedono la possibilità di attivare questo percorso.
Alcune università/AFAM, per esempio, accettano il Diploma Supplement al posto della Dichiarazione di Valore e dell'elenco degli esami sostenuti. Se la Dichiarazione di Valore della laurea riporta chiaramente le caratteristiche del percorso di studi pre-universitario (durata, ente formativo, eccetera), alcuni atenei non richiedono la Dichiarazione di Valore del diploma di scuola superiore.
Riconoscimento dei Titoli di Scuola Secondaria
Le università italiane richiedono il “Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore” (comunemente detto “Maturità”) per l’iscrizione ai corsi di laurea. I titoli finali di scuola secondaria conseguiti all’estero consentono l’accesso a corsi di laurea se possiedono le seguenti caratteristiche generali:
- a) essere stati rilasciati da scuole ufficiali del sistema educativo straniero;
- b) essere validi per l'iscrizione all'università nel paese che li ha rilasciati;
- c) essere stati rilasciati dopo almeno 12 anni complessivi di studio, tra scuola primaria e scuola secondaria.
Con questo percorso di riconoscimento il titolo estero acquisisce in Italia lo stesso valore legale dell'analogo titolo rilasciato da una scuola secondaria italiana. Attualmente in Italia il riconoscimento dei titoli di studio di scuola secondaria è accessibile solo ai cittadini dell’Unione Europea e ai titolari di protezione internazionale.
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I cittadini extra Ue che necessitino di un titolo di scuola secondaria di I grado o di II grado che abbia valore legale in Italia devono iscriversi presso un Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti (CPIA). Tali centri, sono stati istituiti proprio allo scopo di soddisfare le esigenze d’istruzione e di formazione di giovani e adulti con età superiore al 16° anno - sia italiani che stranieri.
Chiunque voglia partecipare a corsi o concorsi e abbia conseguito in territorio straniero il titolo di studio richiesto, relativo alla scuola secondaria di I e II grado, può richiedere l’equipollenza al titolo italiano presso l’ufficio scolastico territoriale.
Riconoscimento dei Titoli Professionali
Al Ministero della giustizia compete il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero per le professioni su cui esercita anche la vigilanza. I decreti di riconoscimento sono pubblicati sul sito www.giustizia.it restano in linea 90 giorni.
Nel caso in cui l’albo professionale in Italia sia suddiviso in sezioni e/o settori (per es. Professioni regolamentate: ai sensi dell’art. Esiste inoltre la possibilità che uno Stato membro non regolamenti una determinata professione, ma che preveda una “formazione regolamentata” ai sensi dell’art. alle qualifiche di provenienza non-UE, il DPR 394/99, Artt.
Ad esempio, se esiste un ordine professionale, è sufficiente essere in possesso di tutti i requisiti per iscriversi all’ordine stesso, mentre non è necessario essere iscritti. È sufficiente essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione (per es. laurea e tirocinio e/o esame di stato se richiesti nello Stato di interesse), mentre non è necessario essere in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione stessa (per es.
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Professioni specifiche
- Psicologi e Psicoterapeuti: La competenza per il riconoscimento dei titoli è del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. sull'ordine degli psicologi in seguito all'entrata in vigore del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
- Biologi e Chimici: La vigilanza è stata attribuita al Ministero della salute a decorrere dal 15 febbraio 2018, come indicato all'art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n. sulle professioni di biologo e chimico.
- Ingegneri: Per la professione di ingegnere, in funzione della sezione/i e del settore/i dell’albo degli ingegneri (civile-ambientale, industriale, dell’informazione) scelto ai fini del riconoscimento, al fine di confrontare il percorso formativo con quello richiesto per l'omologo italiano, al fine di una eventuale applicazione di misure compensative ai sensi dell’art.
- Avvocati: la Direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, recepita in Italia con il d.lgs. 2 febbraio 2001 n.
- Giornalisti: l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti di nazionalità straniera (art. 28 e 36 della legge n. 69/1963). "I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità". La condizione di reciprocità richiesta dall'art. Il giornalista straniero iscritto nell'elenco speciale non può diventare direttore o vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, poiché l'art. 46 l. 69/1963, in combinato con la sentenza della Corte costituzionale italiana 10 luglio 1968 n. 98, richiede l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti o nell'elenco dei pubblicisti. L'albo dei giornalisti, istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale, è ripartito in due elenchi, uno dei professionisti e l'altro dei pubblicisti (art. 26 l. All'albo dei giornalisti è annesso l'elenco dei giornalisti di nazionalità straniera (art. 28 l.
- Docenti: I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n.
- Educatori dei servizi educativi dell’infanzia: Gli educatori dei servizi educativi dell’infanzia che abbiano conseguito il titolo all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con i decreti legislativi, rispettivamente, n. 206 del 6 novembre 2007 e n.
Misura Compensativa
Al fine della determinazione della misura compensativa, vengono valutati anche studi ed esperienze professionali (ovunque svolti), se adeguatamente documentati ed esplicativi del tipo di attività svolta, con documenti e/o attestazioni del datore di lavoro che descrivano le attività svolte, il luogo e il relativo periodo.
Se si vuole chiedere la restituzione di documentazione allegata (in originale o copia autentica) la documentazione verrà inviata all’indirizzo indicato al termine del procedimento. In caso di dubbi circa la possibilità di effettuare una attività lavorativa specifica (ad es.
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