Requisiti per il Visto Turistico per la Bielorussia
Vuoi invitare un amico dalla Bielorussia in Italia e non sai come fare? Questo articolo illustra quali passi devi seguire.
Documenti Necessari per il Visto
La persona che si deve recare in Ambasciata per richiedere il visto ha bisogno di diversi documenti. A seconda del motivo del viaggio e della categoria a cui si appartiene, è necessario presentare dei documenti giustificativi.
I richiedenti il visto per soggiorno di breve durata devono presentare specifici documenti in Bielorussia. Dopo aver completato i passaggi indicati, sarà possibile visualizzare la lista dei documenti necessari, il modulo di richiesta visto e l'ufficio di competenza.
Visto per Lavoro: Subordinato e Autonomo
Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso allo straniero chiamato in Italia a prestare un'attività lavorativa a carattere subordinato, per un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dal Testo Unico 286/1998 (artt. 22, 24 e 27) e dal D.P.R. 394/1999, (art. 29, 30, 31, 38 e 40), fermi restando gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività professionali (artt.49 e 50).
Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, nell'ambito delle quote stabilite annualmente dal decreto-flussi, allo straniero che intende esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato, per un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli articoli 26 del Testo Unico 286/1998 e 39 del D.P.R. 394/1999 così come modificato dal D.P.R.
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Condizioni e Requisiti per il Visto di Lavoro Autonomo
I visti di ingresso e i relativi titoli di soggiorno sono rilasciati entro il limite delle quote precedentemente fissate dal Governo. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'articolo 26 del Testo Unico n. 286/1998, e dall'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 (norma riscritta dal DPR n.
- Una volta richiesta la dichiarazione, il cittadino extracomunitario, anche per le attività per le quali non è previsto il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente in relazione al luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.
- La dichiarazione di cui si è detto, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio.
- Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 39 del medesimo Regolamento entro 20 giorni dalla data di consegna della stessa, dopo aver verificato che non sussistano, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno ne territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo.
- La dichiarazione, l'attestazione ed il nullaosta devono essere presentati dallo straniero alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro tre mesi dalla data rispettivo rilascio.
Mentre il visto viene rilasciato entro 120 giorni dalla richiesta (art. 26, comma 7 del Testo Unico, in contrasto con l'art. 39, comma 7 del Regolamento attuativo che stabilisce 30 giorni).
Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento attuativo, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studi o di formazione professionale, può richiedere la conversione permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello Unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'articolo 3, comma 4 del Testo Unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1 del Testo Unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1 e 2. Lo Sportello Unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono contestualmente inoltrati alla Questura competente tramite procedura telematica.
Requisiti Aggiuntivi per il Rilascio del Visto
Ai fini dell'accertamento da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare dei requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 26 del Testo Unico n.
- Il requisito della disponibilità di un reddito non inferiore a quello al di sotto del quale è prevista l'esenzione del ticket (8.500 euro per anno, da Circolare MAE 27/04/2010), o della dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del legale rappresentante della cooperativa dalla quale risulti un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitari.
- La rappresentanza diplomatico-consolare verifica la documentazione presentata e, in caso positivo, rilascia al cittadino extracomunitario anche la certificazione del possesso dei requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (salvo il caso di conversione da permesso di soggiorno per studio o formazione, per il quale la competenza è dello Sportello Unico).
- Il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o locazione di un immobile, mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n.
Visto per Lavoro nel Settore dello Sport e dello Spettacolo
Per ciò concerne l'attività lavorativa nel settore dello sport, è necessario fare riferimento all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, il cui testo è stato riformulato dal DPR n. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p) e comma5-bis del Testo Unico, il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, apposta sulla richiesta della società destinatari delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della Legge 23 marzo 1981, n. 91. La dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo.
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In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d'assenso è comunicata, anche per via telematica, allo Sportello Unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fine della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui all'articolo 40, comma 16, sono considerati al di fuori della quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4 del Testo Unico. Al fine dell'applicazione dell'articolo 27, comma 5-bis del Testo Unico, le quote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici.
Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n.
Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o) del Testo Unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato dalla Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per il collacamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), può essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
- Idonea certificazione professionale, rilasciata da enti pubblici o da qualificati istituti privati del Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla competente autorità consolare italiana che attesti la legittimazione dell'organo straniero al rilascio della certificazione.
- Nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso della Questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo, dal comma 4 dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
- Disponibilità di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n.
I visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata vengono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 del D.Lgs n.
Procedura per il Visto di Lavoro Subordinato
Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Sotto l'egida della precedente legislazione, introdotta con la c.d. Legge Martelli, l'Ufficio Provinciale del Lavoro rilasciava, previo nulla osta del Questore, l'autorizzazione al lavoro. Siccome si trattava di atto discrezionale, non sono mancate direttive, inviate dal Ministero del Lavoro agli Uffici provinciali, volte e restringere il numero di autorizzazioni.
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I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli articolo 22, 24 e 27del Testo Unico e dagli articolo 29, 30, 31, 38 e 40 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
Quindi, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intende assumere un lavoratore residente all'estero deve inoltrare, mediante la procedura telematica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it), una richiesta nominativa di assunzione redatta sull'apposito modello predisposto dal sistema telematico. Il datore di lavoro deve certificare di essere di un reddito minimo al netto dell'imposta, di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Nei caso di assunzione di lavoratore domestico, il reddito minimo del datore di lavoro può derivare anche dalla somma dei redditi dei familiari conviventi. Viceversa, se la richiesta concerne l'assunzione di un assistente familiare/domiciliare ("badante") occore indicare il nominativo della persona non autosufficiente che beneficierà dell'assistenza. Nel caso di condizione di non autosufficienza per patologie o handicap attestabili, non è previsto il possesso di un reddito minimo da parte del datore di lavoro. Inoltre, il datore di lavoro deve specificare l'essistenza di un'idonea sistemazione alloggiativa da destinare al lavoratore straniero.
Va ricordato che le quote disponibili sono molto inferiori rispetto le richieste di assunzione trasmesse dai datori di lavoro. Dopodichè il datore di lavoro - previo accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legge da parte dello Sportello Unico, della Direzione provinciale del lavoro e della Questura competenti per territorio - viene convocato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione per la sottoscrizione della proposta del contratto di soggiorno e il ritiro del nulla osta al lavoro subordinato. Vale la pena di precisare che il nulla osta all'assunzione ha una validità di sei mesi.
Disposizioni Speciali
Nell'articolo 27, comma 1, lettera i) del Testo Unico è prevista la possibilità che vengano impiegati in Italia gruppi di lavoratori dipendenti di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti.
Per gli stranieri dipendenti da società estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della Legge 5 dicembre 1986, n.
Per i marittimi stranieri destinati all'imbarco su navi di bandiera italiana, iscritte nel registro internazionale di cui alla Legge 27 febbraio 1998 n. 30, il visto è rilasciato dietro richiesta dell'armatore o suo agente delegato, corredata dall'iscrizione della nave nel registro internazionale e dalla relativa tabella d'armamento. La validità del visto sarà corrispondente alla durata prevista dell'imbarca, che risulterà dal contratto di arruolamento, se già perfezionato, o da una dichiarazione dello stesso armatore.
RESPONSABILE SERVIZIO: Dott. Il ricevimento del pubblico per la presentazione delle domande di visto avviene tramite appuntamento.
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