Istruzioni per la Dichiarazione di Ospitalità Stranieri a Bologna
La dichiarazione di ospitalità è un obbligo previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 e successive modifiche. La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile.
N.B. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno!
È obbligatorio presentarla: sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio.
Obblighi e Sanzioni
Secondo l’art. 7 del D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998 e successive modifiche, chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Le violazioni delle disposizioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro.
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In caso di mancata presentazione della dichiarazione di ospitalità o di ritardo nella sua presentazione, verrà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160,00 a euro 1100,00 in base a quanto disposto all’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
Modalità di Presentazione
La legge stabilisce che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un valido documento d'identità del dichiarante e dei documenti qui richiesti dell’acquirente / conduttore in corso di validità.
La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno!
Documenti Necessari
- Copia del documento di soggiorno in corso di validità (es. permesso di soggiorno).
- In assenza del documento di soggiorno: 1 copia del passaporto con visto di soggiorno valido al momento di presentazione della denuncia, accompagnato dall'esibizione dell'originale.
Termini
La comunicazione di cessione fabbricato deve essere fatta entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, pena l'applicazione di sanzioni amministrative (da € 103 a € 1549).
Articoli di Legge di Riferimento
- Art. 7 D. L. n. 286 del 25.7.1998 e successive modifiche
- Art. 2 D.L. 20 giugno 2012, n.
- Art.12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 1978, n.
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