Montaggio delle Attrazioni: Definizione e Normativa in Italia
La sicurezza delle attrazioni costituisce un elemento essenziale per chiunque le produca o gestisca. I controlli sulle attrazioni sono effettuati da decenni e regolati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Le attrazioni sono soggette al collaudo annuale, da parte di tecnico abilitato, e alla verifica delle Commissioni di vigilanza sui luoghi di spettacolo, organismi prefettizi o comunali ai quali spetta la vigilanza sugli impianti sportivi e le attività di spettacolo.
Tali controlli, disciplinati dall’art. 80 del TULPS, recitano: “L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”.
La composizione delle commissioni di vigilanza è individuata dagli artt. 141 e seguenti del Regolamento del TULPS, e riguardano in particolare gli aspetti di sicurezza elettrica ai fini delle norme di prevenzione incendi, le vie di esodo e gli aspetti statici delle strutture. Tali controlli vengono effettuati applicando il DM 19/8/1996, recante la «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” in G.U. 12 settembre 1996, n.
Definizione di Installazione ed Esercizio delle Attrazioni
Per installazione ed esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante (luna park e simili) si intende il posizionamento sul territorio comunale delle attrazioni, quali ad esempio autoscontro, giostre, circhi. I soggetti sopracitati devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.11 del TULPS RD 773/31 e dall’art. 67 del D.Lgs.6 settembre 2011, n.
Per i parchi divertimenti e i circhi equestri occorre il possesso della licenza di agibilità rilasciata dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell’art. 80 del R.D. n. Per ottenere l’autorizzazione occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta.
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L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante, in forma itinerante o stabile, necessita di una licenza comunale rilasciata ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S., nonché di un permesso di spettacolo rilasciato dall’Amministrazione comunale competente per territorio. Norme specifiche per i parchi permanenti di divertimento (tematici, acquatici, faunistici) sono reperibili sul sito di Parchi Permanenti Italiani.
Principali Disposizioni Normative
A seguire, le principali disposizioni che regolamentano l’esercizio dell’attività, gli obblighi dei comuni e uno schema per l’adozione di un regolamento comunale ai sensi dell’art. 9 della legge 337\1968.
- LEGGE 18 MARZO 1968, N. 337 - la legge di settore, che riconosce tra l’altro la “funzione sociale” dell’attività.
- D.M. 20 novembre 2007 (in vigore fino al 31 ottobre 2014)
- D.M. 1 luglio 2014 (in vigore dal 1 novembre 2014)
- D.M. 27 luglio 2017 (in vigore per il triennio 2018/2020) - Il provvedimento che regolamenta la concessione di contributi in conto capitale.
Elenco delle Attrazioni
Elenco ufficiale delle attrazioni ai sensi dell’art. 4 della l. D.M. 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”.
La complessità della disciplina in argomento, che investe tanto le nuove attività quanto quelle già esistenti, e il coinvolgimento sia degli Enti locali, chiamati al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia delle SS.LL., quali responsabili delle Commissioni provinciali di pubblico spettacolo, hanno reso necessario l’emanazione della presente circolare esplicativa.
Prima di analizzare gli articoli di interesse, si evidenziano, di seguito, le particolari esigenze in base alle quali è stato adottato il D.M.:
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- supportare le Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e intrattenimento nei nuovi compiti loro affidati dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 recante riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in merito all’accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione delle nuove tipologie di attrazione nell’elenco di cui all’articolo 4, della legge 18 marzo 1968 n.
Articolo 1 del Decreto
ART. 1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. - l’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. Ad esso si sono succeduti nel tempo, come previsto dall’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.
A tutt’oggi, dopo quello iniziale del 23 aprile 1969, i successivi Decreti interministeriali emessi, sono nell’ordine, i seguenti: D.M. 22/7/1981, D.M. 10/1/1985, D.M. 1/6/1989, D.M. 10/11/1990, D.M. 10/4/1991, D.M. 9/4/1993, D.M. 23/7/1997, D.M. 8/5/2001, D.M. 7/1/2002, D.M. 20/3/2003, D.M. 29/10/2003, D.M. 28/2/2005, D.M. 10/3/2006 e D.M.
La sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante, oltre al requisito antincendio, ed in particolare alla pubblica incolumità in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 139/2006, riguarda anche gli altri requisiti di solidità, sicurezza e igiene, anche ai fini della prevenzione degli infortuni, in relazione a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (in seguito indicato con l’acronimo T.U.L.P.S.), così come modificati dall’articolo 4, comma 1, lett. b), del D.P.R. 28 maggio 2001, n.
Il D.M. 18 maggio 2007 ha, come campo di applicazione, le attività dello spettacolo viaggiante inserite o da inserire nell’apposito elenco di cui al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti. Sono, pertanto, da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del decreto 18 maggio 2007 gli altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che mobili, presenti nei parchi di divertimento ma che, al momento, non risultano compresi nel suddetto elenco tipologico; tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento per il gioco lecito o elettromeccanici (richiamati nell’articolo 4, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 337), le aree gioco per bambini, le pareti da arrampicata, le passerelle, le tribune, ecc.
Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all’art.
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Alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all’articolo 1 del D.M. 19/8/96; alle stesse pertanto, oltre alle norme di cui al D.M. 18/5/2007, si applicano anche le norme di cui al suddetto D.M.
Articolo 2 del Decreto
ART. 2. 1. a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art.
c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.
d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.
Il decreto ministeriale 18 maggio 2007, come detto in precedenza, si applica a tutte le “attività” riportate nell’elenco del decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti, comprese, quindi, le “piccole attrazioni” della Sezione I.
Sulla definizione di attività di spettacolo viaggiante “esistente” si rinvia alla lettera circolare prot. n. P570/4109/sott. Si conferma dunque che un’attività di spettacolo viaggiante si considera “esistente” se è stata posta in esercizio sul territorio nazionale prima dell’entrata in vigore del decreto 18 maggio 2007 (12 dicembre 2007). La condizione di esistenza è verificabile attraverso il possesso da parte del gestore della licenza ex articolo 69 T.U.L.P.S.
L’ambito di competenza delle Commissioni di vigilanza riguarda sia i parchi caratterizzati dalle attività dello spettacolo viaggiante - quali i parchi definiti dal comma 1 lettera d) 1, sia le altre tipologie di parchi con finalità ricreative, ludico-sportive, educative, ecc.
Ai fini dell’applicazione delle norme di prevenzione incendi resta valida la definizione riportata al titolo I della regola tecnica allegata al D.M. La lettera e), del comma 1, dell’articolo 2, del decreto in commento, contiene la definizione della figura del gestore.
e) gestore: soggetto che ha il controllo dell’attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all’art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
I parchi di divertimento, in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, sono soggetti alla licenza di cui all’articolo 68 del T.U.L.P.S., previa verifica della Commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 80 del medesimo testo unico. Le singole attrazioni sono invece soggette a licenze ex articolo 69 T.U.L.P.S. e, per l’equiparazione stabilita dal D.M.
Il conduttore, che la UNI EN 13814:2005 definisce come "operator", è indicato come la persona “preposta”, in senso lato, dal gestore al funzionamento dell’attività quando questa è posta a disposizione del pubblico; non occorre quindi che, a tal fine, si formalizzi fra i due soggetti una delega in senso stretto.
Articolo 3 del Decreto
ART. 3. L’articolo 3 fissa i requisiti tecnici delle nuove attività ai fini della sicurezza.
- Sul concetto di “nuova attività” si rinvia alla sopra citata lettera-circolare prot. n. P570/4109/sott. 29 del 2 maggio 2008 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica, con cui sono stati forniti opportuni chiarimenti. Si conferma dunque che un’attività è da considerarsi “nuova”, e quindi soggetta agli obblighi di cui all’articolo 4, del decreto 18 maggio 2007 (registrazione e codice identificativo), anche quando, pur essendo già compresa, per tipologia, nell’elenco ministeriale di cui all’articolo 4, della legge n.
Articolo 4 del Decreto
ART. 4. Il comma 1, del citato art.
- L’istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art.
- L’istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art.
Si precisa che la suddetta documentazione tecnica illustrativa e certificativa, sottoscritta da tecnico abilitato direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato, non deve essere confusa con il “fascicolo della costruzione “ o “fascicolo tecnico” (indicato nella norma UNI EN 13814:2005 come “Official technical dossier”). Quest’ultimo, infatti, rappresenta il documento che reca tutti gli atti progettuali dell’attività dello spettacolo viaggiante e delle sue varie componenti strutturali, meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, ecc.
- Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell’attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove cio’ risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano.
Per “traduzioni ufficiali in italiano” si intendono le traduzioni effettuate, o da traduttori che abbiano una preesistente abilitazione, o da persone comunque competenti dell’attività di spettacolo viaggiante quali il costruttore o il tecnico abilitato.
- Il procedimento comprende l’acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
- Verificare l’idoneità formale della suddetta documentazione tecnica illustrativa e certificativa, a firma di professionista abilitato, nell’ambito delle proprie competenze professionali, o della apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore.
Senza entrare nel merito “tecnico” della documentazione tecnica-illustrativa e certificativa prodotta dal richiedente, fatta salva comunque la facoltà di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti, non ha compiti di controllo, o di approvazione o ancora di certificazione sulla progettazione, sulla costruzione e sul collaudo delle attività di spettacolo viaggiante.
- Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l’esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art.
- Estremi del presente decreto…, art.
Il codice identificativo dell’attività di spettacolo viaggiante dovrà essere riportato su una targa metallica da fissare stabilmente e in posizione visibile sull’attività stessa. saldatura, rivetti, ribattini, viti, incollaggio, o altri sistemi di equivalente efficacia.
- Nel caso in cui l’attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell’apposito elenco ministeriale di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l’attività istruttoria prevista dall’art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n.
Ai sensi dell’articolo 141 e seguenti, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., così come modificati dal D.P.R. 311/2001, la competenza ad accertare gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene di una specifica attività di spettacolo viaggiante, la cui “tipologia” non sia stata ancora compresa nell’apposito elenco ministeriale di cui all’articolo 4 della legge n.
- In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.
Al fine di semplificazione l’adempimento di questo obbligo può essere assolto anche dal nuovo gestore dell’attività di spettacolo viaggiante, per la quale sia stato rilasciato il codice identificativo.
Le finalità per le quali il gestore, in caso di dismissione dell’attività di spettacolo viaggiante, deve consegnare la targa identificativa ovvero comunicare l’avvenuta distruzione, sono quelle di evitare possibili illeciti e consentire un tempestivo aggiornamento del “registro” nazionale delle attività stesse.
- Il soggetto che acquisti un’attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone quindi il controllo, al fine di poterla esercire, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio.
Nei casi in cui l’attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, si ritiene, per analogia, che debbano essere applicati i commi 9 e 10 dell’articolo 4.
Articolo 5 del Decreto
ART. 5. 1. Ai fini della prosecuzione dell’esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all’art. 4 entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto.
c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all’art.
- Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell’Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell’accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all’art. 4. La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il primo impiego dell’attività sul territorio nazionale. L’articolo 5 definisce i procedimenti di registrazione e rilascio del codice identificativo per le attività esistenti, sia in Italia che all’estero.
Salvo possibili accordi bilaterali a livello governativo, le attività di spettacolo viaggiante esistenti in altri Stati diversi da quelli sopra citati, sono da considerarsi “nuove” a tutti gli effetti e dovranno essere state costruite secondo le attuali norme di buona tecnica (p.e.
Articolo 6 del Decreto
ART. 6. L’articolo 6 fissa le modalità di corretto montaggio di ciascuna attività e quelle di attestazione dello stesso montaggio.
- Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l’erogazione dell’energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l’interruttore differenziale.
Qualora gli impianti elettrici di alimentazione delle attività di spettacolo viaggiante, ossia i collegamenti elettrici tra il punto di consegna dell’energia elettrica da parte dell’ente fornitore e il quadro elettrico generale delle stesse attività (per esempio, il quadro di bordo macchina) rientrino nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37, la dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo quanto stabilito dall’articolo 7, del decreto medesimo; negli altri casi si suggerisce l’utilizzo della modulistica prevista dalla Lettera Cir...
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