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Foglio di Ospitalità per Stranieri: Cos'è e Come Compilarlo in Italia

Lo straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio. L’alloggio può essere ottenuto grazie all’ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza.

La dichiarazione di ospitalità per stranieri in Italia è richiesta a chiunque ospiti o fornisca alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide o ceda loro beni immobili.

Cos'è la Dichiarazione di Ospitalità?

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza con una dichiarazione di ospitalità. La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.

La dichiarazione di ospitalità è un obbligo previsto dall’art. 12 del D.L. n. 59/1978.

La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile.

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N.B. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno!

E’ obbligatorio presentarla: sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio.

La L. 99/2013 ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.

Esempio Pratico

A - “Sono una cittadina tedesca che si trasferisce in Italia con mio marito brasiliano e la sua famiglia brasiliana verrà in visita di tanto in tanto. Ho firmato un contratto di locazione per un appartamento: devo fornire la dichiarazione di ospitalità per lui dopo il trasferimento nel nostro appartamento in affitto?

L’ospitante privato può fornire la dichiarazione direttamente o tramite terzi. Gli ospitanti privati devono inviare la dichiarazione entro 48 ore dal momento in cui il cittadino extracomunitario o l’apolide prende possesso dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di inizio dell’accordo o del contratto. Pertanto, se il contratto di ospitalità viene rinnovato, non è necessaria una seconda dichiarazione.

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Come e Quando Effettuare la Comunicazione

In che modo si deve dare la comunicazione? La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti.

La comunicazione scritta comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

La legge stabilisce che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità.

La dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un valido documento d'identità del dichiarante e dei documenti qui richiesti dell’acquirente / conduttore in corso di validità.

Copia di un documento d’identità dei viaggiatori, ad esempio copia del permesso di soggiorno valido o copia del passaporto.

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Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web". La comunicazione delle cosiddette “Schedine alloggiati” è obbligatoria anche se gli ospiti alloggiano per meno di 24 ore. I gestori delle strutture ricettive possono richiedere le credenziali di accesso alla Questura locale.

A Chi Inviare la Comunicazione

  • Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia.
  • Al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo.
  • Al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.

Sanzioni per Mancata Comunicazione

Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98).

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di ospitalità o di ritardo nella sua presentazione, verrà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160,00 a euro 1100,00 in base a quanto disposto all’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

In caso di sanzione, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale, gli interessati possono presentare un ricorso al Sindaco.

Obblighi del Cittadino Straniero per Soggiorni di Breve Durata

Quali obblighi ha il cittadino straniero in Italia per un soggiorno di breve durata? In caso di soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell'ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova.

La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L'adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (v. Art. 7 del D.Lgs. 286/98).

Residenza e Domicilio

La residenza è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale, ossia vive in modo stabile e duraturo, e deve essere fissata con una pratica amministrativa nel Comune in cui si vive.

“L’iscrizione alla anagrafe comunale è un diritto soggettivo (e non concessorio) riconosciuto dal nostro ordinamento (Legge n. 1228 del 24.12.1954) a tutti i cittadini che ne hanno facoltà.

  • stabilire la residenza nel luogo del proprio domicilio ovvero nel Comune in cui la persona vive di fatto o nel Comune di nascita (DPR.
  • fissare la residenza in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico (Circolare Istat n.

Il domicilio è il luogo in cui una persona stabilisce la sede dei suoi affari e interessi: ad esempio, il luogo di lavoro o lo studio di un avvocato che lo segue. Il domicilio può coincidere con la residenza o meno.

Cessione di Fabbricato

A seguito di alcune modifiche normative, permane l‘obbligo di comunicazione di “cessione di fabbricato“, solo nei casi riguardanti comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni e locazioni destinate ad attività di impresa, artigianale e professionale (garage, negozi, magazzini ecc…) non soggetti a registrazione.

Riferimenti Normativi

  • Art.12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 1978, n. 191
  • Art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286
  • Decreto Legislativo n. 286/98
  • Decreto Legislativo n. 191/78

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