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Foglio di Via per Stranieri: Cos'è e Come Funziona

Con l’emergenza immigrazione, lo Stato utilizza sempre più spesso una precisa istituzione totale, nel caso di soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico: il cosiddetto foglio di via. È un documento che impedirebbe al criminale di arrecare ulteriore danno al territorio ove si trova, e anche agli abitanti stessi. Una volta raggiunto dal provvedimento, la persona dovrebbe andarsene, volente o nolente.

Ma il condizionale è d’obbligo, perché, se nell’immaginario collettivo il foglio di via per stranieri è sempre più associato all’espulsione, nella realtà non è affatto così. Ci sono dei casi in cui il provvedimento diventa nullo perché uno dei requisiti non viene rispettato. Ma prima di approfondire la questione, vediamo come funziona il foglio di via per stranieri.

Foglio di via per stranieri, come funziona

Il foglio di via per stranieri è per l’appunto uno dei tre tipi di istituzione totale previsti dall’ordinamento italiano. Per istituzione totale si intende generalmente il luogo in cui persone o gruppi di essi risiedono e convivono in un significativo intervallo di tempo, ma contro la loro volontà, perché incarcerati, internati, confinati, o sottoposti ad accoglienza e identificazione a seguito di un evento migratorio non regolare.

Esempi di istituzione totale sono di fatto carceri, manicomi, campi di internamento, centri di identificazione e di espulsione. E tra questi anche il foglio di via per stranieri, introdotto nel 1956 per sostituire l’incostituzionale “confino“, è regolamentato dal dLegs 159/2011, decreto attuativo della legge 136/2010.

Ad emettere il provvedimento è il questore, ma solo nel caso in cui la persona:

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  • Sia considerata dedita a traffici delittuosi (es. traffico di stupefacenti);
  • Conduca un tenore di vita grazie a proventi di attività delittuose;
  • Detenga un comportamento incentrato nella commissione di reati offensivi o pericolosi all’integrità fisica (anche) dei minorenni.

Il foglio di via può essere emesso anche nel caso in cui il soggetto sia lontano dal comune di residenza: il Questore gli notificherà il provvedimento, per far sì che non rientri. Il foglio di via prevede l’allontanamento dal comune ove dimorava per un periodo non superiore a 3 anni, a meno che non ottenga il permesso dal questore.

Tale divieto è valido anche nel caso in cui si voglia esercitare il diritto di difesa, ma non nel caso del semplice transito. Potrà passare per le strade del luogo, ma non potrà sostarvi. Nel caso in cui la persona non osservi tale prescrizione, può venire arrestato per reato omissivo istantaneo. E in caso di condanna, scatterebbe l’arresto, da 1 a 6 mesi, più il rimpatrio una volta scontata la pena. Ma non l’espulsione.

Come avviene l’espulsione dello straniero

Molti confondono il termine “espulsione” con “rimpatrio“, pensando siano termini intercambiabili. In realtà sono due istituti diversi. L’espulsione è un provvedimento che può essere o di tipo amministrativo, o di tipo giudiziaria.

Se amministrativo, l’espulsione è disposta dal Ministro dell’Interno per gli stranieri ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico, o dal Prefetto nel caso di soggiorno irregolare. Se giudiziaria, l’espulsione è disposta dall’autorità a seguito di procedimenti penali, in cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, perché: ritenuto socialmente pericoloso, autore di reati colposi o non gravissimi.

Entrambi richiedono l’obbligo dello straniero a lasciare il territorio. Solo nel caso di rischio di fuga, l’espulsione è eseguita in modo coercitivo, con l’accompagnamento immediato alla frontiera.

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Di contro, il rimpatrio è solo l’abbandono della persona dal paese in cui si trova, e può avvenire:

  • Volontariamente, attraverso fondi e organizzazioni internazionali;
  • In maniera coercitiva, a seguito di un periodo di reclusione all’interno dei CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione).

Ed è appunto questo il punto più delicato per un foglio di via per stranieri.

Quando è nullo il foglio di via per stranieri

Non sempre il foglio di via per stranieri garantisce l’immediata espulsione del soggetto. Infatti nel 2019 la Corte Suprema di Cassazione ha sancito che il foglio di via per stranieri è nullo in caso di mancanza di rimpatrio.

Questa sentenza è stata disposta a seguito di un caso giudiziario, accaduto nel Vicentino. Uno straniero, dedito all’accattonaggio assieme ad altri suoi connazionali, ha violato un immobile nei paraggi, seppur in disuso.

Data la situazione, il Questore di Vicenza ha provveduto ad applicargli il foglio di via, ordinandogli di non tornare prima dei tre anni previsti. Lo straniero ha fatto ricorso agli avvocati, e in Corte d’Assise il Tribunale di Vicenza ha assolto lo straniero per insussistenza del fatto, e annullato il provvedimento perché illegittimo.

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Mancavano infatti:

  • La motivazione sulla pericolosità sociale del soggetto,
  • L’ordine di rimpatrio per lo straniero.

Ma il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Venezia è invece del versante opposto, e ha proposto ricorso alla Cassazione.

Illegittimità del foglio di via obbligatorio per mancanza di istruttoria sulla situazione familiare

Con la recente sentenza depositata lo scorso 20 novembre 2017, n. 720 il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) ha dichiarato l’illegittimità della misura del “foglio di via obbligatorio” adottato dall'Autorità di pubblica sicurezza in assenza di un’adeguata istruttoria relativa alla situazione familiare del destinatario del provvedimento e, pertanto, in violazione dell’art. 2.

Giova premettere che la suddetta misura di prevenzione personale è attualmente prevista e disciplinata all’art. 2 del D. Lgs. n. 159/2011 (c.d. In particolare, il provvedimento del foglio di via è adottato nei confronti di soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, delle persone che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose ovvero nei confronti di coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1 del D.lgs. n.

L’applicazione della misura de qua è legata, in sostanza, alla ricorrenza dei seguenti presupposti: la riconducibilità della persona ad una delle anzidette categorie previste dall'art. 1 del D.lgs. n.

Il ricorrente, residente a Roma, si trovava a Terni per assistere il padre gravemente malato e ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico. A sostegno dell’impugnativa del provvedimento emanato dall’autorità di pubblica sicurezza, il ricorrente deduceva, tra gli altri, un difetto di istruttoria in quanto l’Amministrazione non avrebbe valutato le esigenze di assistenza al padre e di tutela dell’unità familiare, quale diritto fondamentale della persona garantito dall’art.

Ebbene, proprio sulla scorta di tale ultimo assunto è stato censurato l’operato dell’Autorità di polizia. Difatti, il gravato foglio di via obbligatorio, pur dando effettivamente atto dei numerosi precedenti di polizia a carico del ricorrente (tra cui quelli concernenti la violazione della normativa in materia di stupefacenti, nonché dell’assenza di interessi lavorativi o di studio presso il Comune di Terni) è stato ritenuto viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria unitamente alla violazione dell’art. 8 della Convenzione E.D.U.

L'art. 8 C.E.D.U., ricordano i giudici, salvaguarda l'unità familiare, intesa quale vincolo tra genitori e figli o tra parenti legati da consanguineità e convivenza effettiva. Pertanto, come ogni diritto fondamentale non è soggetto a restrizioni salvo che le stesse siano previste dalla legge e soltanto per fini legittimi (assicurare la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui) nei limiti di quanto strettamente necessario per perseguirli (art.

In particolare, fermo restando il necessario giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica (unitamente all’integrazione, come visto, degli ulteriori presupposti legislativi) l’Autorità avrebbe, in aggiunta, l’onere di valutare anche la situazione familiare del destinatario della misura, pena l’eventuale illegittimità del provvedimento adottato nel caso in cui si traduca nella lesione del diritto fondamentale all’unità familiare dello stesso (sancito dall’art.

Tale diritto, tuttavia, nel nostro ordinamento non deve intendersi in senso assoluto[9], pertanto, spetterà all’Autorità questorile provvedere a bilanciare motivatamente il diritto alla vita familiare con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, per “luogo di residenza” deve intendersi non tanto la residenza anagrafica, ma il luogo di residenza reale ed effettiva, vale a dire quello di dimora abituale in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.

Il contenuto dettagliato delle prescrizioni imposte con il provvedimento in questione è rinvenibile nel R. D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., ed in particolare agli artt.

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