Articolo 7 sull'OspitalitĂ degli Stranieri in Italia: Cosa Prevede
Anche se sono passati alcuni anni dall’introduzione della cedolare secca e dalla relativa abolizione dell’obbligo di comunicazione di cessione fabbricato, continua ad esserci molta confusione sull’argomento e sul fatto che non sia più necessario presentare tale documento, in nessun caso.
In realtà la confusione nasce dal fatto che all’inizio l’abolizione prevedeva alcuni casi di esclusione (soprattutto relativi a cittadini stranieri) e che successivamente si è proceduto a sostituire del tutto l’adempimento con un nuovo modulo “la dichiarazione di ospitalità ” che ha alcune caratteristiche peculiari.
Cessione di Fabbricato: Quando Non è Necessaria
La cessione di fabbricato non è più necessaria in tutti quei casi in cui il contratto è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso (art. 2 D.L. 79/2012). In sostanza la registrazione assorbe anche questa incombenza. Quindi non occorre fare la cessione di fabbricato per un immobile locato ad uso abitativo, ma neanche per l’uso diverso, essendo in entrambi i casi stata abolita.
Questo il testo integrale dell’art. 2 del D.L.:
Comunicazione della cessione di fabbricati
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1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
La disposizione che prevedeva la cessione di fabbricato (adempimento assorbito dalla registrazione, come visto sopra) è l’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59.
Articolo 7 del D.Lgs. 286/98: Dichiarazione di OspitalitĂ
Il nuovo adempimento che in qualche modo sostituisce la vecchia comunicazione di cessione fabbricato è previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 286/98.
Chi è tenuto alla dichiarazione?
"Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine". La dichiarazione di ospitalità per stranieri in Italia è richiesta a chiunque ospiti o fornisca alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide o ceda loro beni immobili.
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La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
La L. 99/2013 ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.
ModalitĂ e Termini della Comunicazione
La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti. Gli ospitanti privati devono inviare la dichiarazione entro 48 ore dal momento in cui il cittadino extracomunitario o l’apolide prende possesso dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di inizio dell’accordo o del contratto.
Pertanto, se il contratto di ospitalità viene rinnovato, non è necessaria una seconda dichiarazione.
La comunicazione delle cosiddette “Schedine alloggiati” è obbligatoria anche se gli ospiti alloggiano per meno di 24 ore. I gestori delle strutture ricettive possono richiedere le credenziali di accesso alla Questura locale.
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La comunicazione scritta comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".
Copia di un documento d’identità dei viaggiatori, ad esempio copia del permesso di soggiorno valido o copia del passaporto.
A Chi Inviare la Comunicazione
- Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia.
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo.
- Al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.
Sanzioni
Le sanzioni previste per il proprietario in caso di mancata osservanza, stabilite dal comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs. 286/98, prevedono il pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €.
Obblighi del Cittadino Straniero per Soggiorni Brevi
In caso di soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell'ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova.
La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L'adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S.
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