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Infermieri Stranieri in Italia: La Questione del Riconoscimento dei Requisiti

L'emergenza Covid è alle nostre spalle da diversi mesi, ma alcune delle norme nate per affrontare le criticità legate all'emergenza, e più volte prorogate, sono ancora in vigore. La misura, introdotta dal decreto legge 18/2020, ha consentito durante l'emergenza di far ricorso al reclutamento temporaneo di medici, infermieri, Operatori socio sanitari ecc. in possesso di titoli conseguiti in Paesi dell’Unione Europea ed extraeuropei, ma non ancora riconosciuti validi per l’esercizio della relativa attività sanitaria in Italia da parte del Ministero della Salute, per far fronte alla carenza di persona a fronte di un costante incremento degli accessi nei nostri ospedali.

Il permanere della pandemia ha comportato la necessità sia di modificare ed integrare la stessa norma al fine di ampliarne la portata applicativa, sia di prorogarne la vigenza nel tempo. In tal senso, da ultimo, il decreto Milleproroghe ha modificato ed integrato la norma estendendone la vigenza fino al 31 dicembre 2025 e prevedendo, ai fini del reclutamento provvisorio e lo svolgimento dell’attività lavorativa in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli di studio, l’obbligo per l’interessato sia di chiedere alle Regioni e Province autonome il rilascio di un “riconoscimento in deroga” sia di comunicare all’Ordine professionale competente, in aggiunta all’ottenimento del predetto riconoscimento, anche la denominazione della “struttura sanitaria a contratto con il Ssn presso la quale presta l’attività” e ogni successiva variazione.

La Necessità di Disciplinare l'Applicazione della Disposizione

Una volta superata l’emergenza, infatti, per le Regioni continua a persiste la necessità di fronteggiare la carenza di personale sanitario e sociosanitario. Queste le premesse dalle quali muovono le Regioni chiedendo di disciplinare "coerentemente e omogeneamente" sul territorio nazionale l’applicazione della disposizione, definendo i presupposti, gli aspetti fondanti e irrinunciabili comuni nonché individuando le caratteristiche dell’azione amministrativa per il rilascio del “riconoscimento in deroga”. E questo perché ad oggi le norme in vigore risultano complessivamente "lacunose" sotto diversi aspetti: non è esplicitata la natura del “riconoscimento in deroga” né il procedimento che conduce al suo rilascio e neppure quali siano gli effetti della sua sospensione.

La disposizione non precisa a chi spetti vigilare sul rispetto dei previsti obblighi di comunicazione, posto che l’efficacia del “riconoscimento” non sembra condizionata alle avvenute comunicazioni. Per “riconoscimento in deroga” si intende l’atto rilasciato da ciascuna Regione e Provincia autonoma, in esito ad un procedimento amministrativo, con il quale viene attestato il possesso da parte degli interessati dei requisiti che consentono l’esercizio temporaneo, sul territorio, delle qualifiche professionali sanitarie o della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali.

Requisiti Minimi per la Presentazione dell'Istanza

Per la presentazione dell’istanza l’interessato deve essere in possesso:

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  • Per lo svolgimento temporaneo di attività lavorativa riferita ad una Professione Sanitaria, di un corrispondente titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado (es. liceale) di almeno tre anni.
  • Per lo svolgimento temporaneo di attività riferita all’Operatore Socio Sanitario, di un titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso formativo anche di livello inferiore rispetto al punto a) che attesti almeno:
    • una formazione teorica di almeno 300 ore finalizzata allo sviluppo di competenze rivolte al soddisfacimento dei bisogni di base, al supporto nelle attività di vita quotidiana e al benessere delle persone assistite nei contesti sanitario, socio-sanitario e sociale;
    • un tirocinio pratico di almeno 300 ore in strutture e servizi sanitari e sociosanitari.
  • Dell’iscrizione all’Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità.
  • Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà delle Regioni e Province autonome accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l’altro, che il titolo è abilitante all’esercizio della professione.

A causa di situazioni specifiche che interessano taluni Paesi (come ad esempio l’Ucraina) il rilascio delle dichiarazioni di valore sono sospese.

Proroga e Deroghe: Il Decreto Flussi e le Reazioni degli Ordini Professionali

La nuova Legge Flussi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, porta con sé importanti proroghe in ambito sanitario, rafforzando il supporto al settore attraverso misure straordinarie. Il provvedimento estende al 31 dicembre 2027 (dal precedente limite fissato al 31 dicembre 2025) il termine per l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie, in deroga alle normative ordinarie sul riconoscimento delle qualifiche estere. La misura si inserisce nel contesto delle procedure delineate dall’articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020, che ha stabilito regole semplificate per affrontare le emergenze sanitarie degli ultimi anni.

Parallelamente, viene prorogata la possibilità di esercitare temporaneamente una professione medica o sanitaria sulla base di una qualifica conseguita all’estero, come previsto dall’articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge n. Fino alla fine del 2027, restano valide anche le disposizioni degli articoli 27 e 27-quater del Testo Unico sull’Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). Tali articoli disciplinano l’ingresso in Italia in casi particolari, includendo i lavoratori altamente qualificati. Tale possibilità trova fondamento nella conversione in legge n. 187 del 9 dicembre 2024 del decreto-legge n. 145 dell’11 ottobre 2024, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 la norma emergenziale originata durante la pandemia da COVID-19.

Il personale straniero potrà esercitare in Italia fino al prossimo 2027, in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali. La misura è contenuta all’interno del decreto Flussi approvato in via definitiva al Senato, dopo l'ok la settimana scorsa alla Camera. Si tratta di una proroga che però fa storcere il naso agli Ordini di medici e infermieri, oltre che al sindacato Nursind.

Critiche e Preoccupazioni

Secondo i presidenti Barbara Mangicavalli e Filippo Anelli, infatti, "il decreto Flussi sta delegittimando l’attività degli Ordini professionali come enti sussidiari dello Stato, perché permette di continuare a esercitare le professioni sanitarie senza nessuna regolamentazione”. L'unico vincolo è quello di essere iscritti nell'Ordine del Paese di provenienza, ma non c'è nessuna valutazione rispetto all’equivalenza dei titoli, al percorso formativo. Soprattutto, non c'è una previsione di iscrizione, che è ciò che le Federazioni avevano chiesto e che era contemplato nell’atto, in un elenco speciale tenuto dagli Ordini per poter esercitare un controllo deontologico su questi colleghi.

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Il rischio è che si ripeta quanto accaduto per la pubblicità sanitaria, campo in cui il ruolo degli Ordini è stato fortemente ridimensionato a favore della concorrenza, a tutto vantaggio di chi non rispetta le regole ed esponendo a gravi rischi i cittadini. Nursind teme un Ssn "costretto a barcamenarsi tra operatori sanitari di cui potrà testare il percorso di formazione e le qualifiche solo sul campo".

La Procedura per l'Assunzione di Infermieri Stranieri

Sono circa 38 mila gli infermieri stranieri che lavorano in Italia. Il loro ingresso dall’estero è possibile attraverso una procedura semplificata, al di fuori delle quote annualmente stabilite dal Decreto flussi. La procedura è regolata dall’art. 27, comma 1 lettera r-bis) del D. Lgs. 286/98 (TUI) e dall’articolo 40, comma 21 del DPR 394/99 che disciplinano l’assunzione di infermieri stranieri presso strutture sanitarie, sia pubbliche che private.

La struttura sanitaria pubblica o privata che vuole assumere un infermiere straniero residente all’estero, deve presentare allo Sportello Unico Immigrazione domanda di nulla osta al lavoro. L’assunzione di infermieri stranieri è consentita al di fuori delle quote e può, pertanto, essere inviata in qualsiasi momento dell’anno, senza dover attendere l'emanazione di un Decreto Flussi da parte del Governo.

Sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta anche le cooperative, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima ove saranno occupati gli interessati. La domanda va indirizzata al Ministero della Sanità-Dipartimento Professioni Sanitarie, Risorse Umane e Tecnologiche-Ufficio II°, a Roma.

Per esercitare la professione infermieristica in Italia è necessario essere iscritti al relativo Albo professionale (OPI). L’iscrizione a tale albo è subordinata, oltre al possesso del titolo riconosciuto, al superamento di un esame, volto ad accertare la conoscenza da parte dello straniero della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. Per questo, ottenuto il nulla osta al lavoro, al lavoratore straniero viene rilasciato un visto d’ingresso per lavoro subordinato di breve durata.

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Proposta di Intervento Legislativo e Richieste degli Ordini Professionali

Le Regioni, inoltre, hanno predisposto una proposta di intervento legislativo finalizzata alla riforma della norma attuale, in modo da tenere conto delle direttive europea nonché delle competenze costituzionali loro attribuite in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria. Per questi motivi, si chiede alla Regione Veneto di farsi promotrice presso il Ministero della Salute, la Conferenza della Regioni e la Federazione Nazionale degli Ordini del Medici e degli Odontoiatri della istituzione presso ogni Ordine Territoriale degli Elenchi Speciali Temporanei a cui iscrivere i professionisti extracomunitari che abbiano ottenuto il riconoscimento dei titoli da parte della Regione.

A tal fine dovrà essere istituita presso ogni Regione una Commissione di esperti con il compito di svolgere un'attività istruttoria ossia di verificare il possesso dei requisiti degli interessati al momento della presentazione della richiesta di esercitare temporaneamente l'attività lavorativa. Deve inoltre avere residenza in Italia se cittadino di un Paese dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera o se proveniente da Paesi dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Deve altresì conoscere la lingua italiana, che sarà verificata dall'Ordine professionale. In aggiunta si prevede la conoscenza anche della lingua tedesca per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Se l'interessato ha conseguito la qualifica professionale sanitaria in un paese extracomunitario è necessario presentare una dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato in cui è stata conseguita che attesti che il soggetto richiedente è abilitato o che i titoli sono abilitanti l'esercizio della professione. È richiesta inoltre una dichiarazione riguardante l'eventuale presentazione di istanza di riconoscimento della qualifica professionale sanitaria posseduta al Ministero della Salute.

Ai soggetti a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico o altro istituto di protezione umanitaria viene riconosciuta la qualifica espressamente certificata dallo specifico passaporto europeo delle qualifiche (Eqpr) il cui testo in lingua originale deve essere tradotto in italiano, in alternativa la documentazione deve essere giurata presso un tribunale italiano.

I richiedenti dovranno procedere obbligatoriamente all'iscrizione in elenchi speciali straordinari, corrispondenti ad ogni profilo afferente alle professioni sanitarie previste dall'ordinamento italiano, istituiti presso gli Ordini provinciali delle professioni sanitarie. L'iscrizione in questi elenchi, cui si deve provvedere entro trenta giorni dal termine dell'istruttoria condotta dalla Commissione, diventa condizione necessaria per l'esercizio dell'attività lavorativa in qualunque forma giuridica sia svolta.

Si stabilisce inoltre che l'elenco speciale straordinario degli operatori socio sanitari venga istituito presso gli Ordini delle professioni infermieristiche. A tutti gli iscritti all'elenco speciale straordinario delle professioni sanitarie si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti all'Ordine in materia di sanzioni, provvedimenti disciplinari, ricorsi, codice deontologico, obbligo di aggiornamento, iscrizione alla cassa previdenziale e obbligo di assicurazione.

Il Ministero della Salute, ai fini del riconoscimento della qualifica conseguita all'estero, può valutare l'esperienza lavorativa maturata in Italia dall'interessato a seguito del reclutamento temporaneo. Viene disciplinato anche il regime transitorio, dopo il rilascio all'interessato di una comunicazione con esito positivo, durante il quale anche i datori di lavoro, pubblici e privati, oltre alle Regioni procedono ad inoltrare apposita comunicazione alla Commissione di riferimento per iscrivere il lavoratore presso gli elenchi speciali straordinari.

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