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Riconoscimento Titolo Straniero: La Procedura Dettagliata

Il riconoscimento formale di un titolo di studio permette di attribuire valore legale a tale titolo in Italia. Attraverso il riconoscimento, un titolo universitario/AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) conseguito all'estero acquisisce in Italia lo stesso valore legale dell'analogo titolo rilasciato dall'ente accademico che lo riconosce.

Riconoscimento di Titoli Universitari/AFAM

Il riconoscimento avviene per comparazione tra il contenuto formativo del percorso di studi realizzato e il contenuto formativo previsto dall'analogo corso di laurea attivo presso l'ente cui si presenta domanda. Bisogna quindi che l'università/AFAM abbia un corso di studi il più possibile simile a quello che si vuol far riconoscere (consulta l'elenco delle università italiane). Non tutte le università/AFAM, inoltre, prevedono la possibilità di attivare questo percorso.

Alcune università/AFAM, per esempio, accettano il Diploma Supplement al posto della Dichiarazione di Valore e dell'elenco degli esami sostenuti. Se la Dichiarazione di Valore della laurea riporta chiaramente le caratteristiche del percorso di studi pre-universitario (durata, ente formativo, eccetera), alcuni atenei non richiedono la Dichiarazione di Valore del diploma di scuola superiore.

Puoi presentare la domanda in qualsiasi periodo dell’anno. Ricorda che il Consiglio di corso di studio deve valutare anche il titolo di studio immediatamente precedente a quello per cui chiedi il riconoscimento (il diploma di scuola secondaria se chiedi il riconoscimento per una laurea o laurea magistrale a ciclo unico, la laurea se chiedi il riconoscimento per una laurea magistrale).

È necessario allegare alla domanda:

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  • i programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute per conseguire il titolo accademico estero, con traduzione in italiano.
  • le informazioni relative al sistema di votazione adottato presso l’università dove hai conseguito il titolo di cui chiedi il riconoscimento. Queste informazioni potrebbero essere già contenute nei certificati degli esami o nel Diploma Supplement; se non lo sono, puoi consegnare la relativa documentazione senza alcuna formalità.
  • i documenti necessari per dimostrare la conoscenza della lingua (italiano o inglese) in cui si tiene il corso di studio all’Università di Bologna (v. titolo finale di una scuola secondaria presente nell’Allegato 2 alla Circolare Ministeriale per l’a.a. Per i corsi di studio in inglese fai riferimento alle modalità stabilite per l’anno in corso per dimostrare la conoscenza dell’inglese per l’ammissione al corso di studio per cui chiedi il riconoscimento.

Il contributo è dovuto indipendentemente dall’esito della procedura, e non è rimborsabile.

Riconoscimento di Titoli di Dottorato

Il riconoscimento accademico di un dottorato conseguito all’estero è una procedura di valutazione mirata all’ottenimento del corrispettivo titolo finale di terzo ciclo in Italia. La procedura di riconoscimento, che ha una durata massima di 90 giorni, prevede la verifica analitica del titolo di dottorato estero. Non è previsto il riconoscimento accademico condizionato, cioè il riconoscimento con ulteriori adempimenti formativi e di ricerca.

È necessario allegare alla domanda:

  • copia o scansione del titolo di dottorato ufficiale estero corrispondente al terzo ciclo di studi, secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 8 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework - EQF), conseguito presso una istituzione della formazione superiore ufficiale estera e sua traduzione certificata in italiano o in inglese.
  • attestazione o certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante l’indicazione del numero di anni di corso.
  • titolo di studio con il quale si è avuto accesso al corso di dottorato estero, recante traduzione ufficiale in italiano o inglese; se il titolo è in inglese, non è necessaria la traduzione. Se il titolo di studio di secondo ciclo che ha consentito l’accesso al corso di dottorato è stato conseguito in Italia è sufficiente un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R.
  • attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante gli elementi e le attività del dottorato svolto al fine del conseguimento del titolo di studio finale, oltre all’indicazione del numero di anni di corso.
  • copia della tesi di dottorato in pdf e/o indicazione dell’indirizzo web della repository dell’università o della biblioteca nella quale la tesi approvata è conservata e consultabile, nonché indicazione dei riferimenti dell'ufficio presso cui può essere chiesto l’accesso per la verifica della corrispondenza.

In caso di esito positivo della valutazione sarà rilasciato un attestato con cui si dispone il riconoscimento accademico del titolo di dottorato estero finalizzato alla partecipazione dei soli concorsi per l’accesso al ruolo di ricercatrice e di ricercatore o per contratti di ricerca indetti dall’Università di Bologna.

Se hai conseguito un dottorato di ricerca all’estero e vuoi partecipare a un concorso per ricercatore/ricercatrice in università o enti di ricerca pubblici in Italia per cui sia richiesto il titolo di dottorato, dovrai chiederne il riconoscimento al Ministero dell’Università e della Ricerca.

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Riconoscimento dei Titoli di Scuola Secondaria

Le università italiane richiedono il “Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore” (comunemente detto “Maturità”) per l’iscrizione ai corsi di laurea.

I titoli finali di scuola secondaria conseguiti all’estero consentono l’accesso a corsi di laurea se possiedono le seguenti caratteristiche generali:

  1. essere stati rilasciati da scuole ufficiali del sistema educativo straniero;
  2. essere validi per l'iscrizione all'università nel paese che li ha rilasciati;
  3. essere stati rilasciati dopo almeno 12 anni complessivi di studio, tra scuola primaria e scuola secondaria.

Con questo percorso di riconoscimento il titolo estero acquisisce in Italia lo stesso valore legale dell'analogo titolo rilasciato da una scuola secondaria italiana.

Attualmente in Italia il riconoscimento dei titoli di studio di scuola secondaria è accessibile solo ai cittadini dell’Unione Europea e ai titolari di protezione internazionale. I cittadini extra Ue che necessitino di un titolo di scuola secondaria di I grado o di II grado che abbia valore legale in Italia devono iscriversi presso un Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti (CPIA). Tali centri, sono stati istituiti proprio allo scopo di soddisfare le esigenze d’istruzione e di formazione di giovani e adulti con età superiore al 16° anno - sia italiani che stranieri.

Riconoscimento delle Qualifiche Professionali

Al Ministero della giustizia compete il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero per le professioni su cui esercita anche la vigilanza. I decreti di riconoscimento sono pubblicati sul sito www.giustizia.it restano in linea 90 giorni.

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È sufficiente essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione (per es. laurea e tirocinio e/o esame di stato se richiesti nello Stato di interesse), mentre non è necessario essere in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione stessa (per es. Ad esempio, se esiste un ordine professionale, è sufficiente essere in possesso di tutti i requisiti per iscriversi all’ordine stesso, mentre non è necessario essere iscritti.

Al fine della determinazione della misura compensativa, vengono valutati anche studi ed esperienze professionali (ovunque svolti), se adeguatamente documentati ed esplicativi del tipo di attività svolta, con documenti e/o attestazioni del datore di lavoro che descrivano le attività svolte, il luogo e il relativo periodo.

Normative di riferimento

  • la Direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, recepita in Italia con il d.lgs. 2 febbraio 2001 n.
  • la Direttiva 249/1977/CE, recepita in Italia con la l.

Per la professione di ingegnere, in funzione della sezione/i e del settore/i dell’albo degli ingegneri (civile-ambientale, industriale, dell’informazione) scelto ai fini del riconoscimento, al fine di confrontare il percorso formativo con quello richiesto per l'omologo italiano, al fine di una eventuale applicazione di misure compensative ai sensi dell’art.

La competenza per il riconoscimento dei titoli di psicologo e di psicoterapeuta è del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. sulle professioni di biologo e chimico la cui vigilanza è stata attribuita al Ministero della salute a decorrere dal 15 febbraio 2018, come indicato all'art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n.

Giornalisti Stranieri

L'albo dei giornalisti, istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale, è ripartito in due elenchi, uno dei professionisti e l'altro dei pubblicisti (art. 26 l. All'albo dei giornalisti è annesso l'elenco dei giornalisti di nazionalità straniera (art. 28 l.

"I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità". La condizione di reciprocità richiesta dall'art. 36 l.

Il giornalista straniero iscritto nell'elenco speciale non può diventare direttore o vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, poiché l'art. 46 l. 69/1963, in combinato con la sentenza della Corte costituzionale italiana 10 luglio 1968 n. 98, richiede l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti o nell'elenco dei pubblicisti.

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