Dichiarazione di Ospitalità per Cittadini Stranieri in Italia: Istruzioni e Obblighi
La dichiarazione di ospitalità per stranieri in Italia è richiesta a chiunque ospiti o fornisca alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide o ceda loro beni immobili. Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione - D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza(*).
Obblighi del Dichiarante
Ai sensi dell’art. 7 c. 1 d.lgs. 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, chiunque (sia cittadino italiano che straniero), a qualsiasi titolo (proprietario, locatore, conduttore, comodante, comodatario ecc…), ospiti o ceda la disponibilità di un’abitazione (vendita, locazione, comodato, ecc…) ad uno straniero od apolide, anche se parente od affine o minorenne, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini. La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno! È obbligatorio presentarla sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio.
La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
Cosa Deve Comprendere la Comunicazione
- Generalità del denunciante
- Generalità dello straniero o apolide
- Estremi del passaporto o documento di identificazione dello straniero
- Esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata
- Titolo per il quale la comunicazione è dovuta
Aspetti Importanti da Considerare
La comunicazione è un atto di autodichiarazione ed è pertanto soggetta al d.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, motivo per cui eventuali dichiarazioni che dovessero rilevarsi in tutto od in parte mendaci saranno perseguibili penalmente ai sensi dell’art. 76 d.P.R.
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L’iscrizione della compravendita nel Registro Immobiliare, la registrazione dei contratti di locazione presso l’Agenzia delle Entrate o la richiesta di residenza presso l’Ufficio Demografico non assolvono l’obbligo di comunicazione in oggetto e tali soggetti non sono tenuti a trasmetterla all’ufficio competente.
Pertanto, se il contratto di ospitalità viene rinnovato, non è necessaria una seconda dichiarazione. Gli ospitanti privati devono inviare la dichiarazione entro 48 ore dal momento in cui il cittadino extracomunitario o l’apolide prende possesso dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di inizio dell’accordo o del contratto. La comunicazione delle cosiddette “Schedine alloggiati” è obbligatoria anche se gli ospiti alloggiano per meno di 24 ore.
Sanzioni per Omessa o Tardiva Comunicazione
L’omessa o tardiva comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € 320,00, come stabilito dall’art. 7 c. 2-bis d.lgs. 286/1998, elevata ad € 1.000,00 in riferimento alle violazioni commesse con decorrenza 15/11/2023, come stabilito ai sensi dell’art. 1 c. 1 l. 159/2023 a conversione con modificazioni del d.l. 123/2023.
Esempio Pratico
A - “Sono una cittadina tedesca che si trasferisce in Italia con mio marito brasiliano e la sua famiglia brasiliana verrà in visita di tanto in tanto. Ho firmato un contratto di locazione per un appartamento: devo fornire la dichiarazione di ospitalità per lui dopo il trasferimento nel nostro appartamento in affitto?
Modalità di Presentazione
L’ospitante privato può fornire la dichiarazione direttamente o tramite terzi. I gestori delle strutture ricettive possono richiedere le credenziali di accesso alla Questura locale. Copia di un documento d’identità dei viaggiatori, ad esempio copia del permesso di soggiorno valido o copia del passaporto.
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Riepilogo degli Obblighi
Art. 7 Decreto Legislativo n. 286/1998
- Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
- La comunicazione comprende, oltre alla generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto e del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
- Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
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