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Ospitalità Italiana per Stranieri: Consigli e Obblighi

L'Italia accoglie cittadini stranieri per diverse ragioni, tra cui turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro. Tuttavia, l'ingresso e il soggiorno sono soggetti a regole precise che devono essere rispettate sia dagli stranieri che da chi li ospita.

Ingresso in Italia: Requisiti e Condizioni

Per entrare regolarmente in Italia, un cittadino straniero deve possedere un passaporto o un altro documento di viaggio valido e, in molti casi, un visto di ingresso. Quest'ultimo deve essere richiesto all'ambasciata o al consolato italiano nel paese d'origine o di residenza stabile del cittadino extracomunitario.

Il cittadino straniero deve essere in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, dimostrando di avere i mezzi finanziari necessari per mantenersi durante il soggiorno e per rientrare nel proprio paese, salvo nei casi di ingresso per motivi di lavoro.

Non è ammesso in Italia chi non soddisfa questi requisiti o è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con cui l'Italia ha accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne.

L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno con motivazione identica a quella del visto.

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Irregolarità e Espulsione

Il mancato rispetto delle procedure di ingresso, o una permanenza superiore ai 3 mesi o al termine inferiore indicato nel visto, pongono lo straniero in condizione di irregolarità, con conseguente espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, a meno che non abbiano un'autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali.

Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l'Italia viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l'immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità.

Obblighi di Chi Ospita Stranieri

Chiunque ospiti o dia alloggio a un cittadino straniero non comunitario o gli ceda beni immobili ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza. È quanto prevede l’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione - D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni).

La dichiarazione di ospitalità è disciplinata dall’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione - D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni). Ai sensi dell’art. 7 co. 1 T.U.I., qualunque privato cittadino intenda offrire ospitalità a qualunque titolo, anche solo per un giorno, in forma gratuita od onerosa, a uno straniero extracomunitario, anche se parente o affine, trasferendogli la proprietà o concedendogli il godimento anche solo parziale di un bene immobile ad uso abitativo, è tenuto a darne comunicazione scritta all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

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La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.

La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 co. 3 T.U.I., chiunque non ottemperi precisamente a quanto prescritto entro i termini di legge incorrerà nel pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra € 500 e € 3500.

Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98).

N.B. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno! È obbligatorio presentarla: sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio.

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In Trentino la comunicazione di ospitalità deve essere fatta all'autorità locale di pubblica sicurezza del comune di dimora.

Chi può essere ospitato?

La comunicazione di ospitalità deve riguardare un cittadino straniero che tassativamente sia, da un lato, cittadino di un paese extra Ue; e dall’altro, regolarmente presente sul territorio nazionale. In difetto di tali presupposti la comunicazione non può e non deve essere registrata.

A conferma del primo presupposto interviene la circostanza per cui il Testo Unico Immigrazione contiene la disciplina relativa ai soli stranieri extracomunitari; quella relativa ai cittadini stranieri comunitari è contenuta nel D.Lgs. 30/2007, il quale però non prevede analogo obbligo per chi offra loro ospitalità.

A conferma del secondo presupposto sovviene invece l’art. 12 co. 5bis T.U.I. che, in relazione ai soli casi di ospitalità a titolo oneroso, sancisce espressamente che “chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna […] comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato”.

Chi deve trasmettere la comunicazione?

Ai sensi dell’art. 7 co. 1 T.U.I., l’onere di trasmissione della comunicazione e della documentazione ad essa allegata grava non sul cittadino extracomunitario ospitato, bensì su chiunque, italiano o straniero che sia, gli stia offrendo ospitalità; pertanto la comunicazione deve esser firmata e trasmessa all’Autorità di P.S. dall’ospitante. L’ospitante privato può fornire la dichiarazione direttamente o tramite terzi.

Entro quando e come trasmettere la comunicazione?

La trasmissione va effettuata tassativamente entro 48 ore dall’ingresso dell’extracomunitario nell’immobile. a mano presso gli sportelli a disposizione dell’utenza nelle strutture coinvolte, anche a mezzo PEC (si badi, non posta ordinaria, solo PEC) o raccomandata postale a/r.

A chi va inviata la comunicazione?

  • Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia.
  • Al Commissariato di Pubblica Sicurezza o al Comune, nei comuni che non sono capoluogo.
  • A chi trasmettere: Tutti coloro i quali diano ospitalità a cittadini extracomunitari regolari mediante immobili siti nel Comune di Reggio Calabria sono tenuti a trasmettere la comunicazione di ospitalità all’Ufficio Immigrazione della Questura cittadina.
  • Chi dia ospitalità agli stranieri regolari mediante immobili siti nei Comuni ove hanno sede i Commissariati di P.S. (ossia i comuni di Bovalino, Cittanova, Condofuri, Gioia Tauro, Palmi, Polistena, Siderno, Taurianova, e Villa San Giovanni), sarà tenuto a trasmetterli a dette strutture della Polizia di Stato.
  • Infine, per tutti coloro i quali ospitino cittadini extracomunitari in immobili siti in qualunque altro Comune della Provincia, la trasmissione dovrà essere effettuata a favore del Sindaco del Comune nel cui territorio insiste l’immobile, che provvederà a registrarne l’avvenuto deposito.
  • Qualunque sia la struttura chiamata a ricevere la documentazione, ove la trasmissione venga effettuata a mano l’operatore ricevente dovrà necessariamente apporre sulla documentazione cartacea il timbro della struttura stessa, la data e l’orario dell’acquisizione, il nome dell’operatore in stampatello e la sua firma; di tutta la documentazione così controfirmata, dovrà essere rilasciata copia per ricevuta all’utente ospitante, che a sua volta dovrà rilasciarne copia allo straniero extracomunitario ospitato.
  • Qualora invece la trasmissione avvenisse via PEC o via raccomandata postale a/r, una volta effettuata la registrazione del plico cartaceo o digitale pervenuto, non sarà necessario emettere alcuna ricevuta, stante il valore certificatore già posseduto dalle specifiche modalità di trasmissione.

Cosa trasmettere?

La documentazione da produrre si compone di una parte fissa e di una parte variabile. In aggiunta, è sempre necessario allegare ulteriore copia sia della documentazione attestante il titolo in base al quale chi ospita ha disponibilità dell’immobile sia di quella attestante la tipologia di ospitalità offerta.

Obblighi del Cittadino Straniero

In caso di soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell'ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova.

La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L'adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S.

Alloggio per Stranieri

Lo straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio. L’alloggio può essere ottenuto grazie all’ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza.

La L. 99/2013 ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.

Nel caso di cittadini UE, la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza deve essere fatta entro 48 ore da chi cede la proprietà o consente a qualunque altro titolo l'uso di un fabbricato o parte di esso solo per un periodo superiore ad un mese.

Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web". La comunicazione delle cosiddette “Schedine alloggiati” è obbligatoria anche se gli ospiti alloggiano per meno di 24 ore. I gestori delle strutture ricettive possono richiedere le credenziali di accesso alla Questura locale.

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